Corte di giustizia, Sentenza C-47/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 aprile 2021. — F. contro Stadt Karlsruhe. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Patente di guida – Ritiro della patente nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio – Rinnovo della patente da parte dello Stato membro di rilascio successivamente alla decisione di ritiro – Assenza di automaticità del riconoscimento reciproco. — Causa C-47/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la direttiva 2006/126 nel senso che il rinnovo di una patente nello Stato di residenza normale non equivale, di per sé, a un nuovo rilascio idoneo a neutralizzare automaticamente un precedente ritiro disposto da un altro Stato membro per un’infrazione stradale commessa nel suo territorio. Lo Stato membro che ha disposto il ritiro può quindi rifiutare il riconoscimento della patente rinnovata e subordinare il riacquisto del diritto di guida alle condizioni previste dal proprio diritto nazionale. Resta però necessario verificare che tali condizioni siano proporzionate e coerenti con l’obiettivo di sicurezza della circolazione stradale.
Patente di guida UE rinnovata nello Stato di residenza normale dopo un ritiro per guida in stato di ebbrezza nello Stato ospitante: lo Stato ospitante può rifiutarne il riconoscimento e imporre condizioni per riacquistare il diritto di guida nel proprio territorio.
La questione giuridica
Se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126/CE ostino a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere, nel proprio territorio, una patente di guida delle categorie A e B rilasciata e poi rinnovata in un altro Stato membro dopo che il titolare è stato privato del diritto di guida nel primo Stato membro per un’infrazione commessa durante un soggiorno temporaneo, e se lo Stato ospitante possa subordinare il riacquisto del diritto di guida alle condizioni previste dal proprio diritto nazionale.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che il principio del riconoscimento reciproco delle patenti non impedisce a uno Stato membro di rifiutare il riconoscimento, nel proprio territorio, di una patente di categorie AM/A/B semplicemente rinnovata nello Stato di residenza normale, quando il titolare sia stato in precedenza privato del diritto di guida in quello Stato per un’infrazione commessa dopo il rilascio della patente; in tale ipotesi lo Stato ospitante può fissare le condizioni per recuperare il diritto di guidare, purché tali condizioni rispettino il principio di proporzionalità e non eccedano quanto necessario per la sicurezza stradale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/126/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/126/CE
- Articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5, direttiva 2006/126/CE
- Articolo 11, paragrafi 1, 4 e 5, direttiva 2006/126/CE
- Articolo 12, primo comma, direttiva 2006/126/CE
- Allegato III direttiva 2006/126/CE
Patente di guida UE rinnovata dopo ritiro per guida in stato di ebbrezza
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) in una controversia tra F. e la Stadt Karlsruhe relativa al riconoscimento, in Germania, di una patente spagnola rinnovata dopo un precedente ritiro del diritto di guida disposto dalle autorità tedesche per guida in stato di ebbrezza. La Corte è chiamata a chiarire l’ambito del riconoscimento reciproco delle patenti di guida previsto dalla direttiva 2006/126/CE.
Fatti e procedimento principale
F., cittadino tedesco residente anche in Spagna, aveva ottenuto una patente spagnola nel 1992. Dopo una serie di condanne in Germania per guida in stato di ebbrezza, la sua patente tedesca era stata ritirata nel 1990. Successivamente, nel 2008, egli è stato nuovamente sanzionato in Germania per guida in stato di ebbrezza; con decreto penale esecutivo del 20 gennaio 2009 è stato dichiarato inidoneo alla guida nel territorio tedesco con la sua patente spagnola, e gli è stato vietato per 14 mesi richiedere una nuova patente.
