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Sentenza

Sentenza del 04/12/2018 n. 1200 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2001-2005. L'Ufficio sosteneva che i canoni percepiti dall'Autorità Portuale per le concessioni di aree demaniali portuali fossero imponibili ai fini delle imposte sui redditi, qualificandoli come redditi fondiari o comunque come proventi fiscalmente rilevanti, e che l'Autorità avrebbe dovuto istituire una contabilità fiscale e presentare le dichiarazioni. L'Agenzia contestava inoltre il richiamo alla giurisprudenza ritenuta non pertinente e invocava la Circolare n. 41/E del 2008. L'Autorità Portuale ha difeso la propria natura di ente pubblico non economico, sostenendo che le concessioni demaniali costituiscono esercizio di funzioni istituzionali e autoritative, con conseguente esclusione da IRES e IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che le Autorità Portuali, in quanto enti pubblici non economici incaricati di funzioni pubbliche e privi di finalità lucrativa, rientrino nell'esclusione prevista dall'art. 74 del TUIR. I canoni derivanti dalle concessioni demaniali non sono stati qualificati come redditi fondiari imponibili né come corrispettivi soggetti a IVA. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 993

    Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

    La norma conferma la natura pubblicistica delle Autorità Portuali, assoggetta gli atti concessori alla sola imposta proporzionale di registro ed esclude l'imponibilità IVA dei relativi canoni.

  • Legge 28 gennaio 1994, n. 84

    Qualifica e disciplina le Autorità Portuali come persone giuridiche di diritto pubblico dotate di autonomia finanziaria e di bilancio, incaricate di funzioni connesse alla gestione dei porti e delle aree demaniali portuali.

  • Articolo 74 del TUIR

    È stato applicato nel senso di escludere dall'imposizione sui redditi gli enti pubblici che esercitano funzioni istituzionali e autoritative, tra cui le Autorità Portuali.

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2

    È richiamato per ricondurre le Autorità Portuali nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, in quanto enti pubblici non economici.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 19, comma 2, lettera b)

    La decisione richiama la possibilità di applicare le agevolazioni previste per gli enti pubblici e gli organismi con finalità pubblicistiche.

  • Sesta direttiva IVA 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 4, n. 5

    Gli Stati, le Regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività o operazioni che esercitano in quanto pubbliche Autorità.

    Le attività svolte da un organismo pubblico nell'esercizio di poteri autoritativi non sono soggette a IVA, salvo che la non imposizione determini distorsioni rilevanti della concorrenza.

  • TUIR, art. 67, comma 1, lettera e)

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile ai canoni percepiti per concessioni di aree demaniali, poiché tali canoni non costituiscono redditi fondiari di natura diversa.

  • Cassazione, sentenza n. 1126/2015

    È richiamata a sostegno della non assoggettabilità delle Autorità Portuali a IRES e IVA per le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali.

  • Cassazione, sentenza n. 11261/2015

    È richiamata per escludere che i canoni relativi alla locazione o concessione di aree demaniali possano essere qualificati come redditi fondiari.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 3 aprile 2009

    Riconosce la connotazione pubblicistica delle Autorità Portuali e la possibilità di ricondurle al regime fiscale degli enti pubblici previsto dall'art. 74 del TUIR.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 21 aprile 2008

    È stata invocata dall'Ufficio per sostenere la rilevanza reddituale dei canoni, ma la Commissione ha ritenuto prevalente la disciplina speciale e la natura istituzionale delle Autorità Portuali.

Massime di principio

  • Quando un ente pubblico non economico percepisce somme nell'esercizio di funzioni istituzionali e autoritative attribuite dalla legge, tali entrate possono essere escluse dall'imposizione sui redditi prevista per le attività commerciali, purché non costituiscano il risultato di un'attività economica svolta sul mercato.
  • I canoni derivanti da concessioni di beni demaniali non sono automaticamente qualificabili come redditi fondiari: occorre verificare la natura giuridica del bene, del rapporto concessorio e dell'attività esercitata dall'ente concedente.
  • Per le concessioni demaniali rilasciate dalle Autorità Portuali, la disciplina speciale stabilita dalla legge n. 296/2006 esclude l'imponibilità IVA dei canoni e prevede l'assoggettamento dell'atto alla sola imposta proporzionale di registro.
  • La natura commerciale dell'attività svolta dal concessionario non trasforma necessariamente in commerciale o imponibile l'attività autoritativa dell'ente pubblico che rilascia la concessione.
  • L'esenzione o esclusione fiscale dipende dalla concreta riconducibilità dell'entrata all'esercizio di una funzione pubblica; se l'ente svolge invece un'attività economica autonoma, organizzata e concorrenziale, la relativa imponibilità deve essere valutata separatamente.
  • In presenza di una disciplina speciale e di un orientamento giurisprudenziale consolidato, un accertamento fondato soltanto sulla qualificazione dei canoni come redditi fondiari può essere annullato.

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