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Sentenza

Sentenza n. 7720/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) degli atti e provvedimenti di non ammissione alla classe superiore dell'alunno e, in particolare, la pagella scolastica e il verbale dello scrutinio finale attraverso cui l'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “-OMISSIS-” non ha ammesso il minore alla classe successiva, portato a conoscenza dei genitori del ricorrente con comunicazione relativa al risultato finale degli esami di recupero tramite colloquio avvenuto in data 7.9.2022; 2) nei limiti di interesse del ricorrente, dei verbali del Consiglio di classe e la valutazione delle prove di recupero; 3) degli elenchi degli ammessi alla classe successiva nella parte in cui non è compreso l'alunno; nonché, per quanto occorrer possa, - del provvedimento (prot. n. -OMISSIS- del 12.9.2022) di nulla osta per trasferimento all'I.I.S.S. Cine-Tv “R. Rossellini” (RMIS08900B), nella parte in cui contiene la comunicazione di non ammissione alla classe successiva; - della comunicazione del Consiglio della Classe 3E Conduzione del mezzo aereo sullo scrutinio finale del 10.6.2022; e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in quanto lesivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29.3.2023: del giudizio di non ammissione alla classe successiva del minore, e, in particolare, dei seguenti atti: Verbale Consiglio di classe 3E scrutinio primo quadrimestre a.s. 2021/2022 del 4.2.2022; “Tabellone” scrutinio 3E primo periodo dell'a.s. 2021/2022; comunicazione e-mail ai genitori con invito a consultare registro elettronico per prendere visione delle insufficienze del 24.3.2022 prot. N. -OMISSIS-; Verbale consiglio di Classe scrutinio finale del 10.6.2022; “Tabellone” scrutinio finale; Registri delle attività extracurriculari; Verbale esame di recupero del giudizio sospeso prova di “meccanica e macchine”; Griglia correzione prova scritta pratica “logistica”; Verbale esame di recupero del giudizio sospeso prova di “logistica”; Verbale esame per il recupero del giudizio sospeso prova di “scienze della navigazione”; “Tabellone” consiglio di classe valutazione finale, Pagelle scolastiche; comunicazione alla famiglia risultato esami di recupero; la prova di recupero scritta di “Logistica”, la prova di recupero di Meccanica e macchine e la prova di recupero di Scienze della navigazione; Nota inviata all'Avvocatura di Stato dal dirigente scolastico in ordine al ricorso al tar ex art. 25 legge 241 del 1990 accesso ai documenti amministrativi affare legale -OMISSIS-; Assegnazione compito di meccanica e macchine per recupero debiti formativi a.s. 2021-2022; Assegnazione compito di meccanica e macchine per recupero debiti formativi a.s. 2021-2022; Assegnazione compito di meccanica e macchine per recupero debiti formativi a.s. 2021-2022; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.

Giustizia amministrativa202215082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione alla classe successiva, inclusi gli atti di scrutinio finale, le prove e i verbali degli esami di recupero e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente, iscritto alla classe terza di un istituto tecnico per la conduzione del mezzo aereo, ha impugnato il giudizio di non ammissione alla classe successiva e, con motivi aggiunti, gli atti relativi agli scrutini, alle attività e prove di recupero e alla valutazione della condotta. Nel primo quadrimestre aveva riportato quattro insufficienze; allo scrutinio finale il giudizio era stato sospeso per tre materie, con successiva non ammissione dopo gli esami di recupero. Il ricorrente ha dedotto: inadeguatezza o mancata attivazione delle attività di sostegno e recupero; violazione dell'ordinanza ministeriale n. 92/2007, del d.P.R. n. 122/2009, del d.lgs. n. 62/2017, del PTOF e del regolamento d'istituto; omessa o tardiva informazione alla famiglia; difetto di motivazione, istruttoria e trasparenza; mancata valutazione complessiva della preparazione e della capacità di recupero; violazione dei criteri del PTOF sull'ammissione; irregolarità delle prove di recupero e delle relative valutazioni, anche per assenza di griglie o per contenuti non pertinenti; illegittima composizione del consiglio di classe per sostituzione del docente di meccanica e macchine; irragionevolezza del voto di condotta pari a sette e disparità di trattamento. Ha inoltre contestato la mancata annotazione di compiti e materiali nel registro elettronico e in Classroom e l'asserita insufficienza delle comunicazioni con la famiglia.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l'eventuale carenza delle attività di sostegno o recupero non incida, di per sé, sulla legittimità del giudizio finale di non ammissione, se non accompagnata dalla dimostrazione della manifesta arbitrarietà o contraddittorietà delle valutazioni insufficienti. Ha distinto gli interventi di sostegno dagli interventi di recupero e ha ritenuto non inadeguato lo studio individuale quale modalità di recupero. La famiglia risultava comunque informata dell'andamento scolastico almeno dagli scrutini intermedi, sicché non sussisteva una tardiva o omessa informazione rilevante. Gli argomenti indicati per lo studio estivo non vincolavano la scuola quanto al contenuto delle prove di recupero, dirette ad accertare la preparazione complessiva; le contestazioni sulle prove e sulle griglie non hanno evidenziato errori manifesti o irrazionalità. Il giudizio del consiglio di classe è stato ritenuto coerente e sufficientemente motivato: la valutazione complessiva può fondarsi sull'accertata permanenza di insufficienze, poiché l'ammissione richiede la sufficienza in ciascuna disciplina. È stata esclusa la violazione dei criteri del PTOF, poiché allo scrutinio finale il giudizio era stato correttamente sospeso e, dopo il recupero, trovava applicazione la disciplina normativa sulla sufficienza in ogni materia. La censura sulla sostituzione del docente è stata giudicata generica e non supportata da elementi idonei a dimostrarne l'illegittimità; l'ordinanza ministeriale consente la sostituzione del componente assente con altro docente della stessa disciplina. Anche la contestazione del voto di condotta è stata ritenuta insufficiente, non potendo il solo numero delle assenze dimostrare l'erroneità manifesta del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 5 e 6, d.P.R. n. 122/2009

    Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e ... una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ...

    L'ammissione alla classe successiva presuppone, nella disciplina applicata dal giudice, il conseguimento di almeno sei decimi in ciascuna materia; dopo la sospensione del giudizio, il consiglio di classe verifica il recupero delle carenze e formula il giudizio finale.

  • art. 193, comma 1, d.lgs. n. 297/1994

    una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline

    È richiamato quale fondamento del requisito della sufficienza in ciascuna disciplina ai fini dell'ammissione.

  • art. 8, comma 6, ordinanza ministeriale n. 92/2007

    La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale ... l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

    La verifica degli esiti e l'integrazione dello scrutinio spettano al consiglio di classe nella medesima composizione, salva la sostituzione del componente assente con altro docente della stessa disciplina.

  • ordinanza ministeriale n. 92/2007

    Disciplina gli interventi di sostegno e recupero, la sospensione del giudizio, le verifiche finali e l'integrazione dello scrutinio; il giudice distingue gli interventi di sostegno dagli interventi di recupero e ritiene che le eventuali carenze organizzative non determinino automaticamente l'illegittimità della non ammissione.

  • d.P.R. n. 122/2009

    È richiamato anche quanto agli obblighi di informazione della famiglia e alla disciplina della valutazione scolastica; le carenze informative o nella compilazione del registro elettronico non incidono sull'esito quando non mettono in discussione l'insufficiente preparazione accertata.

  • d.lgs. n. 62/2017

    È richiamato dal ricorrente, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina dell'ammissione contenuta nel d.P.R. n. 122/2009 e sull'accertamento delle insufficienze non recuperate.

Massime di principio

  • La mancata o insufficiente attivazione di corsi di sostegno o recupero non determina, di per sé, l'illegittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva; occorre anche dimostrare che le valutazioni insufficienti siano manifestamente arbitrarie, contraddittorie o irrazionali.
  • Gli interventi di sostegno previsti per prevenire o ridurre le insufficienze sono distinti dagli interventi di recupero, che presuppongono l'accertamento di carenze; lo studio individuale può costituire una modalità di recupero non inadeguata.
  • Le indicazioni degli argomenti da approfondire durante il periodo estivo hanno funzione di ausilio allo studio individuale e non vincolano la scuola quanto al contenuto delle prove di recupero, che possono riguardare la preparazione complessiva dello studente.
  • Nel regime della sospensione del giudizio, l'ammissione alla classe successiva richiede il recupero delle carenze e, secondo la disciplina applicata, una valutazione almeno sufficiente in ciascuna materia; anche l'insufficienza in una sola disciplina può sostenere la non ammissione.
  • Le contestazioni relative a comunicazioni scolastiche, annotazioni nel registro elettronico o modalità organizzative non sono idonee a sovvertire il giudizio di non ammissione se non dimostrano un'incidenza concreta sull'insufficiente preparazione accertata o la manifesta erroneità delle valutazioni.
  • La contestazione della sostituzione di un componente assente del consiglio di classe deve essere specifica e supportata da elementi idonei a dimostrare l'illegittimità della sostituzione; in mancanza, non è sufficiente una censura generica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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