Durante tale periodo, le autorità spagnole hanno rilasciato a F. una nuova patente il 23 novembre 2009 e l’hanno poi rinnovata nel 2012, 2014 e 2016. Nel 2014 F. ha chiesto alla città di Karlsruhe il riconoscimento della validità della patente nel territorio tedesco; la domanda è stata respinta perché le autorità tedesche ritenevano che il precedente ritiro producesse ancora effetti e che F. dovesse sottoporsi a una perizia medico-psicologica ai sensi del diritto tedesco.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 ostino a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere una patente di guida delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro, dopo che essa sia stata rinnovata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della stessa direttiva, quando il titolare sia stato privato del diritto di guida nel primo Stato membro per un’infrazione commessa nel suo territorio in un momento successivo al rilascio originario.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, che sancisce il riconoscimento reciproco delle patenti di guida;
- l’articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva, relativo alle condizioni di rilascio, validità amministrativa e rinnovo;
- l’articolo 11, paragrafi 1, 4 e 5, della direttiva, in particolare il potere di rifiutare il riconoscimento di una patente limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro;
- l’articolo 12, primo comma, sulla nozione di residenza normale;
- l’allegato III, relativo ai requisiti minimi di idoneità fisica e mentale alla guida;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte: riconoscimento reciproco e sue eccezioni
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 impone il reciproco riconoscimento delle patenti rilasciate dagli Stati membri senza formalità e senza margine discrezionale. Tuttavia, tale principio non opera in modo assoluto: la direttiva attribuisce allo Stato di rilascio il compito di verificare i requisiti minimi per il conseguimento della patente, mentre agli altri Stati membri è in linea di principio precluso riesaminare tali condizioni.
La Corte richiama poi la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Aykul, secondo cui uno Stato membro può rifiutare il riconoscimento nel proprio territorio di una patente rilasciata da un altro Stato membro quando, dopo il rilascio, il titolare commetta un’infrazione nel primo Stato membro che, secondo il diritto nazionale di quest’ultimo, giustifica una misura che incide solo sul territorio nazionale. In tal caso, lo Stato membro interessato può stabilire le condizioni per il recupero del diritto di guidare nel proprio territorio, purché il tutto rispetti il principio di proporzionalità.
Distinzione tra rilascio e rinnovo
Il punto decisivo della causa è che, nel caso di F., la patente spagnola non è stata rilasciata ex novo dopo il ritiro tedesco, ma soltanto rinnovata in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva. La Corte precisa che il rinnovo di una patente delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE non può essere assimilato al rilascio di una nuova patente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, perché le condizioni non coincidono.
In particolare, per il rinnovo l’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, consente agli Stati membri, ma non li obbliga, a verificare il rispetto delle norme minime di idoneità fisica e mentale dell’allegato III; al contrario, il rilascio iniziale richiede necessariamente il superamento delle prove di capacità, conoscenze e requisiti medici. Di conseguenza, un rinnovo non implica automaticamente che l’inidoneità accertata in un altro Stato membro sia stata riassorbita.
Soluzione adottata
La Corte conclude che gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 non ostano a che lo Stato membro nel cui territorio il conducente sia stato privato del diritto di guida per un’infrazione commessa dopo il rilascio della patente rifiuti poi di riconoscere una patente semplicemente rinnovata nello Stato di residenza normale. In tale situazione, lo Stato ospitante resta competente a stabilire le condizioni per recuperare il diritto di guida sul proprio territorio.
Limite del principio di proporzionalità
La Corte aggiunge però che spetta al giudice nazionale verificare se le condizioni imposte dal diritto interno per riacquistare il diritto di guida non eccedano quanto necessario per perseguire l’obiettivo della direttiva, ossia il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale. In particolare, occorre accertare che tali condizioni non impediscano al conducente di dimostrare che, al momento del rinnovo nello Stato di residenza normale, la sua idoneità alla guida è stata effettivamente controllata e che il controllo corrisponde a quello richiesto dal diritto del primo Stato membro.
Dispositivo e principio affermato
La Corte risponde che la direttiva 2006/126 non impedisce il rifiuto di riconoscere, nel caso concreto, una patente rinnovata in un altro Stato membro dopo un ritiro per guida in stato di ebbrezza avvenuto nel territorio dello Stato che ne nega il riconoscimento. Tuttavia, le misure nazionali che disciplinano il recupero del diritto di guida devono essere proporzionate e funzionali alla sicurezza stradale, senza trasformarsi in un ostacolo indefinito al riconoscimento della patente rinnovata.
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