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Direttiva 2002/96

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'Articolo 9

Normativa europea32002L0096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato per la gestione dei RAEE, fondato su prevenzione, raccolta separata, trattamento specifico, recupero e finanziamento da parte dei produttori. Impone agli Stati membri obiettivi minimi di raccolta e recupero, obblighi di informazione e sistemi di registrazione e monitoraggio, lasciando loro margini di attuazione sulla forma dei regimi nazionali. La disciplina si applica anche alla vendita a distanza ed è accompagnata da un allegato tecnico su categorie di prodotti, sostanze da rimuovere e requisiti di trattamento.

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), volta a prevenire la produzione dei rifiuti, favorire raccolta separata, trattamento, recupero e finanziamento del fine vita delle AEE.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ricomprese nelle categorie dell'allegato I A e nei prodotti elencati nell'allegato I B, purché non si tratti di parti di altre apparecchiature escluse dall'ambito. Copre sia le apparecchiature usate dai consumatori sia quelle ad uso professionale, indipendentemente dalle tecniche di vendita, incluse televendite e vendite elettroniche. Sono escluse le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico, salvo i prodotti non destinati a fini specificamente militari.

Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

La direttiva istituisce, a livello UE, un sistema armonizzato per prevenire la produzione di RAEE e assicurarne raccolta separata, trattamento, recupero e finanziamento in base al principio della responsabilità del produttore. Il testo muove dall'esigenza di ridurre l'impatto ambientale e sanitario delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, favorendo al contempo progettazione più sostenibile, reimpiego e riciclaggio.

Obiettivi e impostazione generale

L'articolo 1 definisce un obiettivo duplice: prevenzione dei rifiuti e, quando essi si producono, loro reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero, così da diminuire il quantitativo destinato allo smaltimento. Nei considerando emerge che la direttiva si colloca nel quadro della politica ambientale comunitaria, fondata su precauzione, prevenzione, correzione alla fonte del danno ambientale e principio "chi inquina paga".

Ambito di applicazione

L'articolo 2 delimita il campo applicativo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie dell'allegato I A e nei prodotti elencati nell'allegato I B. La disciplina riguarda sia i prodotti destinati ai nuclei domestici sia quelli ad uso professionale, e si applica senza distinzione rispetto alla tecnica di vendita, incluse televendite e vendita elettronica. Restano escluse le apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri, nonché armi, munizioni e materiale bellico, salvo i prodotti non specificamente militari.

Definizioni e soggetti obbligati

L'articolo 3 chiarisce nozioni chiave: AEE, RAEE, prevenzione, reimpiego, riciclaggio, recupero, smaltimento, trattamento, produttore e distributore. La definizione di produttore è ampia e comprende chi fabbrica e vende con il proprio marchio, chi rivende con proprio marchio prodotti di terzi e chi importa o esporta professionalmente in uno Stato membro. È inoltre considerato il canale a distanza, con rilevanza pratica per e-commerce e vendite dirette transfrontaliere.

Prevenzione, progettazione e raccolta separata

L'articolo 4 impone agli Stati membri di promuovere la progettazione di prodotti che facilitino reimpiego, smontaggio e riciclaggio e di impedire che scelte di design o di fabbricazione ostacolino il reimpiego, salvo giustificazioni prevalenti di sicurezza o tutela ambientale. L'articolo 5 introduce l'obbligo di raccolta separata e impone agli Stati membri di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti.

Per i RAEE domestici, entro il 13 agosto 2005 devono essere operativi sistemi di restituzione almeno gratuiti per l'utente finale; i distributori, quando forniscono un nuovo prodotto, devono garantire il ritiro gratuito "uno contro uno" di apparecchi equivalenti che svolgano le stesse funzioni, salvo eventuali deroghe nazionali che non rendano più difficile la restituzione e conservino la gratuità. I produttori possono organizzare sistemi individuali o collettivi di resa. Gli Stati membri possono rifiutare il ritiro di RAEE contaminati per ragioni di salute e sicurezza del personale. Entro il 31 dicembre 2008 deve essere raggiunto un tasso minimo medio di raccolta di 4 kg per abitante all'anno per i RAEE domestici.

