Direttiva 2003/8
Direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce norme minime comuni per garantire il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie civili e commerciali transfrontaliere, così da assicurare un accesso effettivo alla giustizia alle persone prive di mezzi sufficienti. Definisce l'ambito transfrontaliero, i criteri economici e di merito, le spese coperte, la procedura di presentazione e trasmissione delle domande e i termini di recepimento. Lascia agli Stati membri margini di discrezionalità su soglie economiche, contributi del beneficiario, valutazioni di merito e soluzioni più favorevoli.
Direttiva sul patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali, finalizzata a migliorare l'accesso alla giustizia mediante norme minime comuni
Ambito di applicazione
Si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, con esclusione espressa delle materie fiscale, doganale e amministrativa. Riguarda le persone fisiche parte della controversia che chiedono il patrocinio a spese dello Stato e che sono domiciliate o dimorano abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o di esecuzione della decisione. Ai fini della direttiva, "Stato membro" non include la Danimarca. La disciplina si applica anche ai procedimenti stragiudiziali obbligatori o disposti dal giudice e all'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro.
Patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali
La direttiva 2002/8/CE è adottata nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile per favorire l'accesso effettivo alla giustizia nelle controversie transfrontaliere. Essa stabilisce norme minime comuni sul patrocinio a spese dello Stato, nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del principio di parità delle parti, lasciando agli Stati membri margini di scelta quanto a strumenti, procedure e soluzioni più favorevoli.
Obiettivi e finalità
L'obiettivo centrale è evitare che la mancanza di risorse economiche o la complessità transfrontaliera di una controversia impediscano a una persona di far valere o difendere i propri diritti. La direttiva mira quindi a garantire un livello adeguato di assistenza finanziata dallo Stato, in attuazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e delle indicazioni del Consiglio europeo di Tampere.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, qualunque sia la natura del giudice o dell'organo competente. Sono espressamente escluse le controversie fiscali, doganali e amministrative. Ai fini della direttiva, è transfrontaliera la controversia in cui il richiedente il patrocinio è domiciliato o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o da quello in cui la sentenza deve essere eseguita; la situazione va valutata alla data di presentazione della domanda.
La nozione di "Stato membro" esclude la Danimarca. La disciplina si estende anche ai procedimenti stragiudiziali, quando il loro esperimento è imposto dalla legge o disposto dal giudice, nonché all'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro.
Diritto al patrocinio e contenuto minimo
L'articolo 3 riconosce alle persone fisiche parte di una controversia rientrante nel campo di applicazione un diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato, idoneo a garantire accesso effettivo alla giustizia. Il contenuto minimo del beneficio comprende:
- consulenza legale nella fase precontenziosa, per favorire una soluzione bonaria prima dell'azione;
- assistenza legale e rappresentanza in giudizio;
- esonero totale o parziale dalle spese processuali, comprese quelle dell'articolo 7 e gli onorari delle persone incaricate dal giudice.
Se il beneficiario perde la causa e nel sistema nazionale è previsto il rimborso delle spese della parte avversa, il patrocinio deve coprire tali spese se ciò avviene anche nei casi analoghi in cui il beneficiario sia domiciliato nello Stato del foro.
La direttiva precisa inoltre che, nei procedimenti in cui le parti possono stare personalmente in giudizio, gli Stati membri non sono obbligati a fornire assistenza o rappresentanza, salvo diversa decisione dell'autorità competente per assicurare l'eguaglianza delle parti o in considerazione della complessità della causa.
Gli Stati membri possono chiedere un contributo ragionevole al beneficiario e possono prevedere il recupero, totale o parziale, delle somme spese se la situazione economica del beneficiario migliora sensibilmente o se il beneficio è stato concesso sulla base di informazioni inesatte.
Parità di trattamento e destinatari del beneficio
L'articolo 4 impone una regola di non discriminazione: il patrocinio deve essere concesso senza discriminazioni ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno Stato membro. Il considerando 13 estende il principio anche ai cittadini di paesi terzi regolarmente e abitualmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro.
