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Sentenza

Sentenza del 04/12/2018 n. 2785 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento sintetico - redditometro - prova contraria - disponibilità di risorse economiche di natura non reddituale - è necessaria - prova dell'utilizzo effettivo delle somme - non è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico fondato sul redditometro, sostenendo di poter superare la presunzione legale dimostrando la disponibilità, nel periodo d'imposta considerato, di risorse economiche derivanti da attività esenti o da smobilizzazioni patrimoniali di natura non reddituale. La questione riguardava se fosse necessario provare anche l'effettivo impiego di tali somme per le spese o gli atti di gestione considerati dall'accertamento.

La decisione

La contestazione è stata accolta sul punto. È stato stabilito che, per fornire la prova contraria richiesta dalla disciplina dell'accertamento sintetico, è sufficiente dimostrare la disponibilità di maggiori risorse economiche di natura non reddituale nel periodo d'imposta di riferimento. Non è invece necessario provare che tali somme siano state concretamente utilizzate per finanziare le specifiche spese o gli atti di gestione rilevati dal redditometro, poiché tale ulteriore requisito non era previsto dalla legge applicabile ratione temporis.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro

    Per superare la presunzione legale è sufficiente dimostrare la disponibilità di maggiori somme derivanti da attività esenti o da smobilizzazioni patrimoniali di natura non reddituale.

    La prova contraria può consistere nella dimostrazione dell'esistenza e della disponibilità di risorse non reddituali nel periodo considerato; non occorre dimostrare il collegamento puntuale tra tali somme e ciascuna spesa utilizzata dall'Amministrazione per ricostruire il reddito.

Massime di principio

  • Nel contestare un accertamento da redditometro, il contribuente può superare la presunzione dimostrando la disponibilità di risorse non reddituali, come somme esenti, patrimoni disinvestiti o altre entrate non imponibili, purché riferibili al periodo d'imposta interessato.
  • La prova della mera disponibilità delle risorse può essere sufficiente: non è necessariamente richiesta la tracciabilità dell'impiego di quelle somme per ogni singola spesa considerata nell'accertamento, se la normativa applicabile non prevede espressamente tale requisito.
  • La documentazione deve comunque essere concreta, attendibile e temporalmente coerente con il periodo oggetto di accertamento, così da rendere plausibile la capacità economica alternativa rispetto al reddito presunto.
  • L'interpretazione dipende dalla disciplina vigente ratione temporis; eventuali modifiche normative successive possono incidere sui requisiti della prova contraria.

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