Direttiva 2003/9
Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/9/CE fissa standard minimi comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, con l'obiettivo di assicurare un livello di vita dignitoso e di ridurre differenze e movimenti secondari tra sistemi nazionali. Essa disciplina informazione, documentazione, residenza, istruzione, accesso al lavoro, condizioni materiali di accoglienza, assistenza sanitaria e garanzie per categorie vulnerabili. La direttiva lascia ampia discrezionalità agli Stati nella scelta delle forme attuative, ma impone obblighi di risultato e un termine di recepimento al 6 febbraio 2005.
Norme minime comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, al fine di garantire un livello di vita dignitoso e condizioni omogenee di trattamento.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornarvi in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari inclusi nella domanda ai sensi del diritto nazionale. Non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri, né quando trova applicazione la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicarla anche a procedimenti relativi ad altre forme di protezione diverse da quella della Convenzione di Ginevra, e possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli.
Direttiva 2003/9/CE sul’accoglienza dei richiedenti asilo
La direttiva stabilisce un quadro di norme minime comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, in attuazione della politica comune di asilo e nel rispetto della Convenzione di Ginevra, del principio di non-refoulement e dei diritti fondamentali. Il suo obiettivo è garantire un livello di vita dignitoso ai richiedenti asilo e ridurre le divergenze tra sistemi nazionali che possono favorire movimenti secondari.
Obiettivi e principi ispiratori
La direttiva si inserisce nella costruzione di un regime europeo comune in materia di asilo, come richiamato nei considerando. Essa si fonda sull'idea che norme minime comuni siano sufficienti a garantire condizioni di accoglienza comparabili, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare soluzioni più favorevoli. Viene inoltre sottolineata la necessità di un trattamento rispettoso della dignità umana, dell'uguaglianza e della non discriminazione.
Ambito di applicazione e definizioni
L'articolo 3 delimita l'ambito ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, purché autorizzati a soggiornare come richiedenti asilo, oltre ai familiari inclusi nella domanda secondo il diritto nazionale. Restano escluse le domande di asilo diplomatico o territoriale e le ipotesi in cui si applica la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea. L'articolo 2 chiarisce nozioni centrali quali domanda di asilo, richiedente, minore non accompagnato, condizioni materiali di accoglienza, trattenimento e centro di accoglienza.
Disposizioni più favorevoli e margine di discrezionalità nazionale
L'articolo 4 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre standard più favorevoli per l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei familiari stretti dipendenti, nonché per ragioni umanitarie, a condizione che tali regole siano compatibili con la direttiva. L'impianto complessivo conferma che il legislatore europeo fissa il risultato minimo, mentre la scelta degli strumenti operativi è affidata agli ordinamenti nazionali.
Informazione, documentazione e posizione sul territorio
Ai sensi dell'articolo 5, i richiedenti devono essere informati entro 15 giorni dalla presentazione della domanda circa benefici, obblighi e soggetti che forniscono assistenza legale o informazioni sull'accoglienza e sulla sanità; le informazioni devono essere fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua comprensibile. L'articolo 6 impone il rilascio entro 3 giorni di un documento nominativo che attesti lo status di richiedente asilo o l'autorizzazione a soggiornare, valido per tutto il periodo di permanenza autorizzata. La direttiva consente eccezioni in caso di trattenimento o di domanda alla frontiera, nonché l'uso di prove documentali equivalenti.
Residenza, circolazione e unità familiare
L'articolo 7 riconosce la libera circolazione nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area assegnata, ma consente limitazioni attraverso l'imposizione di un luogo di residenza per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o per un esame rapido ed efficace della domanda. Eventuali restrizioni devono rispettare la vita privata e consentire l'accesso a tutti i benefici previsti dalla direttiva, e le decisioni negative devono essere motivate. L'articolo 8 prevede misure per mantenere, per quanto possibile, l'unità del nucleo familiare, con il consenso del richiedente.
Istruzione, lavoro e formazione professionale
L'articolo 10 garantisce l'accesso all'istruzione per i figli minori dei richiedenti e per i richiedenti minorenni alle stesse condizioni dei cittadini, senza ritardi superiori a 3 mesi dalla domanda, salvo estensione fino a 1 anno se occorre un percorso specifico di inserimento. L'articolo 11 disciplina l'accesso al mercato del lavoro: gli Stati fissano un periodo iniziale di esclusione, ma se dopo un anno non vi è una decisione di primo grado non imputabile al richiedente, devono determinare le condizioni di accesso; l'accesso non può essere revocato durante i ricorsi con effetto sospensivo. L'articolo 12 ammette la formazione professionale anche indipendentemente dall'accesso al lavoro, salvo quella legata a un contratto di lavoro.
Condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria
L'articolo 13 impone che le condizioni materiali di accoglienza siano garantite fin dalla presentazione della domanda e siano tali da assicurare un livello di vita adeguato per la salute e il sostentamento. Le misure possono consistere in natura, sussidi economici, buoni o combinazioni di tali forme; gli Stati possono subordinare l'aiuto alla mancanza di mezzi sufficienti e richiedere il rimborso quando emerga un indebito accesso alle prestazioni. L'articolo 14 disciplina le forme di alloggio, le tutele della vita familiare, i contatti con consulenti giuridici, UNHCR e ONG riconosciute, la prevenzione della violenza nei centri, l'alloggio dei minori con i familiari e la formazione del personale; sono ammesse deroghe eccezionali e temporanee, purché restino garantiti i bisogni essenziali. L'articolo 15 assicura almeno pronto soccorso e trattamento essenziale delle malattie, oltre all'assistenza necessaria per esigenze particolari.
Riduzione, revoca e rifiuto delle condizioni di accoglienza
L'articolo 16 consente agli Stati membri di ridurre o revocare l'accoglienza in caso di fuga dal luogo di residenza, inosservanza degli obblighi procedurali, presentazione di una domanda già pendente nello stesso Stato o occultamento di risorse economiche. È inoltre possibile rifiutare le condizioni di accoglienza quando la domanda non sia stata presentata appena ragionevolmente possibile dopo l'arrivo. Le misure devono essere adottate caso per caso, in modo individuale, obiettivo e imparziale, con motivazione e nel rispetto del principio di proporzionalità; in ogni caso deve essere garantito l'accesso al pronto soccorso.
Persone vulnerabili, minori e minori non accompagnati
L'articolo 17 introduce un obbligo generale di considerare la situazione specifica di categorie vulnerabili, tra cui minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori soli e vittime di violenza grave, sulla base di una valutazione individuale. L'articolo 18 attribuisce rilievo primario al superiore interesse del minore e impone l'accesso a servizi di riabilitazione e, se necessario, a sostegno psicologico. L'articolo 19 disciplina la rappresentanza dei minori non accompagnati, le opzioni di alloggio, la ricerca dei familiari nel rispetto della riservatezza e la formazione specifica del personale; l'articolo 20 richiede il trattamento necessario per chi abbia subito torture, stupri o altre gravi violenze.
Mezzi di ricorso e garanzie procedurali
L'articolo 21 obbliga gli Stati membri a garantire che le decisioni negative in materia di benefici di accoglienza, nonché quelle adottate ai sensi dell'articolo 7 che incidono individualmente sul richiedente, siano impugnabili secondo il diritto nazionale. In ultimo grado deve essere assicurata la possibilità di ricorso o revisione dinanzi a un organo giudiziario. Le modalità di assistenza legale restano demandate al diritto interno.
Cooperazione, controllo, risorse e reporting
L'articolo 22 richiede agli Stati membri di comunicare periodicamente alla Commissione dati disaggregati per età e sesso sul numero di persone interessate dalle condizioni di accoglienza e informazioni sui documenti di cui all'articolo 6. L'articolo 23 impone sistemi di orientamento, sorveglianza e controllo della qualità dell'accoglienza, nel rispetto della struttura costituzionale nazionale. L'articolo 24 richiede formazione adeguata del personale e stanziamento di risorse sufficienti per attuare la direttiva.
Recepimento, relazione della Commissione ed entrata in vigore
Il termine di recepimento è fissato dall'articolo 26 al 6 febbraio 2005; gli Stati membri devono informare la Commissione e trasmettere il testo delle disposizioni nazionali adottate. L'articolo 25 prevede una relazione della Commissione entro il 6 agosto 2006, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati entro il 6 febbraio 2006, e relazioni successive almeno ogni cinque anni. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Scopo e principi generali
L'articolo 1 stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo. I considerando richiamano il quadro della politica comune di asilo, la Convenzione di Ginevra, il principio di non-refoulement, il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché l'esigenza di evitare disparità tra Stati membri e movimenti secondari.
Definizioni e ambito di applicazione
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, domanda di asilo, richiedente asilo, familiari, minore non accompagnato, condizioni di accoglienza, condizioni materiali di accoglienza, trattenimento e centro di accoglienza. L'articolo 3 delimita l'applicazione ai richiedenti autorizzati a soggiornare e ai familiari inclusi nella domanda; esclude asilo diplomatico o territoriale e i casi coperti dalla direttiva 2001/55/CE; consente agli Stati membri l'estensione ad altre forme di protezione.
Disposizioni più favorevoli
L'articolo 4 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme più favorevoli sulle condizioni di accoglienza, anche per parenti stretti dipendenti o per motivi umanitari, purché compatibili con la direttiva.
Informazione e documentazione
L'articolo 5 impone di informare il richiedente entro 15 giorni dalla domanda sui benefici e sugli obblighi in materia di accoglienza, anche in merito alle organizzazioni di assistenza legale e sanitaria; le informazioni devono essere preferibilmente scritte e in lingua comprensibile. L'articolo 6 impone il rilascio, entro 3 giorni dalla domanda, di un documento nominativo attestante lo status di richiedente o l'autorizzazione a soggiornare; il documento deve restare valido per tutto il periodo di permanenza autorizzata e può essere escluso in caso di trattenimento o domanda alla frontiera, con possibilità di prove equivalenti.