Condizioni economiche e criteri di accesso
La concessione del patrocinio è subordinata all'impossibilità, totale o parziale, di sostenere le spese processuali per ragioni economiche. La valutazione è rimessa all'autorità competente dello Stato del foro e deve basarsi su elementi oggettivi, quali reddito, patrimonio e situazione familiare, comprese le risorse delle persone a carico del richiedente.
Gli Stati membri possono stabilire soglie economiche oltre le quali si presume la capacità di sostenere le spese; tali soglie devono però essere costruite sulla base dei criteri oggettivi indicati dalla direttiva. Il superamento della soglia non impedisce il beneficio se il richiedente dimostra di non poter effettivamente sostenere i costi a causa del diverso costo della vita tra lo Stato di domicilio e quello del foro.
Il patrocinio può anche essere negato quando il richiedente disponga, nel concreto, di altri meccanismi effettivi di copertura delle spese processuali.
Condizioni relative al merito della controversia
La direttiva consente agli Stati membri di respingere le domande relative ad azioni manifestamente infondate. Inoltre, se la consulenza legale nella fase precontenziosa è già stata fornita, il patrocinio successivo può essere rifiutato o soppresso per ragioni legate al merito della causa, purché resti garantito l'accesso alla giustizia.
Nel valutare il merito, gli Stati membri devono considerare l'importanza del caso per il richiedente, ma possono anche tener conto della natura della domanda. Il testo menziona, in particolare, le domande di risarcimento del danno alla reputazione senza perdite materiali o finanziarie e le pretese connesse direttamente all'attività autonoma o commerciale del richiedente.
Spese coperte e dimensione transfrontaliera
Il patrocinio concesso dallo Stato del foro deve coprire le spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della lite. In particolare, l'articolo 7 include:
- spese di interpretazione;
- spese di traduzione dei documenti necessari richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario;
- spese di viaggio, quando la presenza fisica in aula sia richiesta per legge o dal giudice e non esistano alternative adeguate per sentire le persone interessate.
L'articolo 8 aggiunge che lo Stato di domicilio o di dimora abituale del richiedente deve coprire le spese dell'assistenza di un avvocato locale o di altra persona abilitata e la traduzione della domanda e dei documenti giustificativi, fino alla trasmissione della domanda allo Stato del foro.
Continuità del patrocinio nelle fasi successive
Il patrocinio può continuare, in tutto o in parte, anche per le spese necessarie all'esecuzione della sentenza nello Stato del foro. Il beneficiario conserva il diritto anche se la sentenza favorevole è impugnata o se propone un'impugnazione, purché restino soddisfatte le condizioni economiche e di merito.
Gli Stati membri possono comunque effettuare un nuovo esame della domanda in qualsiasi fase del procedimento, sulla base dei motivi relativi alla situazione economica, alla sussistenza di eventuale rappresentanza personale e alle condizioni di merito previste dagli articoli 3, 5 e 6.
Procedimenti stragiudiziali e atti autentici
La direttiva estende il patrocinio ai procedimenti stragiudiziali quando il ricorso a tali mezzi è imposto dalla legge oppure quando il giudice vi rinvia le parti. Inoltre, il beneficio si applica all'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro, alle condizioni previste dal testo.
Procedura, autorità competenti e trasmissione delle domande
L'autorità competente a concedere o rifiutare il patrocinio è quella dello Stato membro del foro, salvo quanto previsto per le spese di cui all'articolo 8. Le domande possono essere presentate:
- all'autorità competente dello Stato di domicilio o dimora abituale del richiedente, che funge da autorità di trasmissione;
- direttamente all'autorità competente dello Stato del foro o di esecuzione, che funge da autorità di ricezione.
Le domande e i documenti giustificativi devono essere compilati e tradotti nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di ricezione che corrisponda a una lingua delle istituzioni della Comunità, oppure in un'altra lingua accettata da quello Stato. L'autorità di trasmissione può rifiutare la trasmissione solo se è manifesto che la domanda è infondata o fuori campo.
