Cassazione Penale, Sentenza n. 23911/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne pronunciate al giudizio abbreviato: contestata la partecipazione all'associazione mafiosa (famiglia Santapaola-Ercolano, gruppo Villaggio Sant'Agata) e varie estorsioni aggravate. Le censure principali includevano: 1) presunta incompatibilità/imparzialità del giudice estensore per aver già emesso sentenza definitiva su reato connesso; 2) insufficienza e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle persone offese; 3) utilizzabilità delle dichiarazioni rese oltre 180 giorni; 4) mancanza di motivazione circa l'aggravante prevista dall'art.416-bis, comma 4 (disponibilità di armi) e sull'aggravante del metodo mafioso; 5) vizi sulla qualificazione delle estorsioni (numero di concorrenti, aggravanti art. 628 e 629 c.p.); 6) errori nella determinazione della pena e nel diniego di attenuanti (recidiva, rilevanza del danno, pericolosità sociale); 7) per Tomaselli, richiesta di riconoscimento della desistenza volontaria dal reato tentato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. In particolare: - ha respinto la tesi di incompatibilità del giudice estensore, affermando che la precedente sentenza su reato diverso non crea automaticamente incompatibilità in assenza di identità del fatto storico; - ha ritenuto ammissibili e valutabili, anche nel rito abbreviato, le dichiarazioni dei collaboratori rese oltre il termine dei 180 giorni, dando conto della motivazione sulla loro convergenza e dei riscontri; - ha escluso l'illiceità del comportamento delle persone offese che inizialmente negarono le estorsioni, riconoscendo come comprensibile la reticenza per intimidazione mafiosa e ammettendo le loro dichiarazioni successive; - ha ritenuto provata la partecipazione all'associazione mafiosa e le estorsioni aggravate in base alla convergenza di collaboratori, riconoscimenti delle vittime, intercettazioni e altri riscontri, nonché la sussistenza delle aggravanti (tra cui il metodo mafioso e la disponibilità di armi desunta anche dal fatto notorio e dalla contestualizzazione storica del clan); - ha respinto la tesi di desistenza volontaria di Tomaselli, ritenendo che l'interruzione del fatto fosse condizionata da circostanze esterne (sequestro dell'azienda) e non frutto di volontarietà idonea a integrare la desistenza; - ha confermato la legittimità della determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti, ritenendo adeguata la motivazione sui profili di pericolosità e sulla recidiva. Conseguenza pratica: ricorsi rigettati, conferma delle condanne e condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 34 cpp
Richiamato nei motivi di ricorso relativi alla composizione del collegio e alla funzione del giudice estensore; la Corte ha ritenuto che l'aver deciso precedentemente su reato connesso non comporti incompatibilità automatica quando manca identità del fatto storico.
art. 36 cpp
Richiamato nei motivi sull'imparzialità del giudice; la Corte ha negato che la mera omogeneità dei reati o la precedente decisione sullo stesso imputato produca incompatibilità.
art. 178 comma 1 lett. a) cpp
Richiesto in relazione alla ricusazione del giudice; la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la valutazione espressa in altro procedimento non determina di per sé causa di ricusazione.
art. 179 cpp
Richiamato insieme alle norme sulla ricusazione; non accolta la censura di pregiudizio derivante da precedenti decisioni sul medesimo imputato per reati diversi.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di garanzia di giudice imparziale; la Corte ha ritenuto compatibile la precedente attività giudicante quando manca identità del fatto storico.
art. 6 CEDU
Richiamato in connessione con il principio del giusto processo e imparzialità del giudice; la Corte ha ritenuto che non sia stata lesa la garanzia dell'equità processuale.
art. 16-quater d.l. 8/1991 conv. L. 82/1991 art.14
Regola l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori rese oltre 180 giorni per la fase dibattimentale; la Corte ha precisato che nel rito abbreviato tali dichiarazioni possono essere utilizzate, con adeguata valutazione di attendibilità.
art. 63 cpp
Norma sulle dichiarazioni "indizianti" delle persone offese/testimoni; la Corte ha distinto tra chiara posizione di indagato e vittime intimidite, ritenendo utilizzabili le dichiarazioni delle vittime che in precedenza erano rimaste reticenti per intimidazione.
art. 64 cpp
Regola forma e garanzie nell'audizione di persone che possono essere indagate; i ricorsi che invocavano la nullità per mancata assistenza del difensore sono stati respinti spiegando che le vittime non erano soggette alle forme protettive previste per indagati nel contesto di intimidazione mafiosa.
art. 416-bis c.p.
