Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 92 del 02 dicembre 1997

Convenzionale INAIL Federazione Nazionale Impresa Familiare Coltivatrice per lesazione delle quote annuali associative articolo 1 undecies, legge n 641 del 21 ottobre 1978.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la Convenzione tra INAIL e Federazione Nazionale Impresa Familiare Coltivatrice (FNIFC) per la trattenuta delle quote associative annuali sui ratei di rendita e sugli assegni continuativi mensili. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di acquisizione centralizzata delle deleghe, la decorrenza delle ritenute, le regole di rinnovo e revoca, nonché il versamento delle somme alla Federazione e il compenso trattenuto dall’INAIL per l’attività svolta. È inoltre precisato che la convenzione decorre dall’11 novembre 1997, ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile.

Convenzione INAIL-FNIFC per la riscossione delle quote associative annuali mediante ritenute sulle prestazioni economiche continuative

Convenzione INAIL-FNIFC per l’esazione della quota associativa annuale

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata tra INAIL e Federazione Nazionale Impresa Familiare Coltivatrice (FNIFC) per consentire la riscossione della quota associativa annuale mediante trattenuta sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall’Istituto. La disciplina riguarda sia gli aspetti sostanziali della delega sia le modalità operative di acquisizione, contabilizzazione e riversamento delle somme.

Presupposti e decorrenza della convenzione

La convenzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 994 del 15 luglio 1997 e sottoscritta l’11 novembre 1997. Essa è entrata in vigore da tale data e costituisce la base per la trattenuta delle quote associative annuali sulla rendita o sull’assegno continuativo mensile spettante agli iscritti alla FNIFC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

La delega può essere sottoscritta da:

  • titolari di rendita per inabilità permanente liquidata ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • titolari di rendita ai superstiti liquidata ai sensi del medesimo D.P.R. n. 1124/1965;
  • vedove e orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile di cui all’art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni;
  • infortunati liquidati in capitale ai sensi del T.U. 31 gennaio 1904, n. 51 o del D.L. 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, titolari dell’assegno continuativo mensile ai sensi degli artt. 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965.

La delega autorizza la FNIFC a percepire la quota associativa annuale tramite ritenuta effettuata dall’INAIL sulle prestazioni indicate.

Misura della quota associativa

La quota associativa annuale è inizialmente fissata nella misura dell’1 per cento dell’importo erogato dall’INAIL. La Federazione deve comunicare alla Direzione Generale INAIL, entro il 30 novembre di ogni anno, eventuali variazioni stabilite dal proprio Consiglio direttivo.

Modalità operative per l’acquisizione delle deleghe

La FNIFC deve trasmettere mensilmente alle sedi INAIL territorialmente competenti il modulo di delega rilasciato dall’associato. Per consentire l’estrazione centralizzata dei dati e l’effettuazione tempestiva delle ritenute, la Federazione invia inoltre, con cadenza mensile, alla Direzione Generale dell’INAIL un supporto magnetico contenente gli estremi delle deleghe, corredato da una lista cartacea firmata da un responsabile della Federazione.

La circolare precisa che, per questa convenzione, deve seguirsi la procedura già prevista per le altre convenzioni vigenti, con applicazione delle istruzioni operative già emanate per ANMIL, AEMIL, ACLI, LANILT e CIA. Alla FNIFC è attribuito il codice identificativo "FN".

Decorrenza delle ritenute e gestione della delega

La ritenuta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il supporto magnetico è acquisito a livello centrale, ferme restando le verifiche sulla documentazione agli atti delle sedi. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno.

La revoca deve essere comunicata dalla FNIFC all’unità periferica INAIL che gestisce la rendita, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza, indicando la data di cessazione della ritenuta.

Versamento delle somme e flussi informativi

Alla scadenza di ogni bimestre, l’INAIL versa alla sede centrale della FNIFC l’importo complessivo delle ritenute operate nel periodo. Eventuali operazioni di conguaglio sono effettuate entro il 30 giugno di ciascun anno e, comunque, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo.

Con cadenza semestrale, l’Istituto consegna alla Federazione un nastro meccanografico contenente i nominativi dei deleganti e i dati anagrafici e amministrativi essenziali, suddivisi per codici delle unità territorialmente competenti.

Rimborso spese per l’attività dell’INAIL

A titolo di rimborso per l’elaborazione dei dati relativi alle quote associative, l’INAIL trattiene:

  • un importo forfettario pari all’1 per cento delle quote associative trattenute;
  • a fine anno, L. 2.890 per ogni delega presentata o revocata, per l’acquisizione dei dati e per i servizi amministrativi prestati.

Tale importo è aggiornato e quantificato quattro mesi prima dell’inizio di ciascun esercizio e comunicato dalla stessa INAIL alla FNIFC. Su questi importi si applica l’IVA con aliquota ordinaria vigente al momento del pagamento.

