Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2003/6

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Normativa europea32003L0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro armonizzato dell’Unione contro l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, sostituendo la precedente disciplina sull’insider trading. Stabilisce divieti sostanziali, obblighi di informazione al pubblico, poteri di vigilanza e cooperazione tra autorità nazionali, oltre a sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva lascia agli Stati membri margini di scelta sulle forme di attuazione, ma impone un risultato uniforme di tutela dell’integrità dei mercati e della fiducia degli investitori.

Disciplina comune UE contro l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato nei mercati finanziari, al fine di tutelarne l’integrità e la fiducia degli investitori.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di almeno uno Stato membro, o per i quali sia stata presentata domanda di ammissione, anche se le operazioni avvengono fuori mercato. Si estende inoltre agli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione ma il cui valore dipende da tali strumenti (art. 9), nonché alle condotte poste in essere nel territorio di uno Stato membro o all’estero secondo i criteri di competenza territoriale dell’art. 10. Sono inclusi emittenti, persone che dispongono di informazioni privilegiate per ragioni di funzione, lavoro, professione, partecipazione al capitale o attività criminali, persone giuridiche e fisiche che intervengono nelle decisioni, persone che raccomandano o comunicano informazioni privilegiate, operatori di mercato e autorità competenti. Sono esclusi gli interventi connessi a politica monetaria, politica dei cambi e gestione del debito pubblico svolti da Stati membri, SEBC, banche centrali nazionali e altri organismi designati (art. 7), nonché, in linea generale, le negoziazioni di azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione se conformi alle misure di attuazione (art. 8).

Direttiva 2003/6/CE relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato

La direttiva istituisce un quadro armonizzato dell’Unione per prevenire e reprimere gli abusi di mercato, con l’obiettivo di salvaguardare l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia degli investitori. Nei considerando viene chiarito che l’integrazione dei mercati dei servizi finanziari richiede regole comuni, uniformi e adattabili all’evoluzione tecnica e ai nuovi strumenti finanziari, nel solco dell’approccio “a quattro livelli” allora promosso per la regolamentazione dei mercati mobiliari.

Finalità e principi ispiratori

La direttiva nasce dall’esigenza di superare un quadro frammentato tra Stati membri, in cui definizioni e sanzioni variavano sensibilmente. Essa persegue un duplice obiettivo: prevenire l’uso illecito di informazioni privilegiate e contrastare le manipolazioni di mercato, mediante divieti sostanziali, obblighi informativi, vigilanza coordinata e sanzioni efficaci. Il testo insiste sulla necessità di trasparenza, corretta formazione dei prezzi, parità informativa e cooperazione tra autorità, senza comprimere indebitamente la libertà di stampa e di espressione.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di almeno uno Stato membro, nonché agli strumenti per i quali sia stata richiesta l’ammissione; rileva anche quando le operazioni avvengono fuori dal mercato regolamentato. Sono inoltre inclusi gli strumenti finanziari non ammessi, se il loro valore dipende da strumenti rientranti nel campo di applicazione. Sul piano soggettivo, la direttiva investe emittenti, operatori di mercato, persone fisiche e giuridiche che dispongano di informazioni privilegiate o che compiano operazioni, raccomandazioni o comunicazioni rilevanti ai fini dell’abuso di mercato. Restano escluse le operazioni connesse a politica monetaria, politica dei cambi e gestione del debito pubblico svolte da autorità pubbliche e organismi designati, nonché, in linea generale, le azioni proprie e le operazioni di stabilizzazione conformi alle regole di attuazione.

Definizioni essenziali

L’art. 1 contiene le definizioni centrali. L’"informazione privilegiata" è un’informazione precisa, non pubblica, relativa direttamente o indirettamente a emittenti o strumenti finanziari, idonea, se resa pubblica, a influire sensibilmente sui prezzi. Per i derivati su merci la nozione è adattata alle prassi di mercato ammesse; per chi esegue ordini, sono comprese anche le informazioni sui clienti in attesa di esecuzione. La "manipolazione del mercato" comprende operazioni, ordini e diffusione di informazioni false o fuorvianti, oltre a condotte artificiose o ingannevoli; il testo fornisce esempi significativi, tra cui il riferimento a chi crea posizioni dominanti sulla domanda/offerta, effettua operazioni di chiusura di mercato ingannevoli o diffonde valutazioni dopo aver preso posizione sul titolo senza rivelare il conflitto di interessi. Sono definiti anche gli strumenti finanziari, i mercati regolamentati, le prassi di mercato ammesse, la persona e l’autorità competente.

