Circolare INAIL n. 98 del 23 dicembre 1997
Rideterminazione dellammontare dellassegno per il nucleo familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rideterminazione, con decorrenza 1° gennaio 1997, degli importi dell’assegno per il nucleo familiare e l’aumento del numero degli scaglioni di reddito per i nuclei con figli minori. Vengono indicati anche i nuovi criteri di rivalutazione delle fasce di reddito dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, la necessità di riesaminare le domande in precedenza respinte o archiviate e le modalità e i termini per presentare le nuove domande da parte del personale in servizio e in quiescenza.
Rideterminazione dell'assegno per il nucleo familiare
Rideterminazione dell’assegno per il nucleo familiare
La circolare disciplina la nuova misura dell’assegno per il nucleo familiare a seguito del decreto del Ministro del Lavoro 19 marzo 1997, adottato in attuazione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 663/1996. L’intervento ha effetto dal 1° gennaio 1997 e comporta sia l’aumento degli importi sia la revisione degli scaglioni di reddito.
Ambito della modifica e finalità
La rideterminazione è finalizzata ad adeguare le prestazioni e ad ampliare la platea dei beneficiari. In particolare:
- l’assegno per il nucleo familiare è aumentato in modo generalizzato;
- l’aumento è più consistente per i nuclei con soggetti inabili;
- per i nuclei con figli minori gli scaglioni di reddito passano da 13 a 16.
Effetti sulle domande già presentate
La nuova disciplina impone il riesame delle domande per l’assegno per il nucleo familiare già respinte o archiviate in passato per superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa precedente. Alla luce dei nuovi importi e delle nuove fasce, tali istanze possono infatti rientrare nei requisiti per l’erogazione.
Prestazioni che restano immutate
La circolare precisa che non subisce variazioni l’ammontare dell’assegno per i nuclei familiari senza figli e soggetti invalidi, che continua a essere determinato secondo i valori base già fissati dall’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, e successive modificazioni.
Rivalutazione delle fasce di reddito
I valori degli scaglioni di reddito vigenti al 1° luglio 1996 sono rivalutati dal 1° luglio 1997 in misura pari alla variazione percentuale ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra il 1995 e il 1996, pari al 3,9%. Gli importi risultanti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori. Le nuove fasce si applicano fino al 30 giugno 1998.
Adempimenti dei lavoratori interessati
Per quanto non modificato dalla circolare, continuano ad applicarsi le istruzioni già fornite con la circolare n. 75/1996. Viene inoltre segnalato che, ai sensi della legge n. 127/1997, non è più necessaria l’autenticazione della firma nelle autocertificazioni presentate ai fini della domanda.
Il personale in attività di servizio, compresi i portieri addetti agli edifici di proprietà dell’Istituto, che ritenga di aver diritto all’assegno o al suo mantenimento in base ai nuovi limiti di reddito, deve presentare domanda entro il 20 gennaio 1998 al Dirigente dell’Unità di appartenenza, utilizzando il fac-simile allegato n. 2 alla circolare n. 75/1996.
Per il personale in quiescenza la domanda va presentata entro lo stesso termine al Dirigente dell’Unità che effettua il pagamento del trattamento pensionistico.
Comunicazioni e istruzioni operative
Le istruzioni per la concreta erogazione dell’assegno, con gli incrementi previsti, saranno fornite successivamente con apposita nota della Direzione Centrale Sistemi Informativi Automatizzati.
La circolare deve essere:
- affissa agli albi di ciascuna Unità per 30 giorni;
- notificata al personale secondo le modalità della circolare n. 3/1973;
- notificata agli ex dipendenti titolari di pensione o rendita, percettori del relativo trattamento di famiglia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell’Unità che effettua il pagamento.
La documentazione attestante le notifiche deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.
Punti principali
Rideterminazione degli importi e ampliamento degli scaglioni
In attuazione del decreto ministeriale 19 marzo 1997, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 663/1996, sono stati rideterminati gli importi dell’assegno per il nucleo familiare con effetto dal 1° gennaio 1997. È stato aumentato in modo generale l’assegno e, per i nuclei con soggetti inabili, l’incremento è stato più consistente. Per i nuclei con figli minori gli scaglioni di reddito sono passati da 13 a 16, ampliando la platea dei beneficiari.
Riesame delle domande precedentemente respinte
Devono essere riesaminate le domande di assegno per il nucleo familiare che in passato erano state respinte o archiviate perché il reddito dei richiedenti superava i limiti previsti dalla disciplina precedente. La nuova disciplina potrebbe infatti consentire l’accoglimento di istanze prima non ammissibili.
Prestazioni non modificate
Resta invariato l’ammontare dell’assegno per i nuclei familiari senza figli e soggetti invalidi, secondo i valori base già fissati dall’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, e successive modificazioni e integrazioni.
Rivalutazione degli scaglioni di reddito dal 1° luglio 1997
I valori degli scaglioni di reddito in vigore al 1° luglio 1996 sono rivalutati dal 1° luglio 1997 in misura pari alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il 1995 e il 1996, pari al 3,9%. Gli importi così ottenuti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori. Le nuove fasce di reddito si applicano fino al 30 giugno 1998.
Adempimenti del personale e semplificazione documentale
Per quanto non modificato, si richiamano le istruzioni della circolare n. 75/1996. In applicazione della legge n. 127/1997, non è più richiesta l’autenticazione della firma nelle autocertificazioni presentate per la domanda.
Presentazione delle domande e termini
Il personale in servizio, compresi i portieri addetti agli edifici di proprietà dell’Istituto, che ritenga di avere diritto all’assegno o al suo mantenimento in base ai nuovi limiti di reddito, deve presentare domanda entro il 20 gennaio 1998 al Dirigente dell’Unità di appartenenza, utilizzando il fac-simile allegato n. 2 della circolare n. 75/1996. Il personale in quiescenza deve presentare la domanda, entro lo stesso termine, al Dirigente dell’Unità che eroga il trattamento pensionistico.
Istruzioni applicative e notifiche
Le istruzioni operative per la concreta erogazione dell’assegno, con i relativi incrementi, saranno fornite con separata nota dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi Automatizzati. La circolare deve essere affissa agli albi di ciascuna Unità per 30 giorni, notificata al personale secondo le modalità della circolare n. 3/1973 e, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli ex dipendenti titolari di pensione o rendita che percepiscono il relativo trattamento di famiglia. La documentazione delle notifiche deve essere conservata agli atti di ciascuna Unità.
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