Restituzione delle quote non dovute e responsabilità

La FNIFC provvede direttamente, a proprio carico, alla restituzione delle quote associative annuali non dovute, anche in relazione alle revoche di delega, qualora tali somme siano già state riscosse dall’INAIL e versate alla Federazione.

La Federazione dichiara inoltre di sollevare l’INAIL da ogni possibile conseguenza derivante dall’attività di riscossione della quota associativa, esonerandolo da ogni responsabilità verso terzi connessa all’applicazione della convenzione.

Durata della convenzione, rinnovo e disdetta

La convenzione ha durata quinquennale a decorrere dall’11 novembre 1997 ed è tacitamente rinnovabile per un ulteriore quinquennio. La parte interessata può darne disdetta alla scadenza di ogni anno mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare tre mesi prima della scadenza annuale.

È inoltre previsto che la convenzione possa essere modificata o integrata di comune accordo tra le parti qualora, durante l’applicazione, ne emerga la necessità. Le spese di registrazione sono poste a carico della FNIFC.

Fac-simile della delega

In allegato è riportato il modello di delega con cui l’iscritto autorizza l’INAIL alla trattenuta della quota associativa sulle rate della rendita o dell’assegno continuativo mensile. Il modulo prevede la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione, il rinnovo tacito annuale salvo revoca con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e la revoca automatica di eventuali altre deleghe precedentemente rilasciate per la medesima prestazione.

Punti principali

Adozione della convenzione e decorrenza

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 994 del 15 luglio 1997, ha approvato la convenzione INAIL-FNIFC, sottoscritta l’11 novembre 1997. La convenzione è entrata in vigore da tale data e disciplina la riscossione delle quote associative annuali mediante ritenute sui ratei delle prestazioni economiche continuative erogate dall’INAIL.

Soggetti che possono rilasciare la delega

La delega per la trattenuta può essere rilasciata dai titolari di rendita per inabilità permanente, dai titolari di rendita ai superstiti, dalle vedove e dagli orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile e dagli infortunati liquidati in capitale che percepiscono l’assegno continuativo mensile ai sensi delle norme richiamate nella circolare e nella convenzione.

Procedura di acquisizione delle deleghe

La FNIFC deve acquisire le deleghe in duplice esemplare e trasmetterle mensilmente alle sedi INAIL competenti. Inoltre, ai fini dell’acquisizione centralizzata, deve inviare ogni mese alla Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati un supporto magnetico contenente gli estremi delle deleghe, corredato da una lista cartacea firmata da un responsabile della Federazione. Per la convenzione FNIFC si applicano le istruzioni operative già vigenti per le altre convenzioni analoghe.

Decorrenza, rinnovo e revoca della delega

La ritenuta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il supporto magnetico è acquisito a livello centrale, ferma restando la verifica sulla documentazione agli atti. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno. La revoca deve essere comunicata dalla FNIFC all’unità periferica INAIL competente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza, indicando la data di cessazione della ritenuta.

Versamento delle somme e conguagli

Alla scadenza di ogni bimestre l’INAIL versa alla sede centrale FNIFC l’importo complessivo delle ritenute effettuate nel periodo. Eventuali conguagli sono eseguiti entro il 30 giugno di ogni anno e comunque dopo l’approvazione del bilancio consuntivo. Con cadenza semestrale l’INAIL consegna alla Federazione un nastro meccanografico con i dati identificativi dei deleganti.

Misura della quota e rimborso spese

La quota associativa annuale è fissata inizialmente nella misura dell’1 per cento dell’importo erogato dall’INAIL. La FNIFC deve comunicare alla Direzione Generale INAIL, entro il 30 novembre di ogni anno, eventuali variazioni deliberate dal proprio Consiglio direttivo. L’INAIL trattiene, quale rimborso spese, l’1 per cento delle quote trattenute e, a fine anno, L. 2.890 per ciascuna delega presentata o revocata; tali importi sono soggetti a IVA ordinaria.

Responsabilità e restituzione delle quote non dovute

La FNIFC provvede direttamente, a proprio carico, alla restituzione delle quote associative non dovute, anche in caso di revoca della delega, quando le somme siano già state riscosse dall’INAIL e versate alla Federazione. La Federazione esonera l’INAIL da ogni conseguenza e responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.

Durata, rinnovo della convenzione e spese

La convenzione ha durata di cinque anni dall’11 novembre 1997 ed è tacitamente rinnovabile per un ulteriore quinquennio. È ammessa disdetta alla scadenza di ogni anno, con lettera raccomandata da inviare tre mesi prima della scadenza annuale. La convenzione può essere modificata o integrata di comune accordo tra le parti. Le spese di registrazione sono a carico della FNIFC.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.