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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32800/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito in data 27 marzo 2002 per la redazione del progetto esecutivo e degli studi preliminari relativi alla realizzazione di un'area attrezzata per la protezione civile con infrastrutture di parcheggio a Catania. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda del professionista, condannando la Regione al pagamento di una quota del compenso. In appello la Regione aveva ottenuto il rigetto integrale della domanda e la condanna della professionista alla restituzione di quanto percepito. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva quattro censure: 1) violazione delle norme sul patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per asserito difetto di apposito incarico difensivo regionale; 2) violazione della disciplina emergenziale contenuta nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3259 del 20 dicembre 2002, sostenendo che l'unico soggetto competente ad approvare il progetto fosse il sindaco di Catania quale commissario delegato; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 346 c.p.c., perché la corte d'appello avrebbe trascurato la domanda subordinata di estensione della pretesa anche al Comune di Catania; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, chiedendo una diversa regolazione delle spese in caso di accoglimento o, in subordine, la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivo e inammissibile il terzo. Ha affermato che l'Avvocatura dello Stato poteva rappresentare la Regione senza mandato speciale, in forza della disciplina sul patrocinio obbligatorio dell'amministrazione regionale siciliana; ha inoltre ritenuto che il diritto al compenso fosse subordinato, secondo il disciplinare, all'approvazione del progetto, fatto costitutivo non provato, e che l'ordinanza commissariale invocata fosse successiva e non retroattiva rispetto al rapporto in esame. Quanto al terzo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata in modo non conforme ai requisiti di specificità e perché il fatto storico era stato comunque considerato dal giudice di merito. Sul regime delle spese, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio di soccombenza e non si estende alla discrezionalità del giudice di merito nella liquidazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 D.Lgs. n. 142/1948

    Estende all'amministrazione regionale siciliana le funzioni dell'Avvocatura dello Stato; il patrocinio opera senza necessità di mandato difensivo specifico.

  • R.D. n. 1611/1933

    Si applica anche all'amministrazione regionale siciliana; gli avvocati dello Stato esercitano le funzioni senza mandato e con patrocinio obbligatorio nei casi previsti.

  • R.D. n. 1612/1933

    Richiamato come parte della disciplina applicabile al patrocinio dell'ente regionale.

  • art. 25 c.p.c.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla rappresentanza dell'amministrazione regionale.

  • art. 144 c.p.c.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla rappresentanza dell'amministrazione regionale.

  • art. 5 R.D. n. 1611/1933

    Richiamato per il carattere obbligatorio del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti.

  • O.P.C.M. n. 3259 del 20 dicembre 2002

    È qualificata come norma eccezionale, di stretta interpretazione e priva di efficacia retroattiva; non incide sui rapporti già in corso al momento della sua adozione.

  • art. 11 del disciplinare del 27 marzo 2002

    Il pagamento delle spese tecniche per la progettazione era subordinato all'approvazione del progetto e alla presentazione delle parcelle vistate, entro i limiti pattuiti.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nella censura sul mancato esame della domanda nei confronti del Comune, ma la Corte dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità e perché il fatto era stato comunque considerato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge richiede la corretta individuazione della norma e il confronto con la decisione impugnata; non può risolversi in critica alla ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Impone la specificità dei motivi di ricorso, con puntuale indicazione delle norme violate e del contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di spese; la Corte ribadisce il principio della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione; la Corte non ravvisa violazioni nel regolamento delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la disciplina del rapporto prevede il pagamento del compenso solo dopo l'approvazione del progetto, tale approvazione costituisce fatto costitutivo della pretesa creditoria e deve essere provata da chi agisce per il pagamento.
  • Le disposizioni emergenziali o commissariali hanno natura eccezionale, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate retroattivamente a rapporti contrattuali già sorti, salvo espressa previsione.
  • Nelle controversie davanti alla Corte di cassazione, il motivo per violazione di legge deve individuare con precisione la norma asseritamente violata e confrontarla con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile trasformare la censura in una rivalutazione del fatto.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. ricorre soltanto per l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non per l'omessa considerazione di singoli mezzi di prova o argomenti difensivi.
  • In tema di spese di lite, il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio di soccombenza; la quantificazione concreta delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché entro i limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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