Circolare INAIL n. 97 del 22 dicembre 1997
Legge 20 maggio 1997, n 133, recante "modifiche allarticolo 3 della legge 8 agosto 1985, n 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice" istruzioni oper
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della legge n. 133/1997, che ha ampliato la nozione di impresa artigiana includendo anche le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata con unico socio, con decorrenza dal 5 giugno 1997. Vengono precisate le condizioni soggettive e oggettive per l’inquadramento, gli obblighi assicurativi INAIL per soci, titolari e familiari coadiuvanti, nonché gli adempimenti di denuncia di esercizio o di variazione. Per attenuare gli effetti delle incertezze applicative iniziali, viene inoltre fissato un termine di tolleranza al 20 ottobre 1997 per la presentazione delle denunce, oltre il quale si applicano le sanzioni civili.
Estensione dell’impresa artigiana alle S.r.l. unipersonali e alle S.a.s. e istruzioni operative INAIL
Legge 20 maggio 1997, n. 133: estensione dell’impresa artigiana e istruzioni operative INAIL
La circolare fornisce istruzioni applicative in merito alle novità introdotte dalla legge n. 133/1997, che ha modificato l’articolo 3 della legge n. 443/1985 ampliando l’ambito delle imprese artigiane. L’intervento interessa in particolare le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata con unico socio, con effetti sia sull’inquadramento assicurativo sia sugli adempimenti di denuncia all’INAIL.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama come basi normative il D.P.R. n. 1124/1965, con specifico riferimento all’articolo 4 sui familiari coadiuvanti e sui soci e all’articolo 12 sulle denunce di esercizio e di variazione del rischio assicurato; la legge n. 443/1985, che disciplina la figura dell’imprenditore artigiano e dell’impresa artigiana; il D.M. 21 giugno 1988 sui premi speciali unitari; e la legge n. 133/1997, che ha introdotto le modifiche rilevanti.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove norme si applicano dal 5 giugno 1997, vale a dire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 133/1997 sulla Gazzetta Ufficiale. Da tale data decorrono sia l’estensione della qualifica di impresa artigiana sia i conseguenti obblighi assicurativi.
Impresa artigiana esercitata in forma di S.a.s.
La circolare precisa che la società in accomandita semplice può essere qualificata come impresa artigiana se, oltre ai requisiti già previsti dalla legge quadro sull’artigianato, ricorrono le condizioni specifiche introdotte dalla riforma. In particolare:
- la maggioranza dei soci, accomandatari e accomandanti, deve svolgere in prevalenza il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- nell’impresa il lavoro deve prevalere sul capitale;
- ciascun socio accomandatario deve possedere i requisiti dell’imprenditore artigiano previsti dall’articolo 2 della legge n. 443/1985;
- il socio accomandatario non deve essere, al contempo, unico socio di una S.r.l. o socio accomandatario di un’altra S.a.s.
Dal 5 giugno 1997 rientrano pertanto nell’obbligo assicurativo artigiano i soci della S.a.s., anche se in precedenza assicurati come soci non artigiani, nonché gli eventuali familiari coadiuvanti. Per questi soggetti è dovuto il premio speciale unitario previsto dal D.M. 21 giugno 1988.
Impresa artigiana esercitata in forma di S.r.l. con unico socio
La circolare chiarisce anche la posizione della società a responsabilità limitata con unico socio, che è qualificabile come impresa artigiana se:
- il socio unico possiede i requisiti dell’imprenditore artigiano, ossia svolge in via prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- il socio unico non è contemporaneamente unico socio di un’altra S.r.l. né socio accomandatario di una S.a.s.
Dal 5 giugno 1997 sono quindi soggetti all’obbligo assicurativo artigiano il titolare della S.r.l. unipersonale, prima non assicurato in quanto unico socio, e gli eventuali familiari coadiuvanti. Anche per essi è dovuto il premio speciale unitario di cui al D.M. 21 giugno 1988.
