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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12246B n. 30131 del 27/04/2022

FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA-DISTRIBUZIONE CAMBRIA-ROBERTO ABATE

AGCMC12246B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda l’esecuzione delle misure imposte nel 2019 all’acquisizione da parte di Fratelli Arena del controllo esclusivo di rami d’azienda appartenenti a SMA, Distribuzione Cambria e Roberto Abate. L’AGCM ha escluso l’inottemperanza per la mancata cessione del punto vendita originariamente previsto e ha respinto la richiesta di revoca, ritenendo ancora esistente la posizione dominante nei mercati locali I_1, S_10 e S_13. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 287/1990, ha sostituito la misura originaria con la cessione di tre diversi punti vendita a soggetti terzi indipendenti, secondo condizioni e procedure approvate dall’Autorità.

Fratelli Arena/rami di azienda SMA, Distribuzione Cambria e Roberto Abate: sostituzione di una misura di cessione con la dismissione di tre punti vendita, senza accertamento di inottemperanza

Fratelli Arena – sostituzione della misura di cessione relativa ai rami d’azienda acquisiti

Il provvedimento riguarda il procedimento successivo all’autorizzazione condizionata dell’operazione C12246B, con cui Fratelli Arena S.r.l. aveva acquisito il controllo esclusivo di complessivi 52 rami d’azienda appartenenti a SMA S.p.A., Distribuzione Cambria S.r.l. e Roberto Abate S.p.A. L’AGCM ha valutato la mancata esecuzione di una cessione prescritta nel 2019, la richiesta di revoca della misura e l’eventuale sostituzione con nuove misure strutturali.

Parti e operazione originaria

Fratelli Arena è controllata dal Gruppo Arena, attivo prevalentemente nella GDO siciliana attraverso circa 180 punti vendita e aderente al Gruppo Végé. Il Gruppo Arena ha realizzato nel 2020 un fatturato di circa 890 milioni di euro, interamente nazionale.

Con il provvedimento n. 28038 del 20 dicembre 2019, l’AGCM aveva autorizzato l’operazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, subordinandola alla piena ed effettiva esecuzione di misure correttive. Tra queste figurava la cessione del controllo, di fatto e di diritto, di sei punti vendita a soggetti indipendenti dalle parti e dalle imprese collegate, dotati di adeguate risorse finanziarie e della capacità di mantenere e sviluppare l’attività su scala efficiente.

Oggetto e quadro procedurale

Fratelli Arena aveva chiesto la revoca o la revisione della misura relativa a un punto vendita, sostenendo che nuove aperture concorrenti e l’evoluzione del contesto competitivo avessero modificato sostanzialmente i mercati locali interessati. L’Autorità ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990, per verificare l’eventuale inottemperanza al provvedimento del 2019 e, contestualmente, la necessità di imporre nuove misure ai sensi dell’articolo 18, comma 3.

Nel corso dell’istruttoria sono state acquisite informazioni da Fratelli Arena, Eurospin, Lidl, MD, Penny Market e To.Cal. Distribuzione, nonché verificati i tempi di percorrenza dei punti vendita tramite Google Distance Matrix API. L’Autorità ha inoltre esaminato l’apertura, il 14 dicembre 2021, di una superette Tocal di 300 mq in Via Oliveto Scammacca 29 a Catania.

Mercati rilevanti

L’istruttoria ha confermato i mercati locali già individuati nel procedimento originario:

  • I_1: mercato locale degli ipermercati con centroide in Via Acicastello 17, Catania. Comprende ipermercati, supermercati e discount con superficie pari o superiore a 400 mq.
  • S_10: mercato locale dei supermercati con centroide in Via Messina 625/627, Catania.
  • S_13: mercato locale dei supermercati con centroide in Via Morgioni 47, San Gregorio di Catania.

I mercati dei supermercati comprendono supermercati, superette, ipermercati e discount, vale a dire tutti i punti vendita con superficie pari o superiore a 100 mq. L’estensione geografica è delimitata da un’isocrona di 15 minuti di guida intorno al punto vendita considerato.

La nuova superette Tocal è risultata esterna a I_1, poiché le superette non rientrano nel mercato degli ipermercati, ed esterna a S_13, poiché collocata a 18 minuti dal relativo centroide. Essa rileva invece in S_10, trovandosi a 11 minuti dal centroide.

Effetti dell’operazione originaria

Nel procedimento del 2019 l’operazione era stata ritenuta idonea a creare una posizione dominante di Fratelli Arena nei tre mercati locali:

  • in I_1, la quota post merger era pari al 45-50%, con un incremento del 20-25%, a fronte del 10-15% di Eurospin; il diversion ratio verso altri punti vendita dell’acquirente era pari al 36%;
  • in S_10, la quota post merger era pari al 35-40%, con un incremento del 10-15% e un diversion ratio del 29%; i principali concorrenti erano Eurospin, NEW FDM, Lidl e Coop;
  • in S_13, la quota post merger era pari al 30-35%, con un incremento del 10-15% e un diversion ratio del 32%; i principali concorrenti erano Eurospin e Coop.

