Direttiva 2003/4
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/4/CE rafforza e amplia il diritto di accesso del pubblico all’informazione ambientale, sostituendo la direttiva 90/313/CEE e rendendo il sistema più coerente con la Convenzione di Aarhus. Essa impone agli Stati membri di garantire sia l’accesso su richiesta sia la diffusione attiva e progressiva delle informazioni ambientali, anche tramite strumenti elettronici. La direttiva prevede termini stringenti per la risposta, limiti restrittivi alle eccezioni, costi ragionevoli e rimedi amministrativi e giurisdizionali efficaci. Il termine di trasposizione è fissato al 14 febbraio 2005.
Accesso del pubblico all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse, con obblighi di diffusione attiva e regole su eccezioni, costi e rimedi
Ambito di applicazione
Si applica all’informazione ambientale, in qualsiasi forma, detenuta da autorità pubbliche o per conto di esse negli Stati membri. Coinvolge chiunque, persona fisica o giuridica, che chieda l’accesso senza dover dimostrare un interesse specifico, nonché le autorità pubbliche intese in senso ampio: governo, amministrazioni nazionali, regionali e locali, organi consultivi, soggetti che svolgono funzioni di pubblica amministrazione o servizi pubblici connessi con l’ambiente sotto controllo pubblico. Gli Stati membri possono escludere, entro certi limiti, organismi che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. Sono previste esclusioni/deroghe specifiche per materiale in corso di completamento, comunicazioni interne e varie ipotesi di tutela di interessi pubblici o privati.
Accesso del pubblico all’informazione ambientale
La direttiva 2003/4/CE sostituisce la direttiva 90/313/CEE e rafforza il regime europeo di accesso all’informazione ambientale. L’intervento legislativo è ispirato dall’esigenza di aumentare trasparenza, partecipazione del pubblico e qualità delle politiche ambientali, in coerenza con la Convenzione di Aarhus e con il principio per cui la divulgazione è la regola, mentre il rifiuto è eccezione.
Obiettivi e impostazione generale
L’articolo 1 enuncia un duplice obiettivo: da un lato garantire a chiunque il diritto di accedere all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse; dall’altro assicurare che tale informazione sia diffusa sistematicamente e progressivamente al pubblico. La direttiva promuove espressamente l’utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione e delle tecnologie elettroniche, se disponibili.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 2 adotta una nozione ampia di "informazione ambientale", che copre non solo lo stato dell’ambiente, ma anche fattori, misure, attività, relazioni di attuazione, analisi economiche e, quando pertinente, profili di salute e sicurezza umana, contaminazione della catena alimentare, condizioni di vita e beni culturali.
Sono considerate "autorità pubbliche" il governo, le amministrazioni nazionali, regionali e locali, gli organi consultivi pubblici, nonché soggetti che esercitano funzioni pubbliche o forniscono servizi pubblici connessi all’ambiente sotto controllo pubblico. Gli Stati membri possono escludere taluni organismi che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legislative, nei limiti indicati dalla direttiva. Sono inoltre definite l’informazione detenuta dall’autorità pubblica, l’informazione detenuta per suo conto, il richiedente e il pubblico.
Accesso su richiesta: regola generale e termini
L’articolo 3 stabilisce che le autorità pubbliche devono mettere a disposizione l’informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta, senza che sia necessario dimostrare un interesse. La risposta deve giungere quanto prima possibile e comunque entro un mese dal ricevimento della domanda.
Quando il volume o la complessità delle informazioni richieste non consentono di rispettare il termine ordinario, è ammessa una proroga fino a due mesi, purché il richiedente sia informato tempestivamente e comunque entro il primo mese, con indicazione delle ragioni della proroga. Se la domanda è eccessivamente generica, l’autorità deve chiedere chiarimenti e assistere il richiedente, anche orientandolo sull’uso dei registri pubblici.
Formato, supporto al richiedente e organizzazione dell’accesso
Il richiedente può chiedere l’informazione in una forma o in un formato specifici, compresa la riproduzione di documenti. L’autorità deve rispettare tale richiesta salvo che l’informazione sia già pubblicamente disponibile in altro formato facilmente accessibile, oppure sia ragionevole fornirla in una forma diversa. Le autorità sono tenute a compiere ogni sforzo ragionevole per mantenere le informazioni in formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti informatiche o altri mezzi elettronici.
