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Sentenza

Sentenza n. 50/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 607/2025.

Giustizia amministrativa202505040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lazio relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza in misura inferiore ai parametri forensi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato il capo sulle spese della sentenza del TAR Lazio, che aveva integralmente accolto il ricorso per ottemperanza volto all'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Tivoli, sezione lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero era stato condannato al pagamento di differenze retributive e al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera. Il TAR aveva posto le spese a carico del Ministero, liquidandole tuttavia in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. L'appellante ha dedotto l'ingiustizia, l'insufficienza della motivazione e l'erroneità e illogicità della liquidazione, chiedendo la rideterminazione delle spese secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha rilevato che, in caso di condanna alle spese, il giudice deve fare riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014 e agli artt. 4 e 5 dello stesso decreto, considerando le caratteristiche, l'urgenza, il pregio, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore della controversia, nonché l'attività svolta, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni. Sebbene non sussista più l'inderogabilità dei minimi tariffari, un apprezzabile scostamento dai valori tabellari richiede una motivazione specifica; resta comunque vietata la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto il TAR si era limitato a richiamare il criterio della soccombenza, senza motivare la liquidazione di euro 500,00, manifestamente inferiore a quella determinabile in base ai parametri. In applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello, il Consiglio di Stato ha rideterminato in euro 2.000,00, oltre oneri di legge, le spese del giudizio di ottemperanza riconosciute all'appellante. Per il grado d'appello ha compensato parzialmente le spese e, per la restante parte, ha condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00 oltre oneri di legge. Entrambe le somme sono state distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta davanti al TAR per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi; il giudice deve considerare i criteri generali e i valori tabellari, motivando gli scostamenti apprezzabili.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Ha aggiornato i parametri di liquidazione dei compensi professionali previsti dal D.M. n. 55/2014.

  • art. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Prevede il riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale quando il compenso professionale non sia stato determinato per iscritto.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali e il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Costituisce il limite alla riduzione del compenso, impedendo la liquidazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.

  • art. 24 l. n. 794/1942

    Richiamato quale disciplina previgente sull'inderogabilità dei minimi tariffari, non più applicabile nel sistema successivo all'abrogazione delle tariffe.

Massime di principio

  • Quando il giudice condanna una parte al pagamento delle spese processuali, deve liquidarle facendo riferimento ai parametri forensi ministeriali e valutando i criteri generali relativi alla natura, difficoltà, valore e complessità della controversia, nonché all'attività concretamente svolta dal difensore.
  • L'abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato l'inderogabilità dei minimi tariffari, ma non consente al giudice di discostarsi immotivatamente dai parametri ministeriali: uno scostamento apprezzabile dai valori tabellari deve essere giustificato con l'indicazione dei criteri concretamente applicati.
  • Il richiamo al criterio della soccombenza non è sufficiente a motivare una liquidazione delle spese manifestamente inferiore ai parametri forensi, quando non risulti una scelta consapevole e motivata di compensazione parziale.
  • Anche in assenza di inderogabilità dei minimi tariffari, l'art. 2233, comma 2, c.c. impedisce la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro della professione forense.
  • In appello, l'effetto devolutivo consente al giudice di procedere direttamente a una nuova liquidazione delle spese, ove la statuizione del primo giudice sia riformata per difetto di motivazione e manifesta sproporzione rispetto ai parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazione

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