Cassazione Civile, Ordinanza n. 26469/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un privato aveva convenuto in giudizio il Comune per ottenere l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del credito vantato dall’ente locale in relazione alla fattura n. 5089 del 2020, con scadenza al 31 ottobre 2020, relativa a consumi idrici del biennio 2016-2017. Il giudice di pace aveva dichiarato estinto il credito applicando la prescrizione biennale prevista dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, commi 4 e 10, ritenendo che la nuova disciplina operasse per fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017, sostenendo che la norma riguarderebbe i consumi idrici successivi al 1° gennaio 2020 e non le sole fatture con scadenza successiva a tale data; in subordine, deduceva che il regime prescrizionale precedente fosse quinquennale per periodicità oppure, comunque, che la prescrizione biennale decorresse dal 1° gennaio 2020 e non da una data anteriore.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione sulla prescrizione del credito idrico, perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione. La sentenza impugnata riguardava infatti una causa di valore inferiore a 1.100 euro, in materia contrattuale, quindi decisa dal giudice di pace secondo equità necessaria ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.c.; in tale ipotesi il rimedio esperibile è l’appello, nei limiti dell’art. 339, comma 3, c.p.c., non il ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre osservato che, in base al contenuto del gravame, non era nemmeno chiaro se la controversia riguardasse un rapporto di utenza derivante da contratto concluso mediante moduli o formulari: in ogni caso, la decisione sarebbe stata appellabile, non già ricorribile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha svolto difese. È stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 4 e 10, L. n. 205 del 2017
Richiamata dal ricorrente e dal giudice di pace quale base della prescrizione biennale dei crediti per consumi idrici; la Corte non ne affronta il merito, perché assorbe la questione nell’inammissibilità del ricorso per il tipo di decisione impugnata.
art. 113, secondo comma, c.c.
Le cause di valore inferiore a 1.100 euro in materia contrattuale rientrano nell’equità necessaria del giudice di pace.
art. 339, terzo comma, c.p.c.
Per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità il rimedio è l’appello, con i limiti previsti dalla norma; non è esperibile il ricorso per cassazione.
art. 1342 c.c.
È richiamato solo per distinguere l’ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, che influisce sul regime di impugnazione della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore inferiore a 1.100 euro e in materia contrattuale sono decisioni di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.c.
- Avverso le sentenze pronunciate secondo equità necessaria il rimedio ordinario è l’appello nei limiti dell’art. 339, comma 3, c.p.c., non il ricorso per cassazione.
- Quando l’impugnazione investe una decisione appellabile e non ricorribile, il ricorso per cassazione è inammissibile, a prescindere dalle censure sostanziali formulate.
- Ai fini della scelta del mezzo di impugnazione, rileva la qualificazione della decisione di merito e non soltanto il contenuto del motivo di ricorso.
- Se il ricorso è inammissibile e la controparte non si difende, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
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