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Sentenza

Sentenza n. 2160/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per tre anni scolastici, con accredito delle somme e degli interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, notificata il 18 dicembre 2025 e passata in giudicato, deducendo l’inadempimento del Ministero, che non aveva adottato alcun atto esecutivo nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha domandato il rilascio della Carta del docente, l’accredito delle somme riconosciute nel giudicato, inclusi gli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine per l’adempimento spontaneo. Applicando l’art. 2697 c.c., ha rilevato che la ricorrente aveva provato il fatto costitutivo dell’obbligo di esecuzione, mentre sarebbe spettato al Ministero dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, senza che ciò sia avvenuto anche per la mancata costituzione in giudizio. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta del docente e l’accredito della sorte capitale, degli interessi e degli oneri accessori indicati nel titolo, comprese le spese successive necessarie per il passaggio in giudicato e la registrazione. Ha escluso le eventuali spese di precetto, ritenendo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza costituisca una scelta del creditore. È stato nominato, per l’eventuale inutile decorso del termine, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con ulteriori novanta giorni per l’esecuzione su istanza della ricorrente. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione debitrice prima della proposizione dell’azione esecutiva.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti costitutivi del diritto devono essere provati da chi lo fa valere, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi li eccepisce; nel caso concreto, la ricorrente ha provato il giudicato e il Ministero non ha fornito prova contraria.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario appartenente all’amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche all’ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell’assenza di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la prova del titolo giudiziale, del suo passaggio in giudicato, della notificazione e del decorso del termine legale per l’adempimento è sufficiente a dimostrare il fatto costitutivo dell’obbligo amministrativo di esecuzione.
  • Una volta provato il giudicato e il persistente inadempimento, spetta all’amministrazione debitrice provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo, secondo la ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.; la mancata costituzione dell’amministrazione impedisce di ritenere dimostrata l’inefficacia del titolo.
  • L’ottemperanza deve assicurare l’integrale esecuzione del giudicato, comprendendo la sorte capitale, gli interessi liquidati nel titolo e gli oneri accessori riconosciuti o necessari per conseguire il passaggio in giudicato e la registrazione del provvedimento.
  • Le eventuali spese di precetto non rientrano nell’esecuzione del giudicato tramite ottemperanza quando il creditore abbia scelto autonomamente strumenti esecutivi diversi da quello previsto dall’art. 112 c.p.a.; tali spese restano quindi a suo carico.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo insediamento a un’istanza dell’interessato dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il dirigente dell’amministrazione resistente nominato commissario ad acta non ha diritto a uno specifico compenso quando l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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