Cassazione Civile, Ordinanza n. 19291/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'associazione ricorrente aveva chiesto il pagamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto di persone disabili svolto in favore dell'ente locale. In primo grado la domanda era stata accolta, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione negando il diritto al pagamento per mancanza di una previa convenzione e, soprattutto, di un formale impegno di spesa ai sensi della disciplina contabile degli enti locali. In Cassazione l'associazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme civilistiche, regionali siciliane e del TUEL, sostenendo che il servizio era imposto ex lege al Comune e che il corrispettivo dovesse essere comunque corrisposto; con il secondo ha dedotto violazione di principi costituzionali, contestando il bilanciamento operato dal giudice di merito a favore delle esigenze finanziarie dell'ente rispetto alla tutela dei disabili. Nel testo emerge inoltre che la ricorrente, dopo la proposta di definizione accelerata, non ha formulato vere controdeduzioni sostanziali.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento e, in conformità alla proposta di definizione accelerata, lo ha dichiarato improcedibile. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nei servizi socio-assistenziali nella Regione Siciliana, il trasporto dei disabili è soggetto all'osservanza della procedura contabile prevista dal TUEL: occorrono la scelta del soggetto, la previsione della spesa, il relativo impegno e la comunicazione al terzo. In assenza di convenzione e di impegno di spesa, il rapporto obbligatorio non può essere fatto valere direttamente contro il Comune. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese e, ritenendo la proposizione del ricorso contrastante con una decisione già anticipatamente delineata, ha applicato anche le sanzioni ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1173 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la fonte dell'obbligazione di pagamento
art. 183 d.lgs. 267/2000
l'impegno di spesa è condizione necessaria per l'erogazione della spesa e per la nascita del vincolo sul bilancio dell'ente locale
art. 191 d.lgs. 267/2000
si applica anche alle obbligazioni derivanti da specifiche leggi regionali e subordina il pagamento all'osservanza della procedura contabile
art. 1, secondo comma, d.lgs. 267/2000
il TUEL non si applica alle regioni a statuto speciale solo se incompatibile con le attribuzioni statutarie; nella specie tale incompatibilità non è emersa
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata dalla ricorrente
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
base per dichiarare l'inammissibilità quando il ricorso contrasta con giurisprudenza consolidata
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla decisione conforme alla proposta accelerata
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato come sanzione per abuso del processo, con condanna a somma equitativa a favore della controparte
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato come ulteriore sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ritenuto sussistente il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
artt. 2, 3, 32, 81 e 97 Cost.
invocati per contestare il bilanciamento tra tutela dei disabili e vincoli finanziari dell'ente locale
L. reg. Sicilia 68/1981
normativa regionale richiamata dalla ricorrente in tema di servizi per disabili
L. reg. Sicilia 16/1986
normativa regionale richiamata dalla ricorrente in tema di servizi per disabili
L. reg. Sicilia 33/1991
normativa regionale richiamata dalla ricorrente in tema di servizi per disabili
L. reg. Sicilia 22/1986
richiamata nel ricorso come disciplina del servizio socio-assistenziale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per l'assenza di memorie
Massime di principio
- Nei servizi socio-assistenziali resi in favore di un ente locale, il diritto al corrispettivo non sorge in modo automatico per il solo fatto che il servizio sia imposto da una previsione legislativa: occorre il rispetto della procedura contabile prevista per gli enti locali, con preventiva imputazione e impegno della spesa.
- L'impegno di spesa, ai sensi del TUEL, è un passaggio costitutivo essenziale per vincolare l'amministrazione al pagamento: in sua assenza, e in mancanza di una convenzione o di un formale riconoscimento del debito fuori bilancio, il credito non è azionabile direttamente contro l'ente.
- La disciplina contabile del testo unico degli enti locali può operare anche nelle regioni a statuto speciale, salvo una incompatibilità espressa con lo statuto o con le norme di attuazione; tale incompatibilità non può essere presunta.
- La riproposizione in Cassazione di censure già coperte da orientamento consolidato, senza serie argomentazioni idonee a superarlo, espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- Quando la Corte definisce il giudizio in conformità a una proposta di definizione accelerata, può ravvisarsi un abuso del processo e applicarsi la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alle conseguenze sul contributo unificato.
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