Provvedimento AGCM C12430B n. 30146 del 10/05/2022
DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR/CALVI HOLDING
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., già titolare del controllo congiunto di Calvi Holding S.p.A., ha acquisito il controllo esclusivo della target a seguito dell’attivazione automatica di clausole contenute in un patto parasociale. L’operazione, realizzata alla fine del 2019, superava le soglie di fatturato previste dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, ma è stata comunicata soltanto il 3 febbraio 2022, dopo una richiesta di informazioni dell’Autorità. Pur avendo escluso effetti anticoncorrenziali e non avviato l’istruttoria di merito, l’AGCM ha accertato la violazione dell’obbligo di notifica preventiva e applicato a Dea una sanzione di 6.460,33 euro ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990.
Dea Capital Alternative Funds SGR/Calvi Holding: acquisizione del controllo esclusivo di Calvi non previamente notificata, con irrogazione di una sanzione di 6.460,33 euro
Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. / Calvi Holding S.p.A.
Il provvedimento riguarda il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di Calvi Holding S.p.A. da parte di Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. L’AGCM aveva già escluso, con separato provvedimento del 22 febbraio 2022, l’avvio dell’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, non ravvisando profili tali da giustificare un approfondimento concorrenziale. Il procedimento esaminato riguarda invece l’omessa comunicazione preventiva dell’operazione e la conseguente sanzione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della stessa legge.
Le parti e la situazione societaria preesistente
Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. opera nel settore della gestione collettiva del risparmio, del private equity e dell’alternative asset management ed è soggetta al controllo di De Agostini S.p.A. attraverso Dea Capital S.p.A. La società gestisce, tra gli altri, il Fondo I DeA CCR II, specializzato in operazioni di ristrutturazione societaria.
Calvi Holding S.p.A. è la holding di un gruppo internazionale attivo nel settore siderurgico, in particolare nella produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio o in altre leghe metalliche realizzati su disegno del cliente. Al momento dell’operazione era inoltre attiva nella produzione e vendita di montanti per carrelli elevatori, attività successivamente ceduta nel corso del 2021.
Prima dell’operazione, Calvi era soggetta al controllo congiunto di Dea, Calfin S.p.A. e degli altri soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Chini. Tale assetto era stato acquisito nell’ambito di un’operazione valutata dall’Autorità nel gennaio 2019 e inserita in un accordo di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare.
Struttura dei diritti di voto e acquisizione del controllo esclusivo
Il patto parasociale sottoscritto nel dicembre 2018 prevedeva azioni di tipo A, attribuenti tre voti ciascuna, e azioni di tipo B, attribuenti un voto ciascuna. Dea deteneva il 26% del capitale di Calvi, interamente rappresentato da azioni di tipo A, corrispondente al 51,32% dei diritti di voto. Il restante 74% del capitale, costituito da azioni di tipo B, faceva capo a Calfin e agli altri soci della famiglia Chini e rappresentava il 48,7% dei diritti di voto.
Nonostante la maggioranza dei voti formalmente detenuta da Dea, il patto parasociale e lo statuto prevedevano una governance condivisa. Il consiglio di amministrazione era composto da sette membri, cinque designati da Calfin e dalla famiglia Chini e due da Dea, mentre alcune materie qualificate richiedevano il voto favorevole di almeno sei amministratori.
Il passaggio al controllo esclusivo si è verificato in conseguenza di una serie di “Eventi Rilevanti”, definiti nel patto parasociale. Tali eventi hanno fatto venir meno l’impegno di Dea a votare conformemente alle indicazioni di Calfin e degli altri soci della famiglia Chini. Secondo quanto rappresentato dalla società, il meccanismo aveva natura automatica e non richiedeva la conclusione di ulteriori accordi tra le parti.
Dal novembre 2019 Dea ha potuto esercitare autonomamente il diritto di voto in assemblea, anche per la nomina del consiglio di amministrazione e per le decisioni straordinarie, disponendo della maggioranza assoluta dei voti sia nell’assemblea ordinaria sia in quella straordinaria. Nel luglio 2021 il numero dei consiglieri è stato ridotto da sette a cinque e il nuovo consiglio è stato interamente designato da Dea.
Qualificazione giuridica e soglie di fatturato
L’AGCM ha qualificato l’operazione come acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. L’operazione rientrava nell’ambito di applicazione della disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni.
L’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990 risultava applicabile sulla base delle soglie vigenti ratione temporis. In particolare, per il 2018:
- il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate era superiore a 498 milioni di euro;
- il fatturato realizzato individualmente in Italia da almeno due delle imprese interessate era superiore a 30 milioni di euro.
Il gruppo De Agostini aveva realizzato nel 2018 un fatturato mondiale di circa [4-5] miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi in Italia. Calvi aveva realizzato nello stesso anno un fatturato mondiale di [100-517] milioni di euro, di cui [31-100] milioni in Italia.
Omessa comunicazione preventiva
L’operazione, realizzata alla fine del 2019, non è stata notificata preventivamente all’AGCM. L’Autorità ne ha avuto conoscenza soltanto a seguito di una richiesta di informazioni inviata il 21 dicembre 2021, alla quale Dea ha risposto il 24 gennaio 2022. La comunicazione completa, accompagnata dal formulario, è stata presentata il 3 febbraio 2022.
Dea ha sostenuto che il controllo esclusivo fosse derivato automaticamente dall’attivazione di un meccanismo negoziale già comunicato all’Autorità nel contesto dell’operazione del gennaio 2019. Secondo la società, l’assenza di una fase prodromica o di un ulteriore accordo tra le parti avrebbe impedito di individuare un momento utile per effettuare una notifica preventiva.