Gli Stati membri devono inoltre garantire assistenza effettiva al pubblico, accessibilità degli elenchi delle autorità pubbliche, designazione di addetti all’informazione, uffici di consultazione e registri o elenchi delle informazioni detenute, con indicazione chiara del luogo in cui l’informazione è disponibile. Le autorità devono anche informare adeguatamente il pubblico sui diritti riconosciuti dalla direttiva e fornire orientamenti e consigli appropriati.
Eccezioni e limiti al diritto di accesso
L’articolo 4 elenca le ipotesi in cui la richiesta può essere respinta. Tra le principali:
- informazione non detenuta dall’autorità adita, con obbligo di trasmissione alla competente autorità se nota;
- richiesta manifestamente infondata;
- richiesta formulata in modo troppo generico;
- materiale in corso di completamento o documenti/dati incompleti;
- comunicazioni interne, tenendo conto dell’interesse pubblico alla divulgazione.
Ulteriori eccezioni sono ammesse quando la divulgazione può ledere interessi quali deliberazioni interne, relazioni internazionali, sicurezza pubblica, difesa, procedimenti giudiziari, riservatezza commerciale o industriale, diritti di proprietà intellettuale, riservatezza dei dati personali, tutela di informazioni fornite volontariamente da terzi e tutela dell’ambiente stesso, ad esempio per la localizzazione di specie rare.
Le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente e in ogni caso occorre effettuare un bilanciamento tra interesse pubblico alla divulgazione e interesse tutelato dal rifiuto. La direttiva esclude inoltre che, per talune eccezioni, possa essere negato l’accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente. In materia di dati personali deve essere rispettata la direttiva 95/46/CE.
Accesso parziale e motivazione del diniego
Se solo una parte del documento rientra in un’eccezione, l’informazione deve essere resa disponibile per la parte residua accessibile. Il rigetto, totale o parziale, deve essere notificato per iscritto o elettronicamente entro i termini di risposta, con indicazione dei motivi e informazione sulla procedura di riesame.
Regime dei costi
L’articolo 5 prevede la gratuità dell’accesso ai registri o elenchi pubblici e dell’esame in situ dell’informazione. Le autorità possono richiedere un corrispettivo per la fornitura dell’informazione, ma esso deve essere ragionevole. Il tariffario e le condizioni in cui la tassa è o non è applicabile devono essere pubblicati e messi a disposizione dei richiedenti.
Tutela del richiedente: riesame e ricorso
L’articolo 6 impone agli Stati membri di predisporre un primo livello di riesame, amministrativo o interno, quando la richiesta sia stata ignorata, respinta o trattata in modo non conforme agli articoli 3, 4 e 5. Tale procedura deve essere celere e gratuita o comunque non dispendiosa.
In aggiunta, deve essere garantito un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, le cui decisioni possano diventare definitive. Le decisioni definitive sono vincolanti per l’autorità che detiene l’informazione. La direttiva consente anche di attribuire un rimedio ai terzi che risultino incisi dalla divulgazione.
Diffusione attiva dell’informazione ambientale
L’articolo 7 introduce un obbligo di diffusione attiva e sistematica. Le autorità pubbliche devono strutturare l’informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e renderla progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico. La direttiva precisa che l’informazione resa disponibile elettronicamente non deve includere, di regola, quella raccolta prima dell’entrata in vigore, salvo che sia già in formato elettronico.
La lista minima delle informazioni da diffondere comprende:
- trattati, convenzioni e accordi internazionali, nonché atti legislativi dell’Unione, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l’ambiente;
- politiche, piani e programmi ambientali;
- relazioni sullo stato di attuazione di tali atti, se disponibili in formato elettronico;
- rapporti sullo stato dell’ambiente;
- dati o sintesi di dati da monitoraggi di attività incidenti sull’ambiente;
- autorizzazioni con impatto significativo sull’ambiente e accordi in materia ambientale, oppure indicazioni sul luogo in cui reperirli;
- studi di impatto ambientale e valutazioni del rischio, oppure riferimenti al luogo di reperimento.
