Direttiva 2002/95
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva armonizza a livello UE le restrizioni all'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per ridurre rischi per salute umana e ambiente e favorire il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE. Stabilisce un divieto generale, a decorrere dal 1o luglio 2006, per piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB e PBDE nelle AEE nuove, salvo specifiche esenzioni elencate nell'allegato. Prevede inoltre un riesame periodico e l'adeguamento tecnico-scientifico delle esenzioni e dell'ambito di applicazione.
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), con obblighi di eliminazione graduale e regime di esenzioni.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE), nonché alle lampade a incandescenza e ai lampadari delle abitazioni. Non si applica ai pezzi di ricambio per le riparazioni delle AEE né al reimpiego delle AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2006. L'applicazione avviene ferma restando la normativa UE in materia di sicurezza e salute e la disciplina specifica sui rifiuti.
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
La direttiva 2002/95/CE, adottata nell'ambito dell'articolo 95 CE, mira ad armonizzare le discipline nazionali sulla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I considerando collegano l'intervento alla tutela del mercato interno, alla protezione della salute umana e alla gestione ecologicamente corretta dei RAEE, facendo espresso riferimento al principio di precauzione e alla necessità di un riesame periodico alla luce del progresso tecnico-scientifico.
Finalità e logica dell'intervento
La direttiva si fonda sull'idea che le divergenze tra normative nazionali possano creare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza. La scelta normativa è quella della sostituzione delle sostanze pericolose con materie più sicure, ritenuta la misura più efficace, tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica, per ridurre i rischi per ambiente e salute e favorire il riciclaggio dei RAEE.
Ambito di applicazione
L'articolo 2 delimita l'ambito alle AEE rientranti in specifiche categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE, oltre alle lampade a incandescenza e ai lampadari delle abitazioni. Restano esclusi i pezzi di ricambio per le riparazioni e il reimpiego delle apparecchiature immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2006. La direttiva opera senza pregiudizio per la normativa UE in materia di sicurezza e salute e per quella sulla gestione dei rifiuti.
Definizioni rilevanti
Ai fini della direttiva, le AEE sono le apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici, nonché quelle di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi, purché progettate per tensioni non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Il concetto di produttore è ampio e comprende il fabbricante che vende con il proprio marchio, il rivenditore che commercializza sotto il proprio marchio prodotti di terzi, nonché l'importatore o esportatore che opera professionalmente. Non è considerato produttore chi effettua esclusivamente finanziamenti in base a un accordo finanziario, salvo che assuma una delle qualità sopra indicate.
Divieto generale e data di applicazione
L'articolo 4 stabilisce che, dal 1o luglio 2006, le nuove AEE immesse sul mercato non devono contenere piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE). Fino a tale data, gli Stati membri possono mantenere misure nazionali già adottate per conformarsi alla normativa comunitaria precedente. Il divieto non opera per le applicazioni elencate nell'allegato.
Esenzioni e aggiornamento tecnico-scientifico
L'allegato contiene un elenco di esenzioni mirate, ad esempio per il mercurio in particolari lampade fluorescenti, per il piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici e in specifiche leghe e saldature, per la cadmiatura in determinati casi e per il cromo esavalente in specifici sistemi di raffreddamento. L'articolo 5 attribuisce alla Commissione il compito di adeguare l'allegato al progresso tecnico e scientifico, fissando se necessario valori massimi di concentrazione, introducendo nuove esenzioni quando la sostituzione sia impraticabile o sproporzionatamente dannosa, e riesaminando ogni esenzione almeno ogni quattro anni. Prima di modificare l'allegato, la Commissione deve consultare produttori, riciclatori e trattatori, organizzazioni ambientaliste, lavoratori e consumatori.
Riesame della direttiva
Entro il 13 febbraio 2005 la Commissione deve riesaminare la direttiva, tenendo conto di nuove evidenze scientifiche. Deve, in particolare, proporre l'eventuale inclusione delle apparecchiature delle categorie 8 e 9 della direttiva 2002/96/CE, valutare l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze vietate e considerare l'eventuale estensione dell'articolo 4 ad altre sostanze e materiali pericolosi. Il riesame deve soffermarsi anche sull'impatto ambientale e sanitario di sostanze alternative e sulla loro sostituibilità.
Procedura di comitato e poteri di esecuzione
L'articolo 7 rinvia al comitato istituito dalla direttiva 75/442/CEE per l'adozione delle misure di esecuzione. Si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un termine di tre mesi per la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Recezione nazionale, sanzioni e obblighi di informazione
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 13 agosto 2004 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dagli Stati membri. Le sanzioni per le violazioni delle norme nazionali di attuazione sono rimesse agli ordinamenti nazionali, con il vincolo di essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate nel settore disciplinato.
