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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38379/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per appropriazione indebita aggravata (art. 646 cod. pen. con art. 61 n.11 e n.7), deducendo: 1) violazione del principio di legalità e applicazione retroattiva favorevole (art. 1-2 c.p., art. 25 Cost.) in relazione al d.lgs. 10.4.2018 n.36 che avrebbe trasformato il reato in procedibile a querela; 2) travisamento della prova e dedotta natura di mera ritenzione a titolo di garanzia per crediti professionali; 3) motivazione insufficiente circa le aggravanti; 4) intervenuta prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: la disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 (art. 12) opera per collocare la valutazione della condizione di procedibilità al momento dell'entrata in vigore della nuova norma e, nei procedimenti pendenti, prevede l'informazione alla persona offesa; pertanto la querela tardiva o la costituzione di parte civile, successiva all'entrata in vigore, possono sanare carenze anteriori. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile a fondamento della ritenzione e adeguata la motivazione sulle aggravanti (ruolo professionale e entità del danno). Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che, anche tenendo conto delle sospensioni per Covid, il reato non era ancora estinto alla data odierna; comunque l'inammissibilità del ricorso rende irrilevanti cause estintive sopravvenute. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a una somma alla cassa delle ammende (euro 3.000) e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili (euro 1.755 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    La condotta è stata qualificata come appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto provata l'interversione del possesso e non ha ritenuto applicabile la mera ritenzione a titolo di garanzia per un credito non certo, liquido ed esigibile

  • art. 61 n.11 e n.7 cod. pen.

    La qualità professionale del commercialista rispetto alle vittime e l'entità del danno sono state ritenute elementi idonei per l'applicazione delle aggravanti contestate

  • d.lgs. 10 aprile 2018 n.36

    art. 8, art. 10, art. 12 (disciplina transitoria)

    L'art.10 ha reso l'appropriazione indebita procedibile a querela; l'art.12 disciplina la transizione: per reati commessi prima dell'entrata in vigore il termine per la querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto, e nel procedimento pendente il giudice/PM deve informare la persona offesa della facoltà di proporre querela, facendo decorrere il termine dall'informazione. La Corte ha applicato questa disciplina per ritenere sanata la precedente tardività della querela

  • art. 124 cod. pen.

    Il termine ordinario per proporre querela non impedisce l'operatività della disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 che riaggancia la valutazione della ritualità della querela al momento dell'entrata in vigore della nuova norma

  • art. 1 e 2 cod. pen., art. 14 preleggi, art. 25 Cost.

    richiamati dal ricorrente

    Richiamati per la tesi della applicazione della norma più favorevole al reo e del principio di legalità; la Corte ha ritenuto che la disciplina transitoria e di salvaguardia del d.lgs. 36/2018 non viola tali principi e non comporta ingiustificata retroattività a danno del reo

Massime di principio

  • Quando una fattispecie precedentemente procedibile d'ufficio diventa procedibile a querela per effetto di una riforma (es. d.lgs. 36/2018), la disciplina transitoria può far decorrere il termine di querela dall'entrata in vigore della nuova norma se la persona offesa era già a conoscenza del fatto; nei procedimenti pendenti il PM o il giudice devono informare la persona offesa della facoltà di proporre querela, facendo decorrere il termine dall'informazione
  • La costituzione di parte civile dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina può essere considerata indice di volontà di punizione e dunque rilevare ai fini della condizione di procedibilità per i reati divenuti perseguibili a querela
  • La mera ritenzione di somme per la tutela di un presunto credito professionale non è automaticamente equiparabile all'appropriazione indebita: occorre valutare se il credito sia certo, liquido ed esigibile e se sussista la volontà di convertire il possesso in proprietà (interversione del possesso)
  • La prova delle aggravanti (rapporto professionale, entità del danno) deve essere adeguatamente motivata; ruoli di consulenza e significativi danni patrimoniali sono elementi particolarmente rilevanti per l'aggravazione
  • In tema di prescrizione, occorre considerare eventuali sospensioni legislative o straordinarie (es. vacanze processuali per il Covid) che allungano i termini; inoltre l'inammissibilità del ricorso in cassazione impedisce di far valere estinzioni sopravvenute nella presente sede

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