L'autorità di trasmissione deve assistere il richiedente nella compilazione e nell'allegazione dei documenti, nonché nella traduzione necessaria. La domanda deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla ricezione di quella completa e tradotta. I documenti trasmessi sono esenti da autenticazione o formalità equivalenti e non possono essere richiesti pagamenti per questi servizi, salva la possibilità per lo Stato di domicilio di chiedere il rimborso delle spese di traduzione se la domanda è respinta.
Informazioni, ricorsi e motivazione dei rigetti
Gli Stati membri devono designare le autorità di trasmissione e ricezione e comunicare alla Commissione i relativi dati, le competenze territoriali, i mezzi di ricezione e le lingue utilizzabili. Le informazioni dovevano essere comunicate entro il 30 novembre 2004 e ogni modifica successiva almeno due mesi prima della sua entrata in vigore.
Le autorità competenti devono informare pienamente il richiedente sull'andamento della domanda. I rigetti, totali o parziali, devono essere motivati. Deve inoltre essere garantita la possibilità di riesame o ricorso contro il rigetto del patrocinio; per i dinieghi o le soppressioni basati sul merito, se il ricorso è amministrativo, deve comunque esserci un controllo giurisdizionale in ultima istanza.
Formulari uniformi e cooperazione amministrativa
Per facilitare trasmissione e trattamento delle domande è previsto un formulario uniforme sia per la trasmissione sia per la domanda. Il formulario per la trasmissione doveva essere predisposto entro il 30 maggio 2003; quello per la domanda entro il 30 novembre 2004. La direttiva affida alla Commissione un comitato di assistenza secondo la procedura di comitologia richiamata dalla decisione 1999/468/CE.
Le autorità nazionali devono anche collaborare per informare il pubblico e gli operatori del diritto sui diversi sistemi di patrocinio, anche tramite la rete giudiziaria europea.
Rapporti con altri strumenti e clausola di favore
La direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli per richiedenti e beneficiari. Nei rapporti tra Stati membri, essa prevale sugli accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri nelle materie coperte, inclusi l'accordo europeo del 1977 sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria e la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980.
Recepimento ed entrata in vigore
Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 30 novembre 2004. Fa eccezione l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), relativo alla consulenza legale nella fase precontenziosa, da recepire entro il 30 maggio 2006. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Disposizioni principali
Obiettivo e campo di applicazione
L'articolo 1 indica che la direttiva mira a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere mediante norme minime comuni sul patrocinio a spese dello Stato. Si applica alle controversie in materia civile e commerciale, escluse fiscalità, dogane e materia amministrativa.
Definizione di controversia transfrontaliera
L'articolo 2 qualifica come transfrontaliera la controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o di esecuzione. La data rilevante è quella di presentazione della domanda.
Diritto al patrocinio e contenuto minimo della tutela
L'articolo 3 riconosce alle persone fisiche un patrocinio adeguato a spese dello Stato, comprensivo di consulenza precontenziosa, assistenza e rappresentanza in giudizio ed esonero totale o parziale dalle spese processuali, incluse quelle dell'articolo 7 e gli onorari degli ausiliari del giudice. Gli Stati membri non sono obbligati a fornire assistenza o rappresentanza nei procedimenti in cui le parti possono stare personalmente in giudizio, salvo necessità di eguaglianza delle parti o complessità della controversia. È possibile prevedere un contributo ragionevole e, in caso di miglioramento sensibile della situazione economica o di informazioni inesatte, il rimborso parziale o totale.
Parità di trattamento
L'articolo 4 impone la concessione del patrocinio senza discriminazioni ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti in uno Stato membro.
Criteri economici e soglie di ammissibilità
L'articolo 5 subordina il beneficio all'incapacità, totale o parziale, di sostenere le spese processuali in ragione della situazione economica. Gli Stati membri possono fissare soglie presuntive basate su reddito, patrimonio e situazione familiare, incluse le risorse dei soggetti a carico, ma la soglia non preclude il beneficio se il richiedente dimostra di non poter sostenere i costi per differenze del costo della vita tra Stato di domicilio e foro. È inoltre possibile escludere chi disponga di altri meccanismi effettivi di copertura delle spese.