Gli Stati membri devono inoltre pubblicare, a intervalli regolari non superiori a quattro anni, rapporti nazionali e, se del caso, regionali o locali sullo stato dell’ambiente. In caso di minaccia imminente per salute umana o ambiente, provocata da attività umane o da cause naturali, le autorità devono diffondere immediatamente tutte le informazioni disponibili utili a prevenire o ridurre i danni. È ammesso adempiere a tali obblighi mediante collegamenti a siti Internet contenenti le informazioni.
Qualità dell’informazione
L’articolo 8 richiede, nei limiti del possibile, che le informazioni raccolte siano aggiornate, precise e confrontabili. Su richiesta, l’autorità deve indicare dove reperire i dati relativi ai metodi di misurazione, compresi analisi, campionamento e preparazione dei campioni, oppure richiamare la procedura normalizzata utilizzata.
Revisione, trasposizione e abrogazione
L’articolo 9 impone agli Stati membri di redigere entro il 14 febbraio 2009 un rapporto sull’esperienza applicativa e di trasmetterlo alla Commissione entro il 14 agosto 2009. La Commissione deve poi presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione con eventuali proposte di revisione, tenendo conto dell’esperienza acquisita e dell’evoluzione delle tecnologie.
L’articolo 10 stabilisce il termine di recepimento al 14 febbraio 2005. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. L’articolo 11 abroga la direttiva 90/313/CEE a decorrere dal 14 febbraio 2005, mentre l’articolo 12 fissa l’entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva ai sensi dell’articolo 13.
Rilievi pratici per il professionista
Per gli operatori italiani, la direttiva si colloca nel nucleo della trasparenza amministrativa ambientale: impone regole di organizzazione interna, tempi di risposta, gestione delle eccezioni, tariffe ragionevoli, diffusione digitale e strumenti di tutela del richiedente. Il margine di discrezionalità degli Stati membri riguarda soprattutto le modalità organizzative e procedurali, ma non consente di comprimere il risultato imposto dalla direttiva: accesso ampio, eccezioni restrittive, parziale divulgazione ove possibile e rimedi effettivi contro dinieghi e inerzie.
Disposizioni principali
Obiettivi della direttiva
L’articolo 1 stabilisce due obiettivi: garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse, definendo termini, condizioni di base e modalità pratiche di esercizio; e assicurare la messa a disposizione e diffusione sistematica e progressiva dell’informazione ambientale, promuovendo l’uso delle tecnologie di telecomunicazione e delle tecnologie elettroniche, se disponibili.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce in modo ampio l’"informazione ambientale", includendo dati sullo stato degli elementi ambientali, sui fattori che li incidono, sulle misure e attività ambientali, sulle relazioni di attuazione della legislazione ambientale, su analisi costi-benefici e, ove pertinente, su salute e sicurezza umana, contaminazione della catena alimentare, condizioni di vita e beni culturali. Definisce inoltre "autorità pubblica", "informazione detenuta" e "informazione detenuta per conto di un’autorità pubblica", "richiedente" e "pubblico".
Diritto di accesso su richiesta e termini
L’articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che le autorità pubbliche rendano disponibile l’informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta, senza obbligo di dichiarare un interesse. La risposta deve essere resa quanto prima possibile e comunque entro un mese; il termine può essere prorogato a due mesi se il volume o la complessità dell’informazione lo rendono necessario, con comunicazione tempestiva della proroga e delle ragioni. Se la richiesta è troppo generica, l’autorità deve chiedere chiarimenti e assistere il richiedente.
Forme di accesso, assistenza e disponibilità pratica
Sempre all’articolo 3, l’informazione deve essere fornita nella forma o nel formato richiesti, salvo che sia già pubblicamente disponibile in altra forma facilmente accessibile o che sia ragionevole una diversa forma/formato. Le autorità devono compiere ogni sforzo ragionevole per conservare le informazioni in formati facilmente riproducibili e consultabili elettronicamente. Gli Stati membri devono assicurare assistenza al pubblico, accessibilità degli elenchi delle autorità pubbliche e modalità pratiche effettive di accesso, inclusa la designazione di addetti all’informazione, uffici di consultazione e registri/elencchi delle informazioni detenute.