Le precedenti cessioni imposte per affrontare le criticità in altri mercati erano state considerate non sufficienti a eliminare i rischi concorrenziali in I_1, S_10 e S_13. Per tale ragione era stata prescritta anche la cessione del punto vendita oggetto della richiesta di revoca.

Evoluzione del contesto competitivo

L’Autorità ha considerato sia i punti vendita già operativi sia le aperture concorrenti confermate entro il 31 dicembre 2022. Delle dodici aperture prospettate da Fratelli Arena, soltanto sette sono state confermate dagli operatori interessati e cinque di esse erano esterne alle isocrone rilevanti.

A fine 2022, tenendo conto delle nuove aperture, la situazione stimata era la seguente:

  • I_1: quota di Fratelli Arena pari al 40-45% e diversion ratio del 24%; Eurospin risultava il primo concorrente con il 10-15%, seguito da Lidl con il 5-10%.
  • S_10: quota di Fratelli Arena pari al 30-35% e diversion ratio del 22%; Eurospin risultava al 15-20%, NEW FDM e Lidl al 5-10%.
  • S_13: quota di Fratelli Arena pari al 30-35% e diversion ratio del 26%; Eurospin e Coop risultavano ciascuno al 10-15%, mentre NEW FDM era al 5-10%.

L’Autorità ha ritenuto che tali evoluzioni avessero prodotto una riduzione moderata delle quote e dei diversion ratio, ma non una modifica sufficiente dell’assetto competitivo. Fratelli Arena restava il primo operatore in tutti i mercati, con una quota almeno doppia rispetto al principale concorrente e, in I_1, superiore al triplo.

Valutazione degli elementi dedotti dalla Parte

L’Autorità ha escluso che la crescita dell’e-commerce avesse eliminato la posizione dominante, rilevando che la spesa online restava limitata nel settore e nell’area geografica interessata e che Fratelli Arena era tra i pochi operatori a offrire il servizio.

Neppure la possibile uscita di Coop dalla Sicilia è stata ritenuta decisiva, in ragione delle quote contenute di Coop nelle tre isocrone. Un’eventuale cessione dei relativi punti vendita avrebbe potuto rafforzare moderatamente un concorrente, senza mettere in discussione la posizione di Fratelli Arena.

La survey Nielsen prodotta dalla Parte non ha fornito elementi idonei a modificare l’analisi. Secondo l’Autorità, essa confermava i trend già rilevati nel 2019, inclusa la sostituibilità dei discount, già ricompresi nel mercato del prodotto, la limitata propensione dei consumatori a spostarsi e la forza dell’insegna Fratelli Arena nel territorio catanese.

Mancata revoca e assenza di inottemperanza

L’AGCM ha respinto la richiesta di revoca della misura originaria. Le condizioni concorrenziali non erano infatti mutate in misura tale da far venir meno la posizione dominante o il rischio di una riduzione sostanziale e durevole della concorrenza.

Al tempo stesso, l’Autorità ha ritenuto che la mancata cessione del punto vendita originariamente prescritto non fosse imputabile alla Parte e non integrasse una violazione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990. Sono stati considerati, tra gli altri elementi, l’emergenza pandemica, le modifiche intervenute nel mercato, le proroghe concesse e il procedimento avviato dall’Autorità sulla richiesta di revisione.

Misure sostitutive

Pur negando la revoca, l’AGCM ha ritenuto idonea, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 287/1990, la sostituzione della misura originaria con la cessione di tre diversi punti vendita, i cui indirizzi sono omessi nella versione pubblica del provvedimento.

Nello scenario di fine 2022, le dismissioni avrebbero prodotto i seguenti risultati:

  • I_1: quota di Fratelli Arena del 35-40% e diversion ratio del 19%;
  • S_10: quota del 30-35% e diversion ratio del 17%;
  • S_13: quota del 30-35% e diversion ratio del 24%.

La riduzione delle quote era considerata moderata, pari a circa 1-2 punti percentuali per isocrona, mentre la diminuzione del diversion ratio era ritenuta significativa. In I_1 e S_10 il diversion ratio scendeva sotto la soglia del 20% utilizzata dall’Autorità in precedenti operazioni della GDO. In S_13 il valore del 24% risultava comunque inferiore al 29% che l’Autorità aveva ritenuto sufficiente, nello specifico contesto di quel mercato, per eliminare le preoccupazioni concorrenziali.

Condizioni di esecuzione

Fratelli Arena deve cedere i tre punti vendita entro il termine omesso nella versione pubblica del provvedimento a uno o più soggetti terzi indipendenti, attivi nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non.

