Sentenza del 04/12/2018 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Asti
Ires - Elementi di costo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto al contribuente il diritto di fornire evidenza degli elementi di costo non dedotti nei rispettivi periodi d'imposta. La decisione valorizza il metodo procedimentale previsto dalla Circolare n. 31/E del 2013 e ammette la rilevanza di costi originariamente non dedotti per motivi prudenziali connessi all'incertezza normativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per il contribuente di dimostrare, nell'ambito dell'adesione al metodo procedimentale indicato dalla Circolare n. 31/E del 2013, l'esistenza di elementi di costo che non erano stati dedotti nei relativi periodi d'imposta. La mancata deduzione sarebbe dipesa principalmente da un atteggiamento prudenziale determinato dall'incertezza interpretativa della normativa applicabile.
Norme richiamate
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013
Il metodo procedimentale indicato dalla circolare consente di esaminare e documentare gli elementi rilevanti ai fini della corretta determinazione del reddito, riconoscendo al contribuente la possibilità di provare costi non dedotti in precedenza.
Massime di principio
- Quando il contribuente non ha dedotto determinati costi per prudenza a causa di un'incertezza normativa, può essere ammesso a dimostrarne successivamente l'esistenza e la rilevanza fiscale, purché disponga di adeguata documentazione.
- La mancata deduzione originaria non esclude automaticamente la rilevanza del costo: occorre verificare le ragioni della scelta, la competenza del costo, la sua inerenza e la prova documentale.
- Le procedure di adesione o di confronto con l'Amministrazione finanziaria devono consentire una valutazione sostanziale degli elementi di costo, evitando che il formalismo prevalga quando il contribuente abbia agito in buona fede.
- La pronuncia non implica una deducibilità automatica di ogni costo non contabilizzato o non dedotto: restano necessari il rispetto dei requisiti fiscali applicabili e la prova concreta dell'operazione.
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