Eccezioni al diritto di accesso
L’articolo 4 consente il rigetto della richiesta in ipotesi tassative: mancanza di detenzione dell’informazione da parte dell’autorità adita, richiesta manifestamente infondata, richiesta troppo generica, materiale in corso di completamento o documenti/dati incompleti, comunicazioni interne. Ulteriori eccezioni sono previste quando la divulgazione recherebbe pregiudizio a interessi sensibili, quali deliberazioni interne, relazioni internazionali, sicurezza pubblica, difesa, procedimenti giudiziari, riservatezza commerciale o industriale, diritti di proprietà intellettuale, dati personali, informazioni fornite volontariamente da terzi e tutela dell’ambiente. Le eccezioni vanno interpretate restrittivamente, bilanciando l’interesse pubblico alla divulgazione; per le informazioni sulle emissioni nell’ambiente, alcune eccezioni non sono opponibili.
Rilascio parziale e motivazione del diniego
L’articolo 4 prevede che l’informazione sia resa disponibile in forma parziale quando è possibile separare le parti sottratte all’accesso dal resto del documento. Il diniego totale o parziale deve essere notificato per iscritto o elettronicamente entro i termini di risposta e deve contenere i motivi del rifiuto e l’indicazione della procedura di riesame.
Costi e tariffe
L’articolo 5 stabilisce che l’accesso ai registri o elenchi pubblici e l’esame in situ dell’informazione siano gratuiti. Le autorità possono richiedere una tassa per la fornitura dell’informazione, ma l’importo deve essere ragionevole; il tariffario e le condizioni di applicazione devono essere pubblicati e resi disponibili ai richiedenti.
Rimedi amministrativi e giurisdizionali
L’articolo 6 obbliga gli Stati membri a prevedere una procedura di riesame, amministrativa o interna, celere e gratuita o non dispendiosa, quando la richiesta sia ignorata, respinta in tutto o in parte, o non trattata correttamente. Deve inoltre essere garantito un ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o altro organo indipendente e imparziale, con decisioni definitive vincolanti per l’autorità che detiene l’informazione. Gli Stati membri possono anche riconoscere rimedi ai terzi coinvolti dalla divulgazione.
Diffusione attiva dell’informazione ambientale
L’articolo 7 impone la diffusione attiva e sistematica dell’informazione ambientale rilevante per le funzioni delle autorità pubbliche, in particolare tramite tecnologie informatiche ed elettroniche. Gli Stati membri devono rendere progressivamente disponibili banche dati elettroniche accessibili al pubblico e aggiornate, includendo almeno trattati, atti normativi e accordi ambientali, politiche, piani e programmi, relazioni di attuazione, rapporti sullo stato dell’ambiente, dati di monitoraggio, autorizzazioni con impatto significativo e studi di impatto ambientale e valutazioni del rischio. È prevista anche la diffusione immediata delle informazioni in caso di minaccia imminente per salute umana o ambiente.
Qualità dell’informazione
L’articolo 8 impone, nei limiti del possibile, che le informazioni raccolte siano aggiornate, precise e confrontabili. Su richiesta, le autorità devono indicare dove reperire informazioni sul metodo di misurazione, inclusi analisi, campionamento e preparazione dei campioni, oppure fare riferimento alla procedura normalizzata utilizzata.
Revisione periodica e relazioni
L’articolo 9 prevede che ciascuno Stato membro rediga entro il 14 febbraio 2009 un rapporto sull’esperienza acquisita e lo trasmetta alla Commissione entro il 14 agosto 2009. La Commissione deve fornire entro il 14 febbraio 2004 un documento di orientamento per la redazione dei rapporti e presentare poi una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con eventuali proposte di revisione, tenendo conto anche dell’evoluzione delle tecnologie.
Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 10 fissa il termine di trasposizione al 14 febbraio 2005, con obbligo per gli Stati membri di informare immediatamente la Commissione e di indicare il riferimento alla direttiva nelle misure nazionali di recepimento. L’articolo 11 abroga la direttiva 90/313/CEE con effetto dal 14 febbraio 2005. L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 13 indica gli Stati membri come destinatari.
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