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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24773/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l'ente previdenziale ha chiesto a una impresa edile il versamento di differenze contributive per gli anni 2008-2010, ritenendo che, ai fini del minimale contributivo previsto per il settore edile, non potessero essere considerate le minori retribuzioni corrisposte a due lavoratori assunti a tempo parziale oltre il limite percentuale consentito dal contratto collettivo applicabile. Il tribunale aveva accolto l'opposizione della società, e la corte d'appello aveva confermato il rigetto della pretesa dell'ente, sostenendo che la violazione del limite contrattuale al part-time non producesse effetti sul minimale contributivo, perché il contratto collettivo non ha efficacia erga omnes e non introduce norme imperative in materia previdenziale, e che non ricorresse nullità del part-time. L'ente previdenziale ha ricorso per cassazione denunciando violazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, conv. in L. n. 341 del 1995, e del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, assumendo che, nel settore edile, il minimale contributivo debba essere parametrato all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva e che la violazione del limite al ricorso al part-time comporti il computo dei contributi sulla retribuzione imponibile corrispondente al full time, non su quella effettivamente erogata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha affermato che, nel sistema del minimale contributivo edilizio, occorre distinguere tra sospensione dell'attività lavorativa e mera riduzione dell'attività: solo nella prima ipotesi il minimale non opera; nella seconda, permanendo un rapporto con prestazione e retribuzione, anche se parziale, la contribuzione deve essere rapportata alla retribuzione imponibile corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. La previsione collettiva sul limite percentuale di ricorso al part-time non è stata letta come norma che renda nullo il contratto individuale, ma come criterio che incide sul valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell'impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. n. 244 del 1995, art. 29

    datori di lavoro esercenti attività edile "sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali"

    La norma impone, per il settore edile, un minimale contributivo ancorato all'orario normale di lavoro; tale minimale opera quando vi sia riduzione dell'attività e permane un corrispettivo retributivo, mentre non opera nelle ipotesi di sospensione del sinallagma funzionale del rapporto.

  • D.L. n. 338 del 1989, art. 1

    Richiamato come disciplina generale del minimale contributivo; la Corte ribadisce che l'obbligo contributivo può essere parametrato a un importo superiore alla retribuzione effettivamente corrisposta.

  • L. n. 341 del 1995

    Legge di conversione del D.L. n. 244 del 1995, richiamata solo come dato normativo di conversione.

  • D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9

    Richiamato dalla sentenza d'appello e nel ragionamento della Corte come riferimento al minimale orario da ragguagliare al numero di ore previste dal contratto individuale di lavoro.

  • D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 1, comma 3

    Richiamato dalla sentenza d'appello in relazione alla dedotta nullità del contratto part-time, ma ritenuto non decisivo dalla Corte di cassazione nel caso concreto.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175

    Richiamato dalla sentenza d'appello in tema di nullità/effetti del rapporto, ma non assunto dalla Corte come base decisiva della soluzione.

  • art. 97 CCNL

    La violazione del limite percentuale al ricorso al part-time non è considerata idonea a escludere l'applicazione del minimale contributivo; la clausola collettiva serve a individuare il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell'impresa edile.

Massime di principio

  • Nel settore edile, ai fini della contribuzione previdenziale, il minimale contributivo va commisurato all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva; la retribuzione effettivamente corrisposta può essere integrata fino a tale soglia anche se inferiore.
  • Va distinta la sospensione dell'attività lavorativa, che esclude l'obbligo del minimale perché manca la retribuzione-corrispettivo, dalla mera riduzione dell'attività, nella quale il rapporto resta in essere e il minimale continua a operare.
  • La violazione, da parte del datore di lavoro, del limite collettivo al ricorso al part-time non determina di per sé nullità del contratto individuale né impedisce il calcolo dei contributi sulla retribuzione parametrata al tempo pieno, quando la disciplina collettiva assolve alla funzione di definire il valore economico delle retribuzioni imponibili.
  • Il rapporto contributivo conserva autonomia rispetto all'obbligazione retributiva: la base imponibile può essere determinata secondo parametri legali o collettivi superiori a quanto effettivamente corrisposto al lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiLavoro a termine
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

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