Divieti in materia di insider dealing e divulgazione illecita

Gli Stati membri devono vietare a chi possiede informazioni privilegiate di utilizzare tali informazioni acquistando o cedendo, o tentando di acquistare o cedere, strumenti finanziari collegati. Il divieto si applica a soggetti che hanno acquisito le informazioni per il ruolo negli organi sociali, per partecipazione al capitale, per professione/lavoro/funzioni o per attività criminali; se il soggetto è una persona giuridica, il divieto colpisce anche le persone fisiche che decidono l’operazione. È esclusa l’ipotesi in cui l’operazione sia necessaria per adempiere un obbligo di acquisto o cessione sorto da un accordo antecedente alla conoscenza dell’informazione privilegiata.

Inoltre, gli Stati membri devono vietare la comunicazione di informazioni privilegiate fuori dal normale esercizio dell’attività professionale e la raccomandazione o induzione ad operare sulla base di tali informazioni. Le regole sono estese a ogni altra persona che possieda un’informazione privilegiata e sappia o avrebbe dovuto sapere che tale natura le è propria.

Manipolazione del mercato

La direttiva impone un divieto generale di manipolazione del mercato a carico di qualsiasi persona fisica o giuridica. La nozione include sia manipolazioni “operative” tramite ordini e operazioni false o fuorvianti, sia manipolazioni informative tramite diffusione di notizie false, non verificate o fuorvianti attraverso media tradizionali o Internet. Il testo considera espressamente anche il comportamento dei giornalisti, il quale va valutato tenendo conto delle norme deontologiche professionali, salvo vantaggi o benefici diretti o indiretti derivanti dalla diffusione delle informazioni.

Obblighi degli emittenti e prevenzione degli abusi

Gli emittenti devono comunicare al pubblico, al più presto possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente e mantenerle sul proprio sito Internet per un periodo adeguato. È ammesso il ritardo nella divulgazione quando ciò sia necessario per non pregiudicare legittimi interessi, non inganni il pubblico e la riservatezza sia garantita; gli Stati membri possono imporre la notifica preventiva all’autorità competente. Se l’emittente, o chi agisce per suo conto, comunica una informazione privilegiata a terzi nell’esercizio dell’attività, deve provvedere alla divulgazione completa ed efficace al pubblico, simultaneamente se la comunicazione è intenzionale e tempestivamente se è non intenzionale, salvo che il terzo sia soggetto a un obbligo di riservatezza.

Gli emittenti e i soggetti che agiscono per loro conto devono tenere un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, aggiornandolo regolarmente e trasmettendolo all’autorità competente su richiesta. Le persone che esercitano responsabilità di direzione e, se del caso, le persone a esse strettamente legate, devono notificare le operazioni su azioni dell’emittente o strumenti collegati; gli Stati membri devono garantire un accesso pubblico rapido a tali informazioni, almeno su base individuale.

La direttiva richiede inoltre norme per chi produce o diffonde ricerche e raccomandazioni di investimento, affinché l’informazione sia presentata correttamente e siano resi noti interessi specifici o conflitti di interesse. Gli operatori di mercato devono adottare misure strutturali per prevenire e identificare manipolazioni; le istituzioni pubbliche che diffondono statistiche sensibili devono farlo in modo corretto e trasparente. Infine, chi opera professionalmente su strumenti finanziari deve segnalare senza indugio i sospetti ragionevoli di insider dealing o manipolazione.

Poteri di vigilanza, autorità competente e segreto professionale

Ogni Stato membro deve designare un’unica autorità amministrativa competente, distinta dalle autorità giudiziarie, incaricata della vigilanza sull’applicazione della direttiva. Tale autorità deve disporre di tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari: accesso ai documenti, richieste di informazioni, convocazione e audizione di persone, ispezioni in loco, acquisizione di registrazioni telefoniche e dati di traffico, ordine di cessazione delle prassi illecite, sospensione delle negoziazioni, congelamento o sequestro di beni e interdizione temporanea dall’attività professionale. I poteri possono essere esercitati direttamente, in cooperazione con altre autorità o con i gestori di mercato, mediante delega sotto responsabilità dell’autorità competente o tramite richiesta alle autorità giudiziarie.

Il segreto professionale si applica a chi presta o ha prestato attività presso l’autorità competente o organismi delegati, compresi revisori ed esperti, e copre le informazioni non divulgabili se non per legge.

Sanzioni, pubblicità e tutela giurisdizionale

Gli Stati membri devono prevedere misure e sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, restando impregiudicata la facoltà di introdurre sanzioni penali. Devono inoltre sanzionare la mancata collaborazione alle indagini. La Commissione predispone un elenco indicativo delle misure e sanzioni amministrative. L’autorità competente può rendere pubbliche le misure o sanzioni applicate, salvo rischio grave per i mercati o danno sproporzionato per i soggetti coinvolti. Contro le decisioni dell’autorità competente deve essere garantito il ricorso giurisdizionale.

