Sentenza del 02/12/2021 n. 37968 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA e accessori per l'anno 2006 basato su PVC della Polizia Tributaria. L'Ufficio contestava: 1) che le sostituzioni di apparecchiature effettuate in garanzia dovevano essere documentate per superare la presunzione di cessione gratuita ai fini IVA (D.P.R. n. 441/1997, art. 1) e, non essendo documentate, dovevano essere considerate cessioni imponibili; 2) che cessioni formalmente non imponibili a una società sammarinese fossero in realtà dirette a una società italiana (Assotech s.r.l.) e quindi imponibili. In primo grado la CTP di Modena rigettò il ricorso sulla sostanza ma annullò le sanzioni in parte; la CTR accolse l'appello dell'Ufficio e dichiarò legittima l'intera pretesa fiscale. In Cassazione il contribuente deduceva vari motivi procedurali e di merito. Nel corso del giudizio di cassazione la contribuente definì la lite ai sensi del D.L. n. 119/2018, art. 6 (versando le rate), chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per mancato perfezionamento della procedura di definizione (non risultano notificati dinieghi né istanza di trattazione entro il 31.12.2020). Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; le spese di giudizio sono compensate. La Corte ha inoltre rilevato che non sussistono i presupposti per imporre il c.d. "doppio contributo unificato" al ricorrente, in quanto la misura sanzionatoria del raddoppio è riservata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1
Predisposizione di una presunzione di cessione per mancanza di documentazione: per considerare non imponibile la sostituzione in garanzia è necessaria documentazione idonea a vincere la presunzione di cessione gratuita
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Richiamate nei motivi di cassazione come norme di rito/processuali relative alla materia contenziosa tributaria; la Corte non si è pronunciata sul loro merito perché il giudizio è stato estinto
art. 2697 c.c.
Norma sul trasferimento dell'onere della prova; richiamata dal ricorrente per contestare l'interpretazione dell'onere probatorio adottata in giudizio di merito
D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 10, 12, 13
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. ... Se entro tale data il contribuente deposita ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ... 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente....
Regime speciale per la definizione delle controversie fiscali: prevede sospensione del processo se il contribuente deposita domanda e versamento; se poi non si procede alla trattazione entro i termini previsti il processo va dichiarato estinto. Nel caso di specie la mancata notifica di un diniego e l'assenza di istanza di trattazione hanno determinato l'estinzione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato e sulle ipotesi di raddoppio; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il raddoppio ha natura sanzionatoria ed è limitato ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Cass. n. 23175 del 2015
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio dovuta a definizione della lite
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018 è necessario depositare presso l'organo giurisdizionale la domanda di definizione e la prova del versamento (o della prima rata) entro i termini indicati; in caso contrario il processo può essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione comporta generalmente l'estinzione del processo senza decisione di merito: le questioni sostanziali (es. qualificazione IVA di operazioni) restano quindi prive di pronuncia definitiva.
- Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione; tuttavia le spese di giudizio possono essere compensate dal giudice.
- Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale di carattere sanzionatorio e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende automaticamente alle ipotesi di estinzione per definizione della lite.
- Sulle contestazioni di IVA relative a cessioni in garanzia grava per il contribuente l'onere di produrre documentazione idonea a superare la presunzione di cessione gratuita prevista dalla normativa fiscale; tuttavia in assenza di pronuncia di merito (per estinzione) non si stabilisce la fondatezza o meno di tale onere nel caso concreto.
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