Esenzioni dell'allegato: contenuto essenziale
L'allegato specifica numerose applicazioni escluse dal divieto generale, tra cui:
- mercurio in lampade fluorescenti compatte fino a 5 mg per lampada;
- mercurio in tubi fluorescenti per usi generici entro limiti quantitativi indicati nell'allegato;
- mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali e in altre lampade non espressamente menzionate;
- piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, nei componenti elettronici e nei tubi fluorescenti;
- piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nelle leghe di rame entro specifiche percentuali;
- piombo in saldature ad alta temperatura di fusione e in talune saldature per server, sistemi di memoria e infrastrutture di rete, con un'esenzione indicata fino al 2010 per una parte di tali applicazioni;
- cadmiatura, salvo le applicazioni già vietate dalla direttiva 91/338/CEE;
- cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento. L'allegato segnala inoltre come prioritarie, per la valutazione futura, le applicazioni relative a decaBDE, mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali, alcune saldature al piombo, apparecchiature di infrastruttura di rete e lampadine elettriche.
Disposizioni principali
Obiettivo di armonizzazione e tutela ambientale/sanitaria
L'articolo 1 definisce lo scopo: ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle AEE e contribuire alla tutela della salute umana, nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE.
Ambito di applicazione e esclusioni
L'articolo 2 delimita l'ambito alle categorie di AEE indicate e alle lampade specificamente menzionate. Restano salve la normativa UE su sicurezza e salute e quella sulla gestione dei rifiuti. Sono esclusi i pezzi di ricambio per riparazioni e il reimpiego di AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2006.
Definizioni di AEE e produttore
L'articolo 3 definisce le AEE come apparecchiature dipendenti da correnti elettriche o campi elettromagnetici, incluse quelle di generazione, trasferimento e misura, progettate per tensioni non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Definisce inoltre il "produttore", includendo fabbricanti, rivenditori a proprio marchio e importatori/esportatori professionali, con una specifica esclusione per chi finanzia solo in base a un accordo finanziario.
Divieto generale di sostanze pericolose dal 1o luglio 2006
L'articolo 4 impone agli Stati membri di garantire che, dal 1o luglio 2006, le nuove AEE immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB o PBDE. Fino a tale data possono restare in vigore misure nazionali adottate per conformarsi alla normativa UE precedente. Il divieto non si applica alle applicazioni elencate nell'allegato.
Aggiornamento tecnico-scientifico ed esenzioni
L'articolo 5 prevede che le modifiche dell'allegato siano adottate secondo la procedura di comitato per fissare eventuali valori massimi di concentrazione, esentare materiali o componenti quando la sostituzione sia tecnicamente o scientificamente impraticabile o comporti impatti negativi superiori ai benefici, e riesaminare ciascuna esenzione almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'inserimento. Prima di modificare l'allegato, la Commissione consulta produttori, impianti di riciclaggio e trattamento, organizzazioni ambientaliste, associazioni dei lavoratori e dei consumatori.
Riesame della direttiva e possibile estensione dell'ambito
L'articolo 6 obbliga la Commissione a riesaminare le misure entro il 13 febbraio 2005, tenendo conto di nuove evidenze scientifiche. In particolare, deve presentare proposte per includere le apparecchiature delle categorie 8 e 9 della direttiva 2002/96/CE, valutare l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze vietate in base al principio di precauzione ed esaminare l'eventuale estensione dell'articolo 4 ad altre sostanze e materiali pericolosi.
Procedura di comitato
L'articolo 7 rinvia al comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Per le misure di esecuzione si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi.
Sanzioni nazionali
L'articolo 8 demanda agli Stati membri la determinazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Termine di recepimento e obblighi di informazione
L'articolo 9 stabilisce il termine di recepimento al 13 agosto 2004. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 10 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 11 indica come destinatari gli Stati membri.
Esenzioni elencate nell'allegato
L'allegato elenca le principali applicazioni esentate dal divieto dell'articolo 4, paragrafo 1, tra cui mercurio in specifiche lampade fluorescenti, piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici e in talune leghe metalliche e saldature, cadmiatura in ipotesi non già vietate dalla direttiva 91/338/CEE e cromo esavalente come anticorrosivo in determinati sistemi di raffreddamento. L'allegato prevede inoltre un esame prioritario di decaBDE, mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali, specifiche saldature al piombo e lampadine elettriche.
Come è indicizzato
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