Definisce l'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione dei ricorrenti all'associazione Santapaola-Ercolano sulla base di convergenza di dichiarazioni, riscontri e vicende estorsive tipiche; ha inoltre ammesso l'aggravante prevista dal comma 4 (disponibilità di armi) anche per semplice consapevolezza della stabile detenzione di armi da parte del sodalizio.
art. 628 c.p.
Norma sull'estorsione e aggravanti (comma 3); la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso e della riunione di più persone in senso funzionale all'effetto intimidatorio.
art. 629 c.p.
Sanzione per l'estorsione in concorso; la Corte ha trattato la questione dell'aggravante richiedendo interpretazione coerente con il paradigma mafioso (avvicendamento degli esattori ecc.).
art. 56 comma 3 c.p.
Disciplina la desistenza volontaria; la Corte ha ritenuto che la mancata consumazione del reato da parte di Tomaselli non fosse volontaria ma dovuta a fattori esterni (sequestro aziendale), per cui la desistenza non è stata riconosciuta.
art. 99 c.p.
Riguarda le circostanze attenuanti/recidiva; la Corte ha confermato la valutazione della gravità e della pericolosità sociale del ricorrente ai fini del trattamento sanzionatorio.
artt. 125, 191, 192, 197, 197-bis cpp
Richiamati nei motivi difensivi in materia di utilizzabilità delle dichiarazioni e garanzie processuali; la Corte ha motivato la regolare utilizzazione delle dichiarazioni delle vittime e dei collaboratori nel contesto processuale specifico.
artt. 132, 133, 62 n.4 e 62-bis c.p.
Norme in materia di determinazione della pena e attenuanti; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena e motivato il diniego di attenuanti per recidiva e pericolosità.
Massime di principio
- La mera precedente pronuncia dello stesso giudice su reati connessi o analoghi non costituisce di per sé incompatibilità: occorre l'identità del fatto storico per fondare la ricusazione.
- Nel rito abbreviato le dichiarazioni dei collaboratori rese oltre il termine dei 180 giorni possono essere utilizzate, purché la sentenza motivi sull'attendibilità e sulla convergenza probatoria.
- La reticenza iniziale delle vittime in contesti mafiosi non impedisce l'utilizzo delle loro dichiarazioni successive: la paura e l'intimidazione giustificano la mancata denuncia iniziale e non trasformano automaticamente la vittima in indagato per favoreggiamento.
- La partecipazione ad associazione mafiosa può essere dimostrata attraverso la convergenza di elementi (dichiarazioni di collaboratori, riconoscimenti delle vittime, intercettazioni, riscontri cronologici e comportamentali) anche se singoli elementi isolati appaiono parziali o datati.
- L'aggravante della disponibilità di armi ai sensi dell'art. 416-bis, comma 4, può essere desunta anche dalla notoria e storica disponibilità di armi del sodalizio, quando ricorre consapevolezza dell'esistenza di tali mezzi tra gli affiliati.
- Per riconoscere la desistenza volontaria occorre che l'abbandono dell'azione criminosa sia frutto di una libera e autonoma scelta interiore, non determinata da circostanze esterne che rendono impossibile o troppo rischioso il proseguimento del reato.
- L'avvicendamento di esattori e la continuità nella riscossione del "pizzo" sono elementi tipici capaci di connotare l'azione come riconducibile a un sodalizio mafioso e di giustificare aggravanti legate al metodo mafioso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23720/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23721/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23724/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23726/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23727/2023 del 31/05/2023
- Sentenza penale · 31 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23728/2023 del 31/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →