Cassazione Penale, Sentenza n. 48/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita e contestava la validità e la tempestività della querela a fondamento dell'azione penale. Si deduceva la violazione dell'art. 12 d.lgs. n.36/2018 per presunta tardività della querela (querela iniziale del 29/12/2015 con integrazione 20/02/2017) rispetto a fatti contestati sino al 24/01/2014, nonché carenza di motivazione con riferimento al primo motivo di appello. Si sosteneva inoltre che la querela era stata proposta dall'amministratore del condominio senza delibera assembleare e senza la comunicazione prevista dalla normativa transitoria sulla procedibilità a querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che: a) questioni nuove relative alla legittimazione dell'atto propulsivo e alla idoneità della querela non potevano essere sollevate per la prima volta in Cassazione; b) il termine per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza completa, precisa e certa del fatto-reato e non dalla data di commissione; c) è onere del ricorrente dimostrare l'inutile decorso del termine, e tale onere non è stato assolto, rendendo la censura generica e insufficiente. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. n.36/2018
Richiamata dal ricorrente per sostenere la tardività della querela in seguito alla novella che ha reso procedibile a querela il reato; la Corte ha ritenuto che la sola data di commissione del fatto non determina la decorrenza del termine, occorrendo la conoscenza completa e certa del fatto, per cui l'eccezione di tardività non è stata provata.
art. 649-bis cod. pen.
Richiamato in relazione al mutamento della procedibilità del reato (da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela). La Corte ha ricordato che il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza completa del fatto-reato.
art. 646 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di appropriazione indebita, sul quale verteva la condanna confermata in appello; citata nel quadro fattuale ma non oggetto di annullamento in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per l'effetto dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il termine per proporre la querela decorre dalla conoscenza completa, precisa e certa del fatto-reato, non dalla data della sua commissione.
- Spetta al ricorrente (o a chi eccepisce la tardività) fornire elementi specifici per dimostrare l'inutile decorso del termine; deduzioni generiche sono inidonee.
- In Cassazione non possono essere formulate per la prima volta questioni attinenti all'atto propulsivo del processo o alla legittimazione del querelante se non erano state dedotte in sede di appello.
- La modifica della procedibilità (da perseguibile d'ufficio a perseguibile a querela) impone attenzione ai termini di querela e alla data di conoscenza del fatto, e non elimina l'onere probatorio circa la tempestività.
- Se il ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararne l'inammissibilità e irrogare la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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