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Sentenza

Sentenza n. 1063/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica del docente per complessivi euro 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a erogare, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre alle spese del giudizio. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 30 ottobre 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata al Ministero, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte per provvedere. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l'ottemperanza al giudicato e per ottenere l'esecuzione coattiva degli obblighi conformativi e satisfattivi derivanti dalla pronuncia.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva e, nel caso deciso, il ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione obbligata e il mancato adempimento dell'obbligo ivi stabilito.
  • Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato di titoli giudiziali comportanti il pagamento di somme di denaro, il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il presupposto temporale per procedere esecutivamente e per proporre l'azione di ottemperanza.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e, per l'eventuale persistente inadempimento, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta con poteri sostitutivi e un termine per l'intervento.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso.
  • In caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti dovuti in esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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