Cassazione Penale, Sentenza n. 2604/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore avv. Salvatore Pagano articolato in tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e carenza di riscontri individualizzanti a fondamento dei gravi indizi di partecipazione di Orlando al sodalizio mafioso (capo 1), in particolare contestando il collegamento del sodalizio al clan Cinturino e l'insufficiente apporto fattivo attribuito all'Orlando; 2) censura sulla valutazione degli indizi relativi al capo 3 (induzione indebita/319-quater), con contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni (rumori di cerniera e fruscio di banconote) e dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa; 3) carenza di motivazione in ordine alla presenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), deducendo che l'indagato è incensurato, non rieletto e tornato a svolgere lavoro agricolo e che talune comunicazioni sarebbero esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui censura la valutazione dei gravi indizi in relazione al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) contestato al capo 1, ritenendo che i riscontri utilizzati dal Tribunale non siano sufficientemente individualizzanti per corrobora-re le dichiarazioni del collaboratore Carmelo Porto; ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio sulla gravità del quadro indiziario relativo al capo 1, con l'invito a verificare la presenza di adeguati riscontri esterni individualizzanti e, successivamente, a valutare l'attualità delle esigenze cautelari. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile (contestazioni di fatto e valutazioni confutative sulle intercettazioni), mentre il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo. Le altre statuizioni dell'ordinanza impugnata relative al capo 3 (art. 319-quater) sono state ritenute motivate e non annullate dalla Corte.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte richiama che la partecipazione richiede uno stabile inserimento nella struttura e una "messa a disposizione" funzionale ai fini criminosi, pertanto le dichiarazioni del collaboratore devono essere corroborate da riscontri esterni individualizzanti
art. 319-quater cod. pen.
art. 319-quater cod. pen.
Norma sull'induzione indebita (prevaricazione/abuso di qualità): la Corte conferma che l'abuso della qualità del pubblico ufficiale può consistere nella spendita di un potere d'influenza anche su atti formalmente estranei alle sue competenze, idoneo a creare nel privato la percezione di conseguenze favorevoli o sfavorevoli
art. 273 cod. proc. pen.
art. 273, comma 1-bis e richiami all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Regole sui gravi indizi di colpevolezza: le dichiarazioni accusatorie, comprese quelle di coindagati o collaboratori, sono apprezzabili solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti per l'attribuzione del fatto all'indagato
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riguarda la presunzione o i presupposti relativi al pericolo di reiterazione: la Corte osserva che la duplice presunzione prevista può essere superata da elementi concreti (es. incensuratezza, reinserimento lavorativo, mancata rielezione)
art. 274, lett. a) cod. proc. pen.
art. 274, lett. a) cod. proc. pen.
Indica le esigenze cautelari che giustificano misure personali (nell'ordinanza e nelle conclusioni del P.M. si è discusso della sussistenza di tali esigenze come presupposto della custodia cautelare)
art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi richiamati per il valore probatorio delle dichiarazioni rese da persone indagate/imputate: tali dichiarazioni richiedono riscontri esterni quando sono utilizzate per fondare gravi indizi
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento con rinvio: indica il giudice competente per la revisione dell'ordinanza impugnata
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori o coindagati possono fondare misure cautelari solo se sono intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri esterni individualizzanti: descrizioni generiche (es. statura, colore) non sono di per sé sufficienti per l'identificazione
- Se vi sono discrepanze o carenze nei riscontri che collegherebbero un sospetto a un'organizzazione mafiosa, il giudice di legittimità può annullare l'ordinanza e rinviare per una nuova valutazione, demandando al giudice del riesame di verificare l'esistenza di riscontri esterni effettivi
- Le valutazioni tecniche e di fatto tratte dalle intercettazioni (es. interpretazione di rumori ambientali) sono in gran parte valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità quando consistono in diversa valutazione probatoria; pertanto, tali censure rischiano di essere dichiarate inammissibili se si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti
- In tema di misure cautelari, il giudice deve considerare sia il pericolo di reiterazione che quello di inquinamento probatorio alla luce di elementi concreti (pregressa condotta, posizione attuale, inserimento lavorativo, rilevanza delle comunicazioni intercettate); fattori come incensuratezza e reinserimento lavorativo possono contribuire a superare la presunzione di pericolo
- Le questioni rilevate per la prima volta in Cassazione (ad es. novità probatorie o argomentazioni non svolte in grado) sono frequentemente dichiarate inammissibili: è necessario che censure fondamentali siano svolte già nei precedenti gradi di giudizio
- In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice di merito deve riesaminare la sussistenza dei riscontri e delle esigenze cautelari tenendo conto delle linee interpretative della Corte di Cassazione e consentire alla difesa di articolare le proprie allegazioni
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