Trattamento e requisiti tecnici

L'articolo 6 richiede che i produttori o i terzi da essi incaricati istituiscano sistemi di trattamento conformi alle migliori tecniche disponibili. Il trattamento deve includere almeno la rimozione dei fluidi e il trattamento selettivo previsto dall'allegato II. Gli impianti devono essere autorizzati o registrati e sottoposti a ispezioni; gli Stati membri possono introdurre standard minimi di qualità e devono garantire il rispetto dei requisiti tecnici di stoccaggio e trattamento dell'allegato III. È inoltre previsto che il trattamento possa avvenire fuori dallo Stato membro o fuori dall'Unione solo se la spedizione di rifiuti e l'operazione di recupero/reimpiego/riciclaggio avvengono in condizioni equivalenti a quelle imposte dalla direttiva.

Obiettivi di recupero e riciclaggio

L'articolo 7 fissa obiettivi quantitativi vincolanti da raggiungere entro il 31 dicembre 2006, differenziati per categorie di apparecchiature. Per le categorie 1 e 10 è richiesto almeno l'80% di recupero e il 75% di reimpiego/riciclaggio; per le categorie 3 e 4, il 75% e il 65%; per le categorie 2, 5, 6, 7 e 9, il 70% e il 50%; per le lampade a scarica, l'80% di reimpiego e riciclaggio dei componenti, materiali e sostanze. La Commissione deve definire entro il 13 agosto 2004 le modalità di calcolo e di monitoraggio degli obiettivi, mentre entro il 31 dicembre 2008 Parlamento e Consiglio devono fissare nuovi obiettivi, inclusi quelli relativi alla categoria 8.

Finanziamento della gestione dei RAEE

L'articolo 8 disciplina i RAEE domestici. Entro il 13 agosto 2005 i produttori devono finanziare almeno raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE depositati nei centri di raccolta. Per i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005, ogni produttore è responsabile del finanziamento dei rifiuti derivanti dai propri prodotti e deve fornire una garanzia finanziaria al momento dell'immissione sul mercato; la garanzia può consistere in partecipazione a regimi collettivi, assicurazione o conto bancario vincolato. Per i rifiuti storici, il finanziamento è collettivo tra i produttori presenti sul mercato al momento in cui i costi si manifestano. È ammessa, per un periodo transitorio di otto anni, o di dieci anni per la categoria 1, l'indicazione volontaria dei costi all'acquirente, purché non superino i costi effettivi.

L'articolo 9 estende la logica del finanziamento ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici: entro il 13 agosto 2005 i produttori devono finanziare i costi di gestione dei prodotti immessi dopo tale data; per i rifiuti storici il finanziamento compete ai produttori, ma gli Stati membri possono prevedere una partecipazione, totale o parziale, degli utenti professionali. Sono comunque possibili accordi specifici tra produttori e utenti, purché conformi alla direttiva. La dichiarazione congiunta allegata all'atto segnala che le istituzioni intendono riesaminare rapidamente eventuali implicazioni finanziarie dell'articolo 9.

Informazione agli utenti, marcatura e informazioni tecniche

L'articolo 10 impone agli Stati membri di assicurare che gli utenti domestici siano informati sul divieto di smaltire i RAEE con i rifiuti misti, sui sistemi di raccolta disponibili, sul loro ruolo nel reimpiego e riciclaggio e sui rischi derivanti dalle sostanze pericolose. Le AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 devono recare il simbolo del contenitore barrato dell'allegato IV; in casi eccezionali il simbolo può comparire su imballaggio, istruzioni o garanzia.

L'articolo 11 obbliga i produttori a fornire, entro un anno dall'immissione sul mercato delle nuove AEE, informazioni tecniche utili a reimpiego, manutenzione, aggiornamento, rimessa a nuovo, trattamento e riciclaggio, includendo l'identificazione dei componenti e la localizzazione delle sostanze pericolose. I prodotti immessi dopo il 13 agosto 2005 devono inoltre essere chiaramente identificabili mediante marchio che indichi tale data di immissione sul mercato.

Monitoraggio, registri e relazioni

L'articolo 12 istituisce registri dei produttori e un sistema di raccolta dei dati annuali su quantità e categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte, reimpiegate, riciclate, recuperate ed esportate. Le informazioni devono essere trasmesse alla Commissione ogni due anni entro 18 mesi dalla fine del periodo considerato; la prima trasmissione riguarda gli anni 2005 e 2006. È previsto inoltre un ciclo di relazioni triennali sull'attuazione della direttiva, con prima relazione relativa al periodo 2004-2006.

