Circolare INAIL n. 03 del 16 gennaio 1998
Regole attuative del decreto ministeriale 7 maggio 1997 in tema di riduzione del tasso di premio INAIL per lattuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le regole attuative del decreto ministeriale 7 maggio 1997, come modificato il 6 agosto 1997, che riconosce alle imprese edili una riduzione del 10% del premio INAIL per il biennio 1997-1998, in via sperimentale. Il beneficio è subordinato all’adesione agli organismi paritetici territoriali, alla regolarità contributiva per il biennio precedente e al rispetto delle norme su sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro. Sono disciplinati destinatari, modalità di domanda, cumulabilità con altre agevolazioni, cause di decadenza, contenzioso, vigilanza e convenzioni con gli organismi paritetici.
Riduzione del 10% del premio INAIL per le imprese edili che adottano misure di sicurezza, igiene e prevenzione
Riduzione del 10% del premio INAIL per le imprese edili
La circolare detta le regole operative per l’applicazione della riduzione del 10% del premio INAIL prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997, come modificato dal decreto 6 agosto 1997, a favore delle imprese edili. La misura ha carattere sperimentale, decorre dal 1° gennaio 1997 ed è valida per il biennio 1997-1998.
Quadro normativo e finalità
La disciplina si inserisce nel sistema prevenzionale delineato dai decreti legislativi n. 626/1994, n. 242/1996 e n. 494/1996, nonché nelle regole tariffarie INAIL. L’intento è collegare il vantaggio contributivo all’effettivo rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro e alla partecipazione degli operatori economici agli organismi paritetici territoriali.
Destinatari dell’agevolazione
Il beneficio riguarda le imprese edili, anche artigiane, individuate tra quelle che svolgono attività comprese nel codice Ateco 1991 dal n. 45.1 al n. 45.45.2. Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro che, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, risultino titolari di una posizione assicurativa INAIL da almeno un biennio oppure, nei casi di lavori a carattere temporaneo, dimostrino di svolgere da almeno due anni la medesima attività in più luoghi, anche in circoscrizioni territoriali INAIL diverse. La circolare esclude i titolari di aziende che eseguono lavori di impiantistica, per i quali operano i contratti del settore metalmeccanico.
Condizioni sostanziali per il beneficio
Per ottenere lo sconto, l’impresa deve rispettare tre presupposti essenziali:
- adesione agli organismi paritetici territoriali previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 626/1994;
- regolarità nel versamento dei premi assicurativi per almeno il biennio precedente l’anno di applicazione;
- osservanza, alle scadenze fissate, delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e prevenzione contenute nei d.lgs. n. 626/1994, n. 242/1996 e n. 494/1996.
La circolare specifica che la regolarità contributiva va verificata sui titoli di competenza del biennio, anche se richiesti in un momento successivo, e che tali importi devono risultare pagati alla data di presentazione della domanda. Inoltre, l’impresa deve documentare la contribuzione economica a favore del competente organismo paritetico tramite attestazione del medesimo organismo e, nei casi previsti, allegare la comunicazione trasmessa all’organo di vigilanza; negli altri casi deve rendere una dichiarazione sostitutiva circa l’adempimento degli obblighi prevenzionali.
Modalità di domanda e termini
Per ottenere la riduzione relativa all’anno 1997, il datore di lavoro doveva presentare la domanda alla sede INAIL territorialmente competente entro e non oltre il 20 febbraio 1998 e applicare lo sconto in sede di autoliquidazione, nel conguaglio 1997. Per mantenere il beneficio nel 1998, la domanda doveva essere presentata entro la stessa data del 20 febbraio 1998, così da consentire l’applicazione dello sconto già sulla rata anticipata. In sede di regolazione 1998/99 resta fermo l’obbligo di produrre l’attestazione di regolarità contributiva relativa al finanziamento dell’organismo paritetico.
Le imprese in possesso dei requisiti per tutto il biennio potevano presentare una domanda unica per il 1997 e il 1998.
Misura del beneficio e cumulabilità
La riduzione è pari al 10% del premio applicato secondo la tariffa dei premi INAIL approvata con decreto ministeriale 18 giugno 1988. La circolare precisa che il beneficio è indipendente dalle oscillazioni annuali del tasso per andamento infortunistico e, per le imprese con meno di sedici addetti, è cumulabile con la riduzione del 5% prevista dal decreto ministeriale 18 marzo 1996. Il testo richiama anche la possibilità di cumulare lo sconto con altre agevolazioni contributive previste da disposizioni di legge anteriori, con le eccezioni indicate nelle regole attuative.
Decadenza, revoca e conseguenze
La decadenza dall’agevolazione può essere disposta per l’intero biennio, senza possibilità di sanatoria, se viene accertata l’inosservanza di una sola delle condizioni richieste, in particolare il mancato adeguamento alle misure di sicurezza e prevenzione rilevato dagli organi di vigilanza competenti. La perdita del beneficio per l’anno di riferimento si verifica anche in caso di mancanza della regolarità contributiva nel biennio precedente o di irregolarità nell’adesione agli organismi paritetici, accertate anche d’ufficio o dai funzionari di vigilanza.
La revoca deve essere formalizzata con provvedimento motivato e comporta il rifacimento dell’autoliquidazione per il recupero dello sconto, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative previste per le evasioni contributive.
Contenzioso
Avverso il provvedimento dell’INAIL il datore di lavoro può proporre opposizione entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di rigetto dell’opposizione, oppure se trascorrono 120 giorni senza pronuncia dell’Istituto, può essere proposto ricorso al Consiglio di amministrazione dell’INAIL tramite la sede territorialmente competente. Il Consiglio decide in via definitiva. La circolare raccomanda, in via generale, che le controversie siano possibilmente composte in sede locale.
