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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21157/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare, poi modificato con appendice e proroga del termine per il rogito, che le parti avevano indicato come essenziale. Scaduto il termine, la società promittente venditrice agiva ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza costitutiva di trasferimento del bene e il pagamento del saldo prezzo, sostenendo l'inadempimento dei promissari acquirenti. Questi, dopo aver chiesto informazioni sul saldo dovuto e aver manifestato disponibilità a completare l'acquisto, si costituivano nel giudizio sommario e chiedevano a loro volta il trasferimento coattivo del bene. In appello la società deduceva, in sostanza, che la loro costituzione e la domanda riconvenzionale fossero tardive, poiché nel procedimento sommario la costituzione non era avvenuta nel termine di cui all'art. 702-bis c.p.c. e, una volta convertito il rito in ordinario, le preclusioni già maturate avrebbero dovuto permanere; inoltre, la fissazione dell'udienza nel rito ordinario non avrebbe rispettato il termine lungo di comparizione, ma ciò non avrebbe sanato la decadenza. Il motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 702-ter, 163-bis, 166 e 167 c.p.c., sostenendo che i convenuti avrebbero dovuto riproporre tempestivamente la riconvenzionale nel giudizio ordinario e dolersi dell'udienza fissata senza il termine a comparire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo osservando che, nel caso concreto, i resistenti si erano comunque costituiti con un margine temporale che, rispetto alla data di udienza poi fissata dal giudice in sede di conversione, risultava compatibile con i termini difensivi previsti dal codice di rito. Soprattutto, ha affermato che le preclusioni maturate nella fase sommaria non si trasferiscono automaticamente nel successivo giudizio ordinario di cognizione instaurato a seguito della conversione del rito, salvo espressa previsione normativa, che qui mancava. Ha quindi confermato la soluzione della Corte d'appello e condannato la ricorrente alle spese, dando atto anche dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    disciplina la costituzione nel procedimento sommario; la Corte valorizza il termine di costituzione del convenuto nel rito sommario, ma esclude che la tardività nella fase sommaria produca automaticamente decadenze insuperabili nel giudizio ordinario successivo alla conversione.

  • art. 702-ter c.p.c.

    in caso di conversione del rito, il giudice fissa l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e si applicano le disposizioni del libro II; la Corte ne ricava l'applicazione dei termini difensivi propri del rito ordinario.

  • art. 163-bis c.p.c.

    richiamato per il termine a comparire; la Corte osserva che, ove il rito sia convertito in ordinario, devono essere rispettati i termini di comparizione previsti dal processo a cognizione piena a tutela del convenuto.

  • art. 166 c.p.c.

    norma sulla costituzione del convenuto nel rito ordinario; la Corte la richiama come termine applicabile dopo la conversione del rito.

  • art. 167 c.p.c.

    norma sulle decadenze del convenuto; la ricorrente la invocava per sostenere la perdita della possibilità di proporre domande ed eccezioni, ma la Corte esclude che le preclusioni già maturate nel sommario sopravvivano automaticamente alla conversione.

  • art. 183 c.p.c.

    è l'udienza cui rinvia l'art. 702-ter c.p.c. in caso di conversione; la Corte lo usa come punto di aggancio del passaggio al rito ordinario.

  • art. 2932 c.c.

    azione di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto; nel caso concreto ha fondato la domanda dei promissari acquirenti e la decisione di merito confermata in cassazione.

  • art. 168-bis, comma 5, c.p.c.

    richiamato per escludere che il differimento d'ufficio della prima udienza comporti una rimessione in termini del convenuto già decaduto.

  • art. 291 c.p.c.

    evocato in via ipotetica: se il convenuto non si fosse costituito, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della citazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio processuale denunciato in cassazione, dedotto come violazione delle regole di rito e delle preclusioni.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione, le decadenze e le preclusioni maturate nella fase sommaria non si estendono automaticamente al successivo giudizio ordinario instaurato per conversione del rito, salvo che una norma espressa disponga diversamente.
  • La conversione del rito sommario in ordinario determina l'applicazione delle regole del giudizio a cognizione piena, comprese quelle sul termine a comparire e sulla costituzione del convenuto, a tutela effettiva del diritto di difesa.
  • Il differimento dell'udienza disposto dal giudice non rimette in termini il convenuto già decaduto, ma, se la costituzione avviene comunque nei tempi compatibili con la nuova udienza fissata in sede di conversione, essa può considerarsi tempestiva alla luce del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • In assenza di una previsione normativa espressa, non può presumersi la permanenza nel rito ordinario delle preclusioni già maturate nel rito sommario, dovendosi privilegiare la disciplina del procedimento effettivamente instaurato dopo la conversione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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