Allegati tecnici

Gli allegati dettagliano il contenuto operativo della disciplina. L'allegato I A elenca le 10 categorie di AEE; l'allegato I B specifica esempi di prodotti inclusi. L'allegato II individua le sostanze, i preparati e i componenti che devono essere rimossi dai RAEE raccolti separatamente e indica ulteriori trattamenti per specifiche componenti, con priorità alla compatibilità con reimpiego e riciclaggio. L'allegato III stabilisce i requisiti tecnici per stoccaggio e trattamento. L'allegato IV riproduce il simbolo del contenitore barrato per la marcatura delle apparecchiature.

Recepimento, sanzioni e deroghe

L'articolo 17 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 13 agosto 2004 e di informarne la Commissione; il recepimento può, per alcune disposizioni, avvenire anche tramite accordi con i settori economici interessati, purché vincolanti, pubblici, monitorati e accompagnati da rimedi in caso di inadempimento. Grecia e Irlanda possono ottenere una proroga fino a 24 mesi per gli obiettivi di raccolta e recupero, se versano in condizioni strutturali particolari e ne informano la Commissione. L'articolo 15 lascia agli Stati membri la determinazione delle sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. L'articolo 16 rafforza l'obbligo di ispezione e monitoraggio per verificare la corretta attuazione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ha come destinatari gli Stati membri.

Disposizioni principali

Scopo e principi generali

L'articolo 1 stabilisce che la direttiva mira in via prioritaria a prevenire la produzione di RAEE e, in subordine, a favorirne reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero, riducendo il volume dei rifiuti da smaltire. I considerando richiamano il principio di precauzione, l'azione preventiva, la correzione alla fonte del danno ambientale e il principio "chi inquina paga".

Ambito di applicazione ed esclusioni

L'articolo 2 ricomprende le AEE delle categorie dell'allegato I A e i prodotti dell'allegato I B, con applicazione sia al settore domestico sia professionale. Restano ferme le norme UE su sicurezza, salute e gestione dei rifiuti. Sono escluse le apparecchiature per la sicurezza essenziale degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico, salvo i prodotti non specificamente militari.

Definizioni rilevanti

L'articolo 3 definisce, tra l'altro, AEE, RAEE, prevenzione, reimpiego, riciclaggio, recupero, smaltimento, trattamento, produttore, distributore, RAEE provenienti dai nuclei domestici, sostanze o preparati pericolosi e accordo finanziario. La nozione di produttore comprende anche chi vende a distanza, chi commercializza con proprio marchio e chi importa/esporta professionalmente in uno Stato membro.

Progettazione dei prodotti

L'articolo 4 impone agli Stati membri di incoraggiare la progettazione e produzione di AEE che facilitino prevenzione, reimpiego, smontaggio, recupero e riciclaggio. È vietato ostacolare il reimpiego tramite caratteristiche di progettazione o processi produttivi, salvo che ciò comporti vantaggi preminenti, ad esempio per ambiente o sicurezza.

Raccolta separata e obiettivi di raccolta

L'articolo 5 richiede misure per minimizzare lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e per raggiungere un elevato livello di raccolta separata. Entro il 13 agosto 2005 devono essere istituiti sistemi di resa gratuita per i RAEE domestici, con possibilità di ritiro "uno contro uno" da parte dei distributori, sistemi individuali o collettivi dei produttori e regole per il rifiuto della resa in caso di contaminazione pericolosa. Entro il 31 dicembre 2008 deve essere raggiunta la raccolta separata di almeno 4 kg per abitante/anno di RAEE domestici; il Parlamento e il Consiglio devono fissare entro tale data un nuovo obiettivo obbligatorio.

Trattamento e autorizzazione degli impianti

L'articolo 6 impone sistemi di trattamento basati sulle migliori tecniche disponibili, con rimozione almeno dei fluidi e trattamento selettivo secondo l'allegato II. Gli impianti devono essere autorizzati o registrati e sottoposti a ispezione; gli Stati membri possono introdurre norme minime di qualità e devono garantire requisiti tecnici di stoccaggio e trattamento dell'allegato III. È previsto il riconoscimento di operazioni effettuate fuori dallo Stato membro o fuori dall'Unione solo se le spedizioni e le operazioni equivalgono ai requisiti della direttiva.

Obiettivi di recupero e riciclaggio

L'articolo 7 impone sistemi di recupero per i RAEE raccolti separatamente e privilegia il reimpiego degli apparecchi interi. Entro il 31 dicembre 2006 sono fissati obiettivi minimi differenziati per categoria: categorie 1 e 10, 80% di recupero e 75% di reimpiego/riciclaggio; categorie 3 e 4, 75% e 65%; categorie 2, 5, 6, 7 e 9, 70% e 50%; lampade a scarica, 80% di reimpiego e riciclaggio. La Commissione deve definire modalità applicative entro il 13 agosto 2004 e proporre nuovi obiettivi entro il 31 dicembre 2008.