Gli acquirenti devono:

  • essere indipendenti, anche commercialmente, da Fratelli Arena, dalle imprese collegate e dai soggetti al vertice della catena di controllo;
  • possedere mezzi finanziari, incentivo e capacità per mantenere e sviluppare l’attività su scala dimensionale efficiente;
  • essere preferibilmente primari operatori nazionali e, comunque, già attivi nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non;
  • non determinare nuovi problemi concorrenziali né rischiare di ritardare l’attuazione delle misure.

Gli accordi di trasferimento devono essere sottoposti all’AGCM per l’approvazione dell’identità del cessionario e degli accordi almeno una settimana prima dei termini applicabili. In caso di mancata individuazione degli acquirenti entro il termine stabilito, Fratelli Arena deve attivare il meccanismo di vendita alternativo previsto, individuando gli acquirenti secondo le modalità fissate dall’Autorità e conferendo un mandato irrevocabile a un soggetto indipendente e qualificato.

La Parte, o il soggetto incaricato della cessione, deve fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie per valutare il valore e la capacità commerciale dei punti vendita. Fino alla piena efficacia delle cessioni, Fratelli Arena deve preservarne l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività secondo buona pratica commerciale.

Sono inoltre previsti obblighi di relazione iniziale e finale all’Autorità, con descrizione dettagliata dei rami d’azienda trasferiti e comunicazione tempestiva di ogni evento suscettibile di incidere sull’attuazione delle misure.

Esito

L’AGCM ha deliberato che la mancata cessione del punto vendita originario non costituisce inottemperanza ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990; ha respinto l’istanza di revoca; e ha imposto, in sostituzione della misura originaria, la cessione dei tre punti vendita alternativi ai sensi dell’articolo 18, comma 3.

L’esito è quindi una sostituzione di misure strutturali, non un’autorizzazione senza condizioni né un divieto. Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione, oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Punti principali

Operazione originaria e misura del 2019

Nel 2019 Fratelli Arena ha acquisito il controllo esclusivo di 33 rami d’azienda condotti da SMA, 8 rami d’azienda condotti da Distribuzione Cambria e 11 rami d’azienda condotti da Roberto Abate. L’AGCM aveva autorizzato l’operazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, subordinandola a misure strutturali, tra cui la cessione di sei punti vendita e, per il punto vendita oggetto del presente procedimento, la cessione a un acquirente indipendente.

Procedimento per possibile inottemperanza

L’AGCM ha avviato il procedimento ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990 per verificare se la mancata cessione del punto vendita originario integrasse un’inottemperanza e se fosse necessario imporre nuove misure ai sensi dell’articolo 18, comma 3. L’Autorità ha concluso che la condotta non era imputabile alla Parte e non costituiva inottemperanza.

Mercati locali interessati

L’analisi ha riguardato tre mercati locali delimitati da isocrone di 15 minuti: il mercato degli ipermercati con centroide in Via Acicastello 17 a Catania (I_1), comprendente punti vendita di almeno 400 mq; il mercato dei supermercati con centroide in Via Messina 625/627 a Catania (S_10); e il mercato dei supermercati con centroide in Via Morgioni 47 a San Gregorio di Catania (S_13). I mercati dei supermercati comprendono punti vendita da 100 mq in su, inclusi supermercati, superette, ipermercati e discount.

Persistenza della posizione dominante

Nonostante nuove aperture concorrenti, Fratelli Arena è rimasta il primo operatore nei tre mercati. A fine 2022 la quota stimata era pari al 40-45% in I_1, al 30-35% in S_10 e al 30-35% in S_13. I diversion ratio risultavano rispettivamente del 24%, 22% e 26%, mantenendosi sopra i livelli di attenzione considerati dall’Autorità.

Nuove misure sostitutive

La revoca della misura originaria è stata respinta, ma l’AGCM ha ritenuto idonea la proposta di dismissione di tre diversi punti vendita. La cessione riduce le quote di mercato e, soprattutto, il diversion ratio, portandolo al 19% in I_1, al 17% in S_10 e al 24% in S_13.

Condizioni di attuazione

I tre punti vendita devono essere ceduti entro il termine fissato nel provvedimento a uno o più soggetti terzi indipendenti, attivi nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non. Gli acquirenti devono disporre di mezzi finanziari, incentivo e capacità di mantenere e sviluppare l’attività; gli accordi devono essere sottoposti all’AGCM almeno una settimana prima dei termini applicabili. Sono inoltre previsti un meccanismo di vendita tramite mandato irrevocabile in caso di mancata individuazione degli acquirenti, obblighi informativi e di preservazione dell’operatività e competitività dei punti vendita.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllogdomercato rilevantemisure correttive

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