Cassazione Penale, Sentenza n. 40974/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizi di motivazione, con doglianze di aspecificità ed insufficienza probatoria: contestazione dell'identificazione dell'imputato basata su abbigliamento e video, contestazione della qualificazione e della prova della ricettazione di vari beni (sedie, motociclo), contestazione della prova dell'uso indebito di carte di credito e della corrispondenza temporale delle immagini di videosorveglianza, critica alla valutazione dei filmati e alla individuazione dei tratti somatici, obiezioni sulla rilevanza della presenza dei veicoli intestati a familiari e sull'eterogeneità degli strumenti rinvenuti (es. cacciavite). Il ricorso ha riproposto questioni di merito già decise in appello senza specificare in modo idoneo i vizi di diritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta aspecificità, ritenendo che la Corte d'Appello avesse adeguatamente e dettagliatamente motivato la conferma delle condanne, esaminando le singole fattispecie e valorizzando in modo congruo gli elementi di prova (video, riconoscimenti, capi di abbigliamento, disponibilità di veicoli e dichiarazioni di testi). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Nessuna somma è stata riconosciuta alla parte civile in sede di liquidazione spese, per mancanza di adeguata esposizione delle ragioni.
Norme richiamate
art. 369 c.p.
Richiamata come possibile qualificazione alternativa di talune condotte; dal testo non emerge una interpretazione sostanziale innovativa ma la norma è stata richiamata nella ricostruzione dei capi di imputazione.
comma 5, art. 55 d.lgs. n. 231/2001 (oggi art. 493-ter c.p.)
Richiamata per la diversa qualificazione di alcune condotte (ora art. 493-ter c.p.); la sentenza menziona la riqualificazione ma non svolge un'interpretazione giuridica innovativa offensiva del principio di legalità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Usato per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso in cassazione: il ricorso doveva rispettare i limiti formali e di specificità previsti, limite che la Corte ha ritenuto violato.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con l. n. 176/2020) e art. 94 d.lgs. n. 150/2022
Richiamati in relazione alla celebrazione del giudizio di cassazione in forma scritta (rito camerale) senza intervento delle parti e alla sua applicabilità temporanea; la Corte ha proceduto senza udienza con le parti che hanno concluso per iscritto.
art. 616 c.p.p.
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e disposizione circa il versamento alla cassa delle ammende dovuto a profili di colpa nell'atto impugnatorio.
Massime di principio
- In Cassazione un ricorso generico o aspecifico che ripropone doglianze di merito già decise senza indicare vizi di diritto puntuali è molto spesso inammissibile.
- La valutazione critica e di merito delle prove (video, riconoscimenti da parte della Polizia Giudiziaria, rinvenimento di capi di abbigliamento, disponibilità di veicoli intestati a familiari) spetta principalmente al giudice di merito; la Suprema Corte non riforma il giudizio di fatto se la motivazione di merito è congrua e coerente.
- I riconoscimenti effettuati da personale di Polizia Giudiziaria su materiale video possono avere valore probatorio quando sono fondati su conoscenza pregressa dell'individuo, su filmati che mostrano movimenti e combinazioni di indumenti considerate peculiari, e quando sono corroborati da altri elementi (sequestro di capi, disponibilità di veicoli).
- Per impugnare efficacemente una sentenza in Cassazione è necessario individuare profili di illegittimità di diritto ben circostanziati (errori di legge, violazioni di norme procedurali, carenze specifiche della motivazione) e non limitarsi a sollevare questioni di fatto o generiche.
- Nei procedimenti decisi in rito camerale senza udienza, la parte civile può ottenere rimborso spese solo se dimostra di aver fornito un contributo utile alla decisione (anche tramite memorie scritte); l'assenza di tale contributo può precludere la liquidazione delle spese.
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