Valutazione del merito della controversia
L'articolo 6 consente di respingere domande relative ad azioni manifestamente infondate. Se è già stata prestata consulenza precontenziosa, il patrocinio successivo può essere rifiutato o soppresso per ragioni di merito, purché resti garantito l'accesso alla giustizia. Nella valutazione gli Stati considerano anche l'importanza del caso per il richiedente e possono tener conto di specifiche tipologie di domande, come quelle per danno reputazionale senza perdite materiali o finanziarie, o relative all'attività autonoma o commerciale del richiedente.
Spese connesse al carattere transfrontaliero
L'articolo 7 obbliga a coprire le spese direttamente collegate alla transnazionalità della controversia: interpretazione, traduzione dei documenti necessari richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario, nonché spese di viaggio quando la presenza fisica sia necessaria e il giudice ritenga che non vi siano alternative adeguate.
Spese coperte nello Stato di domicilio o dimora abituale
L'articolo 8 prevede che lo Stato in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente conceda il patrocinio necessario per coprire l'assistenza di un avvocato locale o di altra persona abilitata e la traduzione della domanda e dei documenti giustificativi prima dell'arrivo della domanda nello Stato del foro.
Continuità del patrocinio nelle fasi successive
L'articolo 9 stabilisce che il patrocinio continua, in tutto o in parte, per le spese di esecuzione della sentenza nello Stato del foro e che il beneficiario mantiene la tutela anche in caso di impugnazione, salvo permanenza dei requisiti economici e di merito. È ammesso un nuovo esame della domanda in ogni fase del procedimento.
Procedimenti stragiudiziali e atti autentici
L'articolo 10 estende il patrocinio ai procedimenti stragiudiziali quando richiesti dalla legge o disposti dal giudice. L'articolo 11 lo estende anche all'esecuzione di atti autentici in un altro Stato membro.
Autorità competente
L'articolo 12 attribuisce all'autorità competente dello Stato membro del foro il potere di concedere o rifiutare il patrocinio, salvo le spese di cui all'articolo 8.
Presentazione e trasmissione delle domande
L'articolo 13 consente di presentare la domanda nello Stato di domicilio/dimora o direttamente nello Stato del foro/esecuzione. Le domande e i documenti devono essere compilati e tradotti nella lingua accettata dallo Stato di ricezione. L'autorità di trasmissione può rigettare la richiesta di trasmissione se manifestamente infondata o fuori campo; deve assistere il richiedente e trasmettere la domanda entro 15 giorni dalla ricezione di quella completa. I documenti sono esenti da autenticazione e non possono essere richiesti pagamenti per tali servizi, salvo possibile rimborso delle spese di traduzione se la domanda è respinta.
Autorità competenti, lingue e informazione alla Commissione
L'articolo 14 impone agli Stati membri di designare autorità di trasmissione e ricezione e di comunicare alla Commissione nominativi, competenze territoriali, mezzi di ricezione e lingue utilizzabili. Le informazioni dovevano essere comunicate entro il 30 novembre 2004; le modifiche successive almeno due mesi prima della loro entrata in vigore. Le informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
Trattamento delle domande, motivazione e ricorsi
L'articolo 15 impone l'informazione completa del richiedente sul trattamento della domanda e la motivazione dei rigetti totali o parziali. Gli Stati membri devono garantire riesame o ricorso contro il rigetto, con una possibile esclusione solo in casi specifici. Per i dinieghi o le soppressioni basati sull'articolo 6, i ricorsi amministrativi devono essere in ultima istanza soggetti a controllo giurisdizionale.
Formulario uniforme
L'articolo 16 prevede formulari uniformi per la domanda e per la trasmissione. Il formulario per la trasmissione doveva essere pronto entro il 30 maggio 2003; quello per la domanda entro il 30 novembre 2004.
Disposizioni finali, strumenti collegati e recepimento
L'articolo 19 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre regole più favorevoli. L'articolo 20 stabilisce la prevalenza della direttiva sugli accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri nelle materie coperte, inclusi l'accordo europeo del 1977 e la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980. L'articolo 21 impone il recepimento entro il 30 novembre 2004, salvo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), da recepire entro il 30 maggio 2006. L'articolo 22 fissa l'entrata in vigore alla data di pubblicazione in GUCE.
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