Sentenza del 04/12/2018 n. 2787 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - lista Falciani - prova - utilizzabilità - sussiste - illiceità dell'acquisizione delle informazioni alla fonte - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'accertamento fosse illegittimo perché fondato su informazioni acquisite illecitamente alla fonte, in violazione della segretezza dei rapporti bancari, e quindi inutilizzabili nel processo tributario. La contestazione si basava, in particolare, sull'idea che l'illiceità dell'acquisizione originaria dovesse comportare l'esclusione della prova anche nel procedimento tributario italiano.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo l'utilizzo delle informazioni della lista Falciani. L'illecita acquisizione dei dati presso la fonte estera non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità nel processo tributario italiano, quando tali informazioni siano state trasmesse all'Amministrazione finanziaria nell'ambito di un ordinario scambio di informazioni. Il diritto processuale tributario non contiene una disposizione analoga all'art. 191 c.p.p., che prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite illecitamente. L'esclusione della prova può quindi operare solo se il contenuto o le modalità di acquisizione ledono diritti costituzionalmente garantiti; tra questi non rientra, in quanto tale, il diritto alla segretezza dei rapporti bancari.
Norme richiamate
Articolo 191 del codice di procedura penale
Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
La norma è richiamata per evidenziare che una specifica sanzione di inutilizzabilità per prove illecitamente acquisite è prevista nel processo penale, ma non è automaticamente applicabile al processo tributario.
Principi costituzionali in materia di tutela dei diritti fondamentali
Nel processo tributario una prova può essere esclusa quando il suo contenuto o le modalità della sua acquisizione risultino incompatibili con diritti costituzionalmente garantiti. La sola violazione della segretezza dei rapporti bancari non è stata ritenuta sufficiente a determinare l'inutilizzabilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'illiceità dell'acquisizione originaria di un documento non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità: occorre verificare la disciplina processuale applicabile e l'eventuale lesione di diritti costituzionali.
- Le informazioni provenienti dall'estero possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria quando siano state trasmesse attraverso canali ufficiali di cooperazione o scambio di informazioni, anche se la loro acquisizione originaria è stata contestata.
- La violazione della riservatezza bancaria, considerata isolatamente, non impedisce necessariamente l'utilizzo fiscale dei dati e non equivale automaticamente alla violazione di un diritto costituzionale idonea a escludere la prova.
- L'inutilizzabilità deve essere valutata caso per caso, considerando sia il contenuto della prova sia le modalità concrete con cui è stata acquisita e trasmessa all'autorità italiana.
- La regola non autorizza comunque l'utilizzo indiscriminato di qualsiasi informazione: restano rilevanti eventuali violazioni di diritti fondamentali, di garanzie costituzionali o delle regole che disciplinano lo scambio internazionale di informazioni.
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