Sentenza del 04/12/2018 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Asti
Indeducibilità di interessi passivi registrati come variazione giacenze nell'anno di imposta successivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità fiscale di interessi passivi contabilizzati come variazione delle giacenze nell’anno d’imposta successivo. Gli interessi non sono considerati indennizzi per danni da inadempimento di un’obbligazione finanziaria, né corrispettivi relativi allo scambio di beni o servizi. La loro competenza fiscale deve essere individuata ai sensi dell’art. 109 del T.U.I.R. nell’annualità in cui gli interessi dovevano essere corrisposti. Qualora siano stati portati in deduzione nell’anno successivo, il termine di decadenza per l’accertamento decorre con riferimento all’anno in cui la deduzione è stata effettivamente operata.
La decisione
Dal principio riportato emerge che la deduzione degli interessi nell’anno successivo rispetto a quello di competenza è indeducibile in tale annualità. L’Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione considerando, ai fini della decadenza dell’accertamento, l’anno in cui il componente negativo è stato portato in deduzione. Il testo non contiene però gli estremi della sentenza né una parte dispositiva completa, quindi non è possibile ricostruire con certezza l’esito processuale formale.
Norme richiamate
Articolo 109 del T.U.I.R.
La competenza dei componenti reddituali deve essere determinata secondo i criteri previsti dalla norma.
Gli interessi passivi sono imputabili fiscalmente all’esercizio in cui maturano o devono essere corrisposti, non a quello successivo in cui vengono contabilmente o fiscalmente dedotti.
Massime di principio
- Per individuare la corretta annualità di deduzione di un costo occorre fare riferimento al principio di competenza fiscale, verificando quando l’obbligazione economica è maturata, non soltanto quando il costo è stato contabilizzato o pagato.
- Gli interessi passivi non sono assimilabili a indennizzi per danni né a corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di servizi: devono essere trattati come oneri finanziari, con imputazione all’esercizio di maturazione.
- La deduzione effettuata in un esercizio successivo rispetto a quello di competenza può essere contestata come indebita variazione fiscale.
- Ai fini del termine di decadenza dell’accertamento, quando il contribuente deduce il costo in un’annualità errata, rileva l’anno in cui la deduzione è stata concretamente esercitata.
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