Cooperazione tra Stati membri e indagini transfrontaliere

La direttiva attribuisce grande rilievo alla cooperazione tra autorità nazionali, necessaria in un mercato caratterizzato da operazioni transfrontaliere. Le autorità competenti devono scambiarsi informazioni e assistersi reciprocamente, anche nelle indagini. Devono fornire immediatamente le informazioni richieste, salvo eccezioni tassative legate a sovranità, sicurezza, ordine pubblico o alla pendenza/definitività di procedimenti relativi ai medesimi fatti e persone. Le informazioni ricevute possono essere utilizzate solo per le funzioni previste dalla direttiva, salvo consenso dell’autorità trasmittente.

Se un’autorità ritiene che vi siano violazioni in un altro Stato membro o condotte che incidono negativamente su strumenti negoziati in tale Stato, deve informarne l’autorità competente interessata, che deve adottare le misure opportune e riferire sugli esiti. È prevista anche la possibilità di chiedere lo svolgimento di indagini in altro Stato membro e l’accompagnamento del proprio personale, sempre sotto il controllo dello Stato ospitante. La Commissione deve adottare norme di attuazione sulle procedure di scambio informativo e sulle indagini transfrontaliere.

Rapporto con altre norme e recepimento

La direttiva abroga la direttiva 89/592/CEE e alcune disposizioni della direttiva 2001/34/CE a decorrere dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri devono recepirla entro il 12 ottobre 2004 e informare immediatamente la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati. La direttiva entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Definizioni chiave

L’art. 1 definisce in modo armonizzato "informazione privilegiata", "manipolazione del mercato", "strumenti finanziari", "mercato regolamentato", "prassi di mercato ammesse", "persona" e "autorità competente". La nozione di informazione privilegiata comprende anche, per gli strumenti derivati su merci, le informazioni attese dagli utenti del mercato secondo le prassi ammesse, e, per gli esecutori di ordini, le informazioni sui clienti in attesa di evasione. La manipolazione del mercato include operazioni, ordini e diffusione di informazioni false o fuorvianti, con esempi espressamente richiamati nel testo. La Commissione può adottare misure di attuazione per garantire applicazione uniforme.

Divieto di uso di informazioni privilegiate

L’art. 2 vieta a chi possiede informazioni privilegiate di acquisire o cedere, o tentare di acquisire o cedere, strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o terzi. Il divieto riguarda soggetti che conoscono le informazioni per la loro posizione negli organi dell’emittente, per partecipazione al capitale, per ragioni di lavoro/professione/funzioni o per attività criminali. Se il soggetto è una persona giuridica, il divieto si estende alle persone fisiche che decidono l’operazione. È prevista un’esenzione per operazioni eseguite per adempiere obblighi di acquisto/cessione sorti da accordi anteriori alla conoscenza dell’informazione privilegiata.

Divieto di comunicazione e raccomandazione illecita

L’art. 3 vieta ai soggetti assoggettati ai divieti di cui all’art. 2 di comunicare informazioni privilegiate ad altri fuori dal normale esercizio del lavoro/professione/funzioni e di raccomandare o indurre altri ad acquistare o cedere strumenti finanziari sulla base di tali informazioni.

Estensione ai terzi in mala fede

L’art. 4 estende gli articoli 2 e 3 a qualsiasi altra persona che possieda informazioni privilegiate e sappia o avrebbe dovuto sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Divieto generale di manipolazione del mercato

L’art. 5 vieta a qualsiasi persona fisica o giuridica di porre in essere manipolazioni del mercato.

Obblighi di disclosure degli emittenti e misure preventive

L’art. 6 impone agli emittenti di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che li riguardano direttamente e di pubblicarle sul proprio sito Internet per un periodo adeguato. È consentito il ritardo nella comunicazione se non sono pregiudicati gli interessi legittimi dell’emittente, se il pubblico non viene fuorviato e se la riservatezza è garantita; gli Stati membri possono imporre la notifica preventiva all’autorità competente. Se l’informazione privilegiata viene comunicata a terzi nell’esercizio dell’attività, è richiesta la divulgazione completa ed efficace al pubblico, salvo obbligo di riservatezza del destinatario. Gli emittenti o soggetti che agiscono per loro conto devono tenere un registro delle persone con accesso a informazioni privilegiate, aggiornandolo e trasmettendolo su richiesta. Le persone con responsabilità di direzione e i soggetti ad esse strettamente legati devono notificare le operazioni compiute su titoli dell’emittente o strumenti connessi, con accesso pubblico rapido. Sono previsti obblighi per chi produce o diffonde analisi o raccomandazioni di investimento, nonché per gli operatori di mercato, e l’autorità competente può adottare misure per garantire la corretta informazione del pubblico. Le istituzioni pubbliche che diffondono statistiche sensibili devono farlo in modo corretto e trasparente; chi opera professionalmente su strumenti finanziari deve segnalare sospetti di abuso o manipolazione.