Finanziamento dei RAEE domestici

L'articolo 8 prevede che entro il 13 agosto 2005 i produttori finanzino raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE domestici depositati nei centri di raccolta. Per i prodotti immessi dopo il 13 agosto 2005, ciascun produttore finanzia i costi dei rifiuti derivanti dai propri prodotti e fornisce una garanzia finanziaria (assicurazione, conto vincolato o partecipazione a regimi adeguati). I costi non possono essere indicati separatamente al momento della vendita dei nuovi prodotti; per i rifiuti storici è ammessa, per un periodo transitorio di otto anni, o di dieci anni per la categoria 1, l'indicazione volontaria dei costi, entro i costi effettivi.

Finanziamento dei RAEE da utenti diversi dai nuclei domestici

L'articolo 9 stabilisce che entro il 13 agosto 2005 i produttori finanziano i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento corretto dei RAEE professionali derivanti da prodotti immessi dopo tale data. Per i rifiuti storici, il finanziamento resta a carico dei produttori, ma gli Stati membri possono prevedere che in tutto o in parte contribuiscano anche gli utenti diversi dai nuclei domestici. Sono possibili accordi tra produttori e utenti nel rispetto della direttiva.

Informazione agli utenti e marcatura delle AEE

L'articolo 10 impone informazioni agli utenti domestici sull'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti misti, sui sistemi di raccolta, sul ruolo del consumatore e sugli effetti delle sostanze pericolose; deve essere spiegato anche il significato del simbolo dell'allegato IV. Le AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 devono essere marcate con il simbolo del contenitore barrato; in casi eccezionali il simbolo può essere apposto su imballaggio, istruzioni o garanzia. Gli Stati membri possono imporre ai produttori e/o distributori ulteriori modalità informative.

Informazioni per impianti di trattamento e identificazione dei prodotti

L'articolo 11 impone ai produttori di fornire, entro un anno dall'immissione sul mercato di nuove AEE, informazioni su reimpiego e trattamento ai centri di reimpiego e agli impianti di trattamento/riciclaggio, incluse indicazioni su componenti, materiali e localizzazione delle sostanze pericolose. I produttori devono inoltre essere chiaramente identificabili sui prodotti immessi dopo il 13 agosto 2005, con indicazione che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo tale data.

Registri, reportistica e scambio di informazioni

L'articolo 12 impone agli Stati membri un registro dei produttori e la raccolta annuale di dati su quantità e categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte, reimpiegate, riciclate, recuperate ed esportate. I dati vanno trasmessi alla Commissione ogni due anni, entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento; la prima serie riguarda il 2005-2006. È prevista anche una relazione triennale sull'attuazione, con prima relazione relativa al periodo 2004-2006.

Adeguamento tecnico e comitato

L'articolo 13 consente alla Commissione di adeguare al progresso scientifico e tecnico, secondo comitologia, l'articolo 7, paragrafo 3, e gli allegati I B, II, III e IV. Prima delle modifiche la Commissione consulta produttori, operatori del riciclaggio e del trattamento, organizzazioni ambientalistiche e associazioni di lavoratori e consumatori. L'articolo 14 disciplina il comitato assistito dalla Commissione e richiama la decisione 1999/468/CE.

Sanzioni, controlli e monitoraggio

L'articolo 15 demanda agli Stati membri la definizione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento, purché siano effettive, proporzionate e dissuasive. L'articolo 16 impone ispezione e monitoraggio per verificare la corretta attuazione della direttiva. I considerando richiamano anche la raccomandazione 2001/331/CE sui criteri minimi per le ispezioni ambientali.

Recepimento, accordi e proroghe

L'articolo 17 richiede il recepimento entro il 13 agosto 2004 e la comunicazione delle misure alla Commissione. Gli Stati membri possono attuare, mediante accordi vincolanti con i settori interessati, alcune disposizioni relative a trattamento, informazione e marcatura, purché siano fissati obiettivi, scadenze, controlli e rimedi in caso di inadempimento. Grecia e Irlanda possono prorogare fino a 24 mesi gli obiettivi di raccolta e recupero se ricorrono specifiche difficoltà strutturali e geografiche, informando la Commissione al momento del recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 18 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 19 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

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