Cassazione Penale, Ordinanza n. 38614/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per diffamazione già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla pretesa operatività dell'esimente del diritto di critica politica.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di diffamazione, con pena di euro 2.500 di multa. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la decisione di merito avesse erroneamente escluso l'esimente del diritto di critica politica. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che, in materia di diffamazione a mezzo stampa e critica politica, l'esimente presuppone comunque un nucleo di verità dei fatti rappresentati e non può operare quando la narrazione sia frutto di manipolazione, travisamento o rappresentazione incompleta del fatto, né quando il discorso si risolva in un attacco personale denigratorio. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico sull'assenza del necessario nucleo di verità e sulla natura meramente illazioni dei fatti riferiti, apodittici e privi di fondamento.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
La decisione si riferisce al delitto di diffamazione, confermando la condanna già irrogata nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di critica politica richiede che l'elaborazione critica non sia sganciata da un nucleo di verità del fatto narrato.
- L'esercizio del diritto di critica non consente la manipolazione o rappresentazione incompleta dei fatti in modo tale da stravolgerne il significato complessivo, anche quando vi sia un residuo nucleo di verità.
- L'esimente non opera quando l'espressione ecceda nella forma dell'attacco personale denigratorio, finalizzato ad aggredire la sfera morale del destinatario.
- La valutazione di merito sull'assenza del nucleo di verità e sulla natura denigratoria dell'espressione è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica; in difetto, il ricorso è inammissibile se il motivo è manifestamente infondato.
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