Vigilanza e flussi informativi
Nel biennio interessato, le sedi INAIL devono trasmettere entro il 31 luglio agli ispettorati del lavoro e alle ASL territorialmente competenti l’elenco delle imprese che hanno ottenuto la riduzione del premio, inviandone copia anche alla Direzione generale. Devono inoltre comunicare all’inizio di ogni trimestre alla Direzione centrale rischi il numero dei casi verificati dalle ASL o dall’ispettorato del lavoro in relazione ai requisiti richiesti.
La circolare richiama infine il ruolo dell’INAIL nella prevenzione e nella consulenza, prevedendo la stipula di convenzioni con gli organismi paritetici nazionali per favorire forme di collaborazione tra le unità operative dell’Istituto e gli organismi territoriali per l’edilizia.
Contenuto del modulo di domanda
In allegato è riportato anche il fac-simile della richiesta, nel quale l’impresa deve indicare i propri dati identificativi, la posizione assicurativa, il codice fiscale e l’ASL competente, nonché dichiarare la titolarità della posizione assicurativa da almeno un biennio, la regolarità contributiva, l’adesione all’organismo paritetico territoriale e l’osservanza della normativa prevenzionale. Il modulo prevede dichiarazioni differenziate per i datori di lavoro soggetti a specifiche discipline sull’autocertificazione della valutazione dei rischi, per quelli che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e per quelli che non li svolgono direttamente.
Punti principali
Base normativa e finalità della misura
La misura nasce dal decreto ministeriale 7 maggio 1997, modificato dal decreto 6 agosto 1997, e trova attuazione nelle regole approvate dal Consiglio di amministrazione INAIL con delibera n. 1473 del 10 dicembre 1997. L’obiettivo è incentivare le imprese edili ad adottare misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro tramite una riduzione del tasso di premio INAIL pari al 10%.
Destinatari del beneficio
Possono accedere all’agevolazione le imprese edili, anche artigiane, che svolgono attività ricomprese tra il codice Ateco 1991 n. 45.1 e n. 45.45.2. Il beneficio spetta a chi, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, risulti intestatario di una posizione assicurativa INAIL da almeno un biennio, oppure dimostri, in caso di attività temporanee, di svolgere da almeno due anni la medesima attività in più luoghi. Sono esclusi i titolari di aziende che eseguono lavori di impiantistica, per i quali operano i contratti collettivi del settore metalmeccanico.
Condizioni per accedere allo sconto
Le imprese devono: essere aderenti agli organismi paritetici territoriali previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 626/1994; essere in regola con il versamento dei premi assicurativi almeno per il biennio precedente; aver rispettato, alle scadenze fissate, gli obblighi in materia di igiene, sicurezza e prevenzione previsti dai d.lgs. n. 626/1994, n. 242/1996 e n. 494/1996. La circolare precisa inoltre che occorre documentare il versamento al competente organismo paritetico e, per quanto riguarda gli adempimenti prevenzionali, produrre copia della comunicazione all’organo di vigilanza nei casi previsti oppure apposita dichiarazione negli altri casi.
Modalità di domanda e fruizione per il 1997 e 1998
Per l’anno 1997 la domanda doveva essere presentata alla sede INAIL competente entro il 20 febbraio 1998 e lo sconto andava applicato in sede di autoliquidazione, nel conguaglio del 1997. Per il 1998 la domanda doveva ugualmente pervenire entro il 20 febbraio 1998, consentendo lo sconto già sulla rata anticipata, fermo restando che in sede di regolazione 1998/99 doveva essere prodotta l’attestazione della regolarità contributiva verso l’organismo paritetico. Le imprese in possesso dei requisiti per entrambi gli anni potevano presentare un’unica domanda cumulativa.
Cumulabilità con altre riduzioni
La riduzione del 10% è indipendente dalle oscillazioni annuali del tasso per andamento infortunistico. La circolare chiarisce che, per le imprese con meno di 16 addetti, il beneficio è cumulabile con la riduzione del 5% prevista dal decreto ministeriale 18 marzo 1996. Inoltre, il decreto precisa che il beneficio si cumula con ulteriori agevolazioni contributive previste da norme anteriori, salvo l’eccezione richiamata per l’art. 16 delle modalità di applicazione della tariffa.
Decadenza e revoca
La decadenza può operare per l’intero biennio, senza sanatoria, se viene accertata l’inosservanza delle misure di igiene, sicurezza e prevenzione alle scadenze previste dalla legge. La perdita del beneficio per l’anno di riferimento si verifica anche in caso di mancanza della regolarità contributiva per il biennio precedente o di irregolarità nell’adesione agli organismi paritetici. La revoca comporta il ricalcolo dell’autoliquidazione con recupero dello sconto e applicazione delle sanzioni civili e amministrative.
Contenzioso
Contro i provvedimenti di rigetto o di annullamento del beneficio il datore di lavoro può proporre opposizione e, in caso di mancato accoglimento o di mancata pronuncia entro 120 giorni, ricorso al Consiglio di amministrazione INAIL tramite la sede competente. Il Consiglio decide in via definitiva.
Vigilanza e rapporti con gli organismi territoriali
Le sedi INAIL devono trasmettere entro il 31 luglio agli ispettorati del lavoro e alle ASL competenti l’elenco delle imprese che hanno ottenuto la riduzione, e comunicare periodicamente alla Direzione centrale rischi i controlli effettuati dagli organi di vigilanza. La circolare valorizza inoltre la collaborazione con gli organismi paritetici territoriali e nazionali mediante specifiche convenzioni, in funzione anche delle attività di informazione, consulenza e assistenza riconosciute all’INAIL.
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