Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28724/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale elevato dalla polizia stradale provinciale per presunta violazione dell'art. 22, commi 4 e 11, del codice della strada, contestata a un privato per avere trasformato una scarpata in terra posta a monte di una strada provinciale in piazzole sostenute da massi e per avere pavimentato l'accesso carrabile con terriccio stabilizzato. L'interessato ha proposto opposizione chiedendo l'annullamento della sanzione pecuniaria e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi; dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: (1) errata applicazione dell'art. 22 c.d.s. per asserita insussistenza della trasformazione di un accesso o diramazione già esistente, sostenendo che i lavori avevano riguardato solo la proprietà privata e che la pavimentazione era imposta dalla concessione amministrativa; (2) violazione dell'art. 202 c.d.s. e dell'art. 383 reg. esec. c.d.s. per omessa indicazione nel verbale della facoltà di pagamento in misura ridotta entro cinque giorni con riduzione del 30% e delle modalità di pagamento elettronico; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi relativi al mancato avviso di tale facoltà di pagamento; (4) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. per avere attribuito fede privilegiata al verbale anche su circostanze non direttamente percepite dagli agenti; (5) ulteriore nullità della sentenza per avere ritenuto irrilevante che le opere insistessero sulla proprietà privata e non sull'accesso alla strada provinciale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi attinenti alla configurabilità dell'illecito, affermando che la trasformazione della scarpata e la correlata pavimentazione dell'accesso rientrano nel divieto dell'art. 22 c.d.s., poiché la norma tutela non solo lo sbocco sulla strada pubblica ma anche la conformazione concreta del percorso di accesso, rilevante per sicurezza e fluidità della circolazione. Ha inoltre ritenuto che la descrizione dello stato dei luoghi contenuta nel verbale fosse coperta da fede privilegiata fino a querela di falso. Quanto ai motivi sul pagamento in misura ridotta, ha precisato che l'omesso avviso della facoltà di pagamento entro cinque giorni con riduzione del 30% non incide sulla validità del verbale, trattandosi di profilo estrinseco alla legittimità dell'illecito; ha anche corretto la motivazione del giudice di merito, rilevando che tale facoltà in astratto spettava, ma la sua mancata indicazione non determina annullamento. Il ricorso è quindi stato respinto con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 4 e 11, codice della strada

    "trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti"; "se non autorizzate dall'ente proprietario della strada"

    La norma vieta non solo l'alterazione dello sbocco sulla strada pubblica, ma anche la modifica del percorso di accesso ricadente nella proprietà privata, quando incida su sicurezza, visuale e fluidità dell'immissione sulla strada pubblica, salvo previa autorizzazione dell'ente proprietario.

  • art. 202, comma 1, codice della strada

    pagamento entro sessanta giorni; riduzione del 30% entro cinque giorni

    Il trasgressore può estinguere l'obbligazione pagando il minimo entro sessanta giorni oppure, per le violazioni non escluse, una somma ridotta del 30% entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione.

  • art. 202, comma 2, codice della strada

    pagamento presso l'ufficio dell'agente accertatore, con versamento postale, bancario o strumenti elettronici

    La norma disciplina le modalità di pagamento della sanzione in misura ridotta, incluse le forme elettroniche se previste dall'amministrazione.

  • art. 383, comma 2, regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada

    l'accertatore deve fornire ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta

    L'accertatore deve indicare importo, termini, ufficio competente e coordinate di pagamento, ma tale omissione non è stata ritenuta causa di invalidità del verbale.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato per la natura di atto pubblico del verbale redatto dagli agenti.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e da lui compiuti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella censura di omessa pronuncia sui motivi d'appello, ma la Corte ha ritenuto infondato il rilievo perché la questione era di diritto e la decisione di merito era comunque corretta.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio motivazionale dedotto contro la sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza per insufficiente motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il dovere di motivazione delle decisioni giurisdizionali.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, senza cassare la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • La trasformazione vietata dall'art. 22 c.d.s. può consistere non solo nell'alterazione dello sbocco sulla strada pubblica, ma anche nella modifica della conformazione del percorso di accesso insistente sulla proprietà privata, quando tale mutamento incida sulla sicurezza della circolazione e richieda il preventivo vaglio dell'ente proprietario della strada.
  • Nel verbale di accertamento di una violazione stradale, la descrizione dello stato dei luoghi e dei fatti direttamente constatati dall'agente è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso; la contestazione di tali circostanze non può essere devoluta al giudizio ordinario di merito.
  • L'omesso avviso della facoltà di pagamento in misura ridotta, anche nella forma agevolata introdotta dalla riforma del 2013, non determina di per sé l'illegittimità del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione, perché attiene alle modalità di definizione della sanzione e non alla validità intrinseca dell'accertamento.
  • La nullità per omessa pronuncia o il vizio motivazionale non impongono l'accoglimento del ricorso per cassazione quando la decisione di merito sia comunque conforme a diritto; in tal caso la Corte può limitarsi a correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.