Residenza, libera circolazione e unità familiare
L'articolo 7 riconosce la libera circolazione nel territorio o nell'area assegnata, con possibilità di imporre un luogo di residenza per ragioni di ordine pubblico, pubblico interesse o rapidità/profilazione della domanda; eventuali limitazioni devono essere motivate e proporzionate. L'articolo 8 impone, per quanto possibile, misure per mantenere l'unità del nucleo familiare con il consenso del richiedente.
Istruzione, lavoro e formazione professionale
L'articolo 10 garantisce ai minori richiedenti asilo e ai figli minori accesso al sistema educativo a condizioni simili ai cittadini, senza differimento superiore a 3 mesi, estendibile fino a 1 anno se necessario per predisporre un'istruzione specifica. L'articolo 11 prevede un periodo iniziale di esclusione dal mercato del lavoro, ma se entro un anno non è stata adottata una decisione di primo grado non imputabile al richiedente, gli Stati determinano le condizioni di accesso; il diritto al lavoro non si revoca durante i ricorsi con effetto sospensivo. L'articolo 12 consente l'accesso alla formazione professionale, subordinando quella collegata a un contratto di lavoro all'accesso al mercato del lavoro.
Condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria
L'articolo 13 impone l'accesso alle condizioni materiali di accoglienza al momento della domanda e un livello di vita adeguato per salute e sostentamento, anche tramite alloggio, vitto, vestiario, sussidi o buoni; gli Stati possono condizionarne la concessione all'assenza di mezzi sufficienti e chiedere rimborsi in caso di mezzi occultati o successivamente accertati. L'articolo 14 disciplina le forme di alloggio, la tutela della vita familiare, i contatti con consulenti legali, UNHCR e ONG, la prevenzione della violenza nei centri, l'alloggio dei minori con i genitori, le regole sui trasferimenti, la formazione del personale e l'accesso dei consulenti; consente, in via eccezionale e temporanea, condizioni diverse, garantendo comunque i bisogni essenziali. L'articolo 15 garantisce almeno pronto soccorso e trattamento essenziale delle malattie, oltre all'assistenza necessaria per esigenze particolari.
Riduzione, revoca o rifiuto delle condizioni di accoglienza
L'articolo 16 consente la riduzione o revoca in caso di allontanamento ingiustificato dal luogo di residenza, inosservanza degli obblighi procedurali, domanda già presentata nello stesso Stato o occultamento di risorse; consente il rifiuto quando la domanda non sia stata presentata appena ragionevolmente possibile dopo l'arrivo. Le decisioni devono essere individuali, obiettive, imparziali, motivate e proporzionate; deve essere comunque assicurato l'accesso al pronto soccorso. Le condizioni materiali non possono essere revocate o ridotte prima della decisione negativa.
Persone portatrici di esigenze particolari
L'articolo 17 impone di tener conto della situazione di minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli e vittime di tortura, stupro o altre gravi violenze, sulla base di una valutazione individuale. L'articolo 18 fa del superiore interesse del minore il criterio fondamentale e impone accesso a servizi di riabilitazione e, se necessario, a sostegno psicologico e consulenza qualificata. L'articolo 19 disciplina la rappresentanza dei minori non accompagnati, le soluzioni alloggiative possibili, il ricongiungimento/reperimento familiare con riservatezza e la formazione specifica del personale. L'articolo 20 impone il trattamento necessario per le vittime di tortura e di violenza grave.
Mezzi di ricorso e garanzie procedurali
L'articolo 21 garantisce la possibilità di impugnare le decisioni negative sulle prestazioni di accoglienza e quelle adottate ai sensi dell'articolo 7 che incidano individualmente sul richiedente; almeno in ultimo grado deve esserci un controllo dinanzi a un organo giudiziario. Le modalità di accesso all'assistenza legale sono rimesse al diritto nazionale.
Cooperazione, controllo e risorse
L'articolo 22 impone la comunicazione periodica alla Commissione di dati disaggregati per età e sesso e delle informazioni sui documenti di cui all'articolo 6. L'articolo 23 richiede misure di orientamento, sorveglianza e controllo della qualità dell'accoglienza. L'articolo 24 obbliga a formare adeguatamente le autorità e le organizzazioni attuative e a stanziare risorse sufficienti.
Relazioni e recepimento
L'articolo 25 prevede una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 6 agosto 2006, con dati da trasmettere dagli Stati membri entro il 6 febbraio 2006, e relazioni successive almeno quinquennali. L'articolo 26 fissa il termine di recepimento al 6 febbraio 2005 e richiede comunicazione alla Commissione delle misure nazionali; l'articolo 27 dispone l'entrata in vigore alla data di pubblicazione nella GUUE.
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