Esclusioni specifiche

L’art. 7 esclude dalla direttiva le operazioni connesse a politica monetaria, politica dei cambi o gestione del debito pubblico effettuate da Stati membri, SEBC, banche centrali nazionali o altri organismi ufficialmente designati, con possibilità per gli Stati membri di estendere l’esclusione agli enti territoriali federati o analoghi per il debito pubblico locale. L’art. 8 esclude le negoziazioni di azioni proprie nell’ambito di programmi di riacquisto e le operazioni di stabilizzazione, se conformi alle misure di attuazione.

Ambito oggettivo e geografico di applicazione

L’art. 9 estende le disposizioni agli strumenti ammessi o richiesti per l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di almeno uno Stato membro, anche se la negoziazione avviene altrove. Gli articoli 2, 3 e 4 si applicano anche agli strumenti non ammessi ma il cui valore dipende da quelli ammessi. L’art. 10 definisce la competenza degli Stati membri in relazione ad attività svolte nel proprio territorio o all’estero, secondo il luogo del mercato regolamentato interessato.

Autorità competente unica e strumenti di vigilanza

L’art. 11 impone a ogni Stato membro di designare un’unica autorità amministrativa competente per la vigilanza sull’applicazione della direttiva, fatti salvi i poteri delle autorità giudiziarie. L’art. 12 attribuisce a tale autorità tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari: accesso ai documenti, richieste di informazioni, audizioni, ispezioni in loco, acquisizione di tabulati e traffico telefonico, cessazione di prassi illecite, sospensione della negoziazione, congelamento/sequestro di beni e interdizione temporanea dall’attività professionale. I poteri sono esercitati direttamente, in collaborazione con altre autorità o con i gestori di mercato, mediante delega sotto responsabilità dell’autorità competente o tramite richiesta alle autorità giudiziarie.

Segreto professionale

L’art. 13 stabilisce che il segreto professionale si applica a chi presta o ha prestato attività per l’autorità competente o per organismi/autorità di mercato delegati, inclusi revisori ed esperti, con divieto di divulgazione delle informazioni coperte da segreto salvo previsione di legge.

Sanzioni e pubblicità delle misure

L’art. 14 impone agli Stati membri di prevedere misure e sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, ferme restando eventuali sanzioni penali nazionali. La Commissione deve predisporre un elenco indicativo delle misure e sanzioni amministrative. Gli Stati membri devono sanzionare anche la mancata collaborazione alle indagini. L’autorità competente può rendere pubbliche le misure o sanzioni irrogate, salvo rischio grave per i mercati o danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Tutela giurisdizionale

L’art. 15 garantisce la possibilità di impugnare davanti a un organo giurisdizionale le decisioni adottate dall’autorità competente.

Cooperazione tra autorità competenti

L’art. 16 disciplina la cooperazione amministrativa tra autorità nazionali: scambio di informazioni, assistenza reciproca e indagini transfrontaliere. Le autorità devono rispondere immediatamente alle richieste e possono rifiutare solo in casi tassativi legati a sovranità, sicurezza, ordine pubblico o a procedimenti/sentenze già intervenuti sui medesimi fatti e persone. Le informazioni ricevute sono coperte da segreto professionale e utilizzabili solo per le funzioni previste dalla direttiva, salvo consenso dell’autorità trasmittente. È prevista la possibilità di segnalare i casi di mancato riscontro al comitato competente. La Commissione adotta disposizioni di attuazione sulle procedure di scambio informativo e sulle indagini transfrontaliere.

Procedura comitologica e norme tecniche

L’art. 17 prevede l’assistenza del Comitato europeo dei valori mobiliari e l’applicazione della procedura di regolamentazione di cui alla decisione 1999/468/CE, con termine di tre mesi per il parere del comitato. La Commissione può adottare misure di attuazione solo senza modificare gli elementi essenziali della direttiva. Dopo quattro anni dall’entrata in vigore, le disposizioni che prevedono norme tecniche e decisioni secondo tale procedura sono sospese, salvo rinnovo da parte di Parlamento e Consiglio.

Recepimento e termine di trasposizione

L’art. 18 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 12 ottobre 2004 e di informarne immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.

Abrogazioni e entrata in vigore

L’art. 20 abroga la direttiva 89/592/CEE e talune disposizioni della direttiva 2001/34/CE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. L’art. 21 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’art. 22 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariabusi di mercatovigilanza finanziariadiritto societariocooperazione amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.