Circolare INAIL n. 93 del 02 dicembre 1997
Rivalutazione dellimporto mensile dellassegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito dell’approvazione ministeriale della delibera INAIL, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rideterminato in lire 350.000 con decorrenza 1° luglio 1997. La rivalutazione è stata calcolata in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo tra il 1995 e il 1996, pari al 3,90%. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati.
Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1997
Rivalutazione dell’assegno di incollocabilità
La circolare comunica la rideterminazione dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 1997. L’intervento è conseguente all’approvazione ministeriale della delibera adottata dall’INAIL e chiarisce anche il criterio utilizzato per l’adeguamento, nonché le modalità di conguaglio.
Quadro normativo e approvazione ministeriale
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 15 settembre 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, ha approvato la delibera n. 985 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, adottata nella seduta del 15 luglio 1997. La delibera ha fissato il nuovo importo mensile dell’assegno di incollocabilità in lire 350.000.
Criterio di determinazione dell’importo
La circolare specifica che il Ministero ha condiviso il criterio seguito dall’INAIL per la rivalutazione dell’assegno, basato sulla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata tra il 1995 e il 1996. Tale variazione è indicata nella misura del 3,90%.
Conguaglio delle somme
Le operazioni di conguaglio non devono essere svolte dalle strutture periferiche, poiché la circolare precisa che provvederà direttamente la Direzione generale, tramite la Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati.
Punti principali
Nuovo importo dell’assegno di incollocabilità
Dal 1° luglio 1997 l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stabilito in lire 350.000.
Base normativa e approvazione ministeriale
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 15 settembre 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, ha approvato la delibera n. 985 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 15 luglio 1997.
Criterio di rivalutazione
L’INAIL ha determinato la misura dell’assegno rapportandola alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1995 e il 1996, pari al 3,90%.
Conguagli
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati dell’Istituto.
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