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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-225/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019. — Grupa Lotos S.A. contro Minister Finansów. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafi 2 e 6 – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 168 e 176 – Esclusione del diritto a detrazione – Acquisto di servizi di alloggio e ristorazione – Clausola di standstill – Adesione all’Unione europea. — Causa C-225/18

Giurisprudenza europea62018CJ0225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata della clausola di standstill in materia di IVA per i servizi di alloggio e ristorazione. Un’estensione, successiva all’adesione della Polonia all’UE, dell’esclusione dal diritto a detrazione è incompatibile con la direttiva IVA se incide sui servizi turistici ri-fatturati a soggetti passivi. Diversamente, resta ammissibile il mantenimento di un’esclusione già esistente prima dell’adesione, purché non sia stata ampliata e sia sufficientemente precisa.

IVA: legittimità dell’esclusione della detrazione per servizi di alloggio e ristorazione e limiti della clausola di standstill dopo l’adesione all’UE

La questione giuridica

Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dei principi di neutralità e proporzionalità, osti a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell’IVA sugli acquisti di servizi di alloggio e ristorazione anche quando tali servizi sono ri-fatturati ad altri soggetti passivi; e, in particolare, se tale esclusione sia compatibile con la clausola di standstill dell’articolo 176, secondo comma, quando la sua portata sia stata ampliata dopo l’adesione dello Stato membro all’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA osta a una normativa nazionale che, dopo l’adesione all’Unione, estenda l’ambito di un’esclusione già esistente della detrazione IVA fino a privare del diritto a detrazione un soggetto passivo che, nell’ambito di servizi turistici, ri-fattura servizi di alloggio e ristorazione ad altri soggetti passivi; invece, non osta a una disciplina nazionale che mantenga, senza ampliarla dopo l’adesione, una preesistente esclusione specifica e sufficientemente determinata per l’acquisto di tali servizi, anche se riferita a spese di natura strettamente professionale, purché rientri nella clausola di standstill dell’articolo 176, secondo comma.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 176, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 17, paragrafi 2 e 6, sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE

IVA e clausola di standstill per servizi di alloggio e ristorazione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa polacca) in materia di detrazione dell’IVA assolta a monte sugli acquisti di servizi di alloggio e ristorazione. La controversia oppone la Grupa Lotos S.A. al Ministro delle Finanze polacco e verte sulla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva IVA, in particolare con il diritto alla detrazione e con la clausola di standstill.

Fatti e procedimento principale

La Grupa Lotos, società polacca soggetto passivo IVA, aveva acquistato servizi di alloggio e ristorazione in parte per uso proprio e in parte per rivenderli, rifatturandoli ad altri soggetti passivi, anche nell’ambito di servizi turistici. Le autorità fiscali le avevano negato il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte, facendo applicazione dell’articolo 88, paragrafo 1, punto 4, della legge polacca sull’IVA. I giudici nazionali di primo grado avevano confermato tale posizione, cosicché la società aveva proposto ricorso per cassazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che riconosce il diritto alla detrazione dell’IVA per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni imponibili;
  • l’articolo 176 della direttiva IVA, che contiene la clausola di standstill per il mantenimento delle esclusioni nazionali esistenti alla data di adesione;
  • l’articolo 17, paragrafi 2 e 6, della sesta direttiva 77/388/CEE, disposizione antecedente sostanzialmente corrispondente all’articolo 176;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, richiamato in relazione all’obbligo degli Stati membri di garantire la riscossione integrale dell’IVA.

La normativa polacca rilevante prevedeva, da un lato, una regola generale di detrazione conforme all’articolo 168 della direttiva IVA; dall’altro, un’esclusione per i servizi di alloggio e ristorazione. In origine era prevista un’eccezione per i soggetti che fornivano servizi turistici, poi soppressa dal legislatore polacco il 1o dicembre 2008.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti a una norma nazionale che:

  • estende, dopo l’adesione all’Unione, l’ambito di una preesistente esclusione della detrazione IVA, così da colpire anche i soggetti passivi che acquistano servizi di alloggio e ristorazione per rifatturarli nell’ambito di servizi turistici;
  • mantenga, invece, un’esclusione introdotta prima dell’adesione e conservata successivamente, che priva della detrazione un soggetto passivo che non fornisce servizi turistici ma ri-fattura tali servizi ad altri soggetti passivi.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del sistema IVA e non può, in linea di principio, essere limitato. Le deroghe sono ammesse solo nei casi espressamente previsti e devono essere interpretate restrittivamente.

Quanto alla clausola di standstill, la Corte ribadisce che l’articolo 176, secondo comma, della direttiva IVA consente agli Stati membri di mantenere le esclusioni nazionali esistenti alla data di adesione, ma non permette di ampliare successivamente il loro ambito in modo da allontanarsi dagli obiettivi della direttiva. Un’estensione del genere, dopo l’adesione, è incompatibile con l’articolo 168, lettera a).

La Corte osserva poi che spetta al giudice nazionale verificare se la modifica legislativa abbia effettivamente ampliato la portata dell’esclusione. Se la soppressione dell’eccezione per i servizi turistici ha prodotto tale effetto, la nuova disciplina non può essere coperta dalla clausola di standstill.

Diversamente, se la disposizione nazionale mantiene una preesistente esclusione già vigente prima dell’adesione e non modificata in modo sostanziale, essa può rientrare nella clausola di standstill. La Corte precisa inoltre che tale clausola può riguardare anche categorie di spese aventi natura strettamente professionale, purché siano definite in modo sufficientemente preciso. In questo senso, la categoria dei servizi di alloggio e ristorazione è considerata sufficientemente determinata.

La Corte respinge l’argomento della Commissione secondo cui la clausola di standstill si applicherebbe solo alle esclusioni che il Consiglio avrebbe potuto autorizzare in forza dell’articolo 176, primo comma. La lettera e la genesi della norma non impongono una simile restrizione, e la giurisprudenza precedente, in particolare Royscot, ammette che la clausola copra anche spese strettamente professionali.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE:

  • osta a una normativa nazionale che, dopo l’adesione all’Unione, estende l’ambito di un’esclusione dal diritto a detrazione dell’IVA e priva del diritto a detrazione un soggetto passivo che fornisce servizi turistici e rifattura servizi di alloggio e ristorazione ad altri soggetti passivi;
  • non osta a una normativa nazionale che mantenga una preesistente esclusione dal diritto a detrazione per l’acquisto di servizi di alloggio e ristorazione, introdotta prima dell’adesione e conservata successivamente, quando tale esclusione rientri nella clausola di standstill dell’articolo 176, secondo comma.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • il diritto a detrazione IVA è la regola generale e le deroghe sono di stretta interpretazione;
  • la clausola di standstill tutela solo le esclusioni esistenti al momento dell’adesione, non gli ampliamenti successivi;
  • una categoria di spese può rientrare nella clausola di standstill anche se ha natura professionale, purché sia definita in modo sufficientemente preciso;
  • il giudice nazionale deve verificare concretamente se la modifica normativa abbia davvero ampliato la portata dell’esclusione e quale effetto abbia prodotto nel caso concreto.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivaclausola di standstillservizi di alloggio e ristorazionefiscalità

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