L’AGCM ha respinto tale tesi. Al verificarsi dell’Evento Rilevante, Dea, che conosceva integralmente il patto parasociale e le sue conseguenze, avrebbe dovuto procedere all’immediata notifica della modifica dell’assetto di controllo. L’automatismo contrattuale non escludeva quindi né l’esistenza dell’operazione né la possibilità di adempiere tempestivamente all’obbligo di comunicazione.
Elemento soggettivo della violazione
Dea ha richiamato l’articolo 3 della legge n. 689/1981, sostenendo che l’omessa comunicazione non fosse caratterizzata né da dolo né da colpa. La società ha evidenziato l’assenza di una volontà di eludere il controllo dell’Autorità, l’assenza di effetti restrittivi, la notifica spontanea dopo la richiesta di informazioni e le difficoltà economico-finanziarie e organizzative connesse anche alla pandemia da Covid-19.
L’AGCM ha escluso l’esistenza di un intento doloso diretto a sottrarre l’operazione al controllo, ma ha ritenuto sussistente la colpa. La società era infatti firmataria degli accordi del 2018 e, proprio per tale ragione, era pienamente consapevole del meccanismo che avrebbe potuto determinare il passaggio dal controllo congiunto a quello esclusivo. Il ritardo di circa due anni nella comunicazione è stato quindi considerato colpevole.
L’Autorità ha inoltre precisato che l’asserita assenza di effetti anticoncorrenziali non incide sull’accertamento dell’omessa notifica. L’articolo 19, comma 2, tutela il rispetto delle competenze preventive dell’Autorità: l’analisi e la verifica preventiva delle concentrazioni sono irrimediabilmente eluse quando l’operazione viene realizzata prima della comunicazione.
Effetti concorrenziali e valutazione sostanziale
L’AGCM ha considerato l’assenza di effetti pregiudizievoli sui mercati interessati nella valutazione della gravità dell’infrazione, richiamando il precedente provvedimento del 22 febbraio 2022 con cui non era stata avviata l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Tale circostanza non ha tuttavia escluso la violazione dell’obbligo di notifica né impedito l’irrogazione della sanzione. Secondo l’Autorità, l’obbligo preventivo opera indipendentemente dall’esito concorrenziale dell’operazione, poiché è funzionale a consentire il controllo ex ante sulle concentrazioni soggette a notifica.
Criteri di quantificazione della sanzione
Ai fini della determinazione della sanzione, l’AGCM ha applicato i criteri dell’articolo 11 della legge n. 689/1981, considerando la gravità della violazione, l’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze, la personalità dell’autore e le sue condizioni economiche.
Sono stati considerati, in particolare:
- l’assenza di effetti anticoncorrenziali dell’operazione;
- l’esclusione del dolo;
- il ritardo di circa due anni nella comunicazione;
- il fatto che l’intervento dell’Autorità, tramite richiesta di informazioni, abbia fatto emergere l’omissione;
- la collaborazione prestata da Dea e la successiva comunicazione dell’operazione;
- le condizioni economiche della società, che nel 2020 aveva realizzato un fatturato mondiale di circa [517-700] milioni di euro.
L’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990 consente l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato realizzato nell’anno precedente a quello della contestazione. Nel caso concreto, l’Autorità ha determinato la sanzione in 6.460,33 euro.
Esito e adempimenti
L’AGCM ha deliberato che la mancata comunicazione dell’acquisizione del controllo esclusivo di Calvi da parte di Dea costituisce violazione dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990 e ha irrogato a Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A. una sanzione amministrativa di 6.460,33 euro ai sensi dell’articolo 19, comma 2.
La sanzione deve essere pagata entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento. In caso di ritardo maturano interessi di mora secondo le modalità indicate nel provvedimento; per il protrarsi dell’inadempimento trova applicazione anche la maggiorazione prevista dall’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981. La società deve trasmettere all’Autorità copia della documentazione attestante il pagamento.
Il provvedimento è impugnabile davanti al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971.
Punti principali
Parti e operazione
Dea Capital Alternative Funds SGR S.p.A., società del gruppo De Agostini attiva nel private equity e nell’alternative asset management, è passata dal controllo congiunto al controllo esclusivo di Calvi Holding S.p.A., holding di un gruppo internazionale attivo nella produzione e commercializzazione di profili speciali in acciaio e altre leghe metalliche.
Modalità di acquisizione del controllo
Dea deteneva il 26% del capitale di Calvi, rappresentativo del 51,32% dei diritti di voto, ma il patto parasociale prevedeva vincoli di governance e una situazione di controllo congiunto. Il verificarsi di alcuni “Eventi Rilevanti” ha fatto venir meno automaticamente tali vincoli, consentendo a Dea, dal novembre 2019, di esercitare autonomamente i diritti di voto e di nominare il consiglio di amministrazione.
Obbligo di notifica
L’operazione costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990 ed era soggetta alla comunicazione preventiva prevista dall’articolo 16, comma 1, poiché nel 2018 il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate superava 498 milioni di euro e quello individuale nazionale di almeno due imprese superava 30 milioni di euro.
Omessa comunicazione e responsabilità
L’operazione è stata realizzata alla fine del 2019 senza notifica preventiva ed è stata comunicata soltanto il 3 febbraio 2022, dopo una richiesta di informazioni dell’AGCM. La responsabilità è stata attribuita a Dea quale acquirente del controllo esclusivo.
Valutazione della sanzione
L’AGCM ha escluso il dolo, ma ha ravvisato una colpa consistente nel ritardo di circa due anni, ritenendo che Dea conoscesse il patto parasociale e le conseguenze degli Eventi Rilevanti. L’assenza di effetti anticoncorrenziali, la collaborazione e le condizioni economiche della società hanno inciso sulla quantificazione, determinando una sanzione di 6.460,33 euro.
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