Denunce di esercizio e denunce di variazione
Per effetto della nuova disciplina, dal 5 giugno 1997 devono essere effettuati i seguenti adempimenti:
- presentazione della denuncia di esercizio, nei termini previsti dall’articolo 12, commi 1 e 2, del T.U., da parte delle società già operative ma non ancora assicurate, nonché delle società che iniziano l’attività da quella data in poi, cioè S.r.l. unipersonali e S.a.s. artigiane;
- presentazione della denuncia di variazione, nei termini dell’articolo 12, comma 3, del T.U., entro il 13 giugno 1997 oppure entro l’ottavo giorno successivo alla trasformazione in società artigiana, per gli altri casi.
Incertezze applicative e sanzioni civili
La circolare riconosce che l’innovazione normativa ha generato dubbi interpretativi e applicativi, anche per la prassi di subordinare la denuncia all’INAIL alla decisione della Commissione provinciale per l’artigianato sull’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Per evitare l’applicazione di sanzioni civili in presenza di comportamenti non volutamente evasivi, viene fissato, in analogia con quanto già disposto dall’INPS, il termine ultimo del 20 ottobre 1997 per la presentazione delle denunce relative alle S.r.l. unipersonali e alle S.a.s. artigiane.
Ne deriva che:
- per le denunce presentate entro il 20 ottobre 1997 non devono essere applicate sanzioni civili;
- per le denunce non presentate entro tale data le sanzioni civili si applicano dalla data originaria dell’inadempienza.
Le sanzioni richiamate sono quelle del nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla legge n. 662/1996.
Indicazioni finali
La circolare invita alla massima diffusione delle istruzioni e prevede che eventuali questioni controverse siano segnalate alla Direzione generale competente.
Punti principali
Decorrenza della nuova disciplina
Le modifiche introdotte dalla legge n. 133/1997 sono entrate in vigore il 5 giugno 1997, cioè il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Estensione della qualifica di impresa artigiana alle S.a.s.
È considerata impresa artigiana anche la società in accomandita semplice, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge n. 443/1985: prevalenza del lavoro personale dei soci nel processo produttivo, funzione preminente del lavoro sul capitale, possesso dei requisiti di imprenditore artigiano da parte di ciascun socio accomandatario e assenza delle incompatibilità previste (non essere unico socio di S.r.l. o socio accomandatario di altra S.a.s.). Dal 5 giugno 1997 i soci della S.a.s. e gli eventuali familiari coadiuvanti rientrano nell’obbligo assicurativo artigiano.
Estensione della qualifica di impresa artigiana alle S.r.l. con unico socio
È artigiana anche la S.r.l. con unico socio se il socio unico possiede i requisiti dell’imprenditore artigiano e non è contemporaneamente unico socio di un’altra S.r.l. o socio accomandatario di una S.a.s. Dal 5 giugno 1997 il titolare della S.r.l. unipersonale e gli eventuali familiari coadiuvanti sono soggetti all’obbligo assicurativo artigiano.
Obbligo di premio speciale unitario
Per i soggetti ricompresi nell’obbligo assicurativo artigiano, cioè soci delle S.a.s., titolari delle S.r.l. unipersonali e relativi familiari coadiuvanti, è dovuto il premio speciale unitario previsto dal D.M. 21 giugno 1988, articolo 1.
Denunce di esercizio e di variazione
Dal 5 giugno 1997 devono essere presentate: la denuncia di esercizio, nei termini dell’articolo 12, commi 1 e 2, del T.U., per le società già in attività ma non assicurate e per quelle che iniziano l’attività da tale data; la denuncia di variazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del T.U., entro il 13 giugno 1997 oppure entro l’ottavo giorno successivo alla trasformazione in società artigiana.
Regime sanzionatorio e termine di tolleranza
Considerate le incertezze interpretative iniziali e il possibile rinvio della denuncia all’esito della procedura di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, viene fissato il termine ultimo del 20 ottobre 1997 per la presentazione delle denunce relative alle S.r.l. unipersonali e alle S.a.s. artigiane. Per le denunce presentate entro tale data non si applicano sanzioni civili; per quelle omesse oltre tale termine le sanzioni civili decorrono dalla data originaria dell’inadempienza, secondo il sistema sanzionatorio della legge n. 662/1996.
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