Sentenza n. 1121/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Occupazione d’urgenza e successiva occupazione senza decreto di esproprio di terreni destinati alla realizzazione di un parco urbano
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno riassunto davanti al TAR, a seguito delle pronunce del giudice ordinario e della Corte d’appello che avevano declinato parzialmente la giurisdizione, le domande relative all’occupazione di terreni di loro proprietà da parte del Comune. Hanno dedotto, quanto alla porzione di 3.291 mq individuata nel mappale 255, l’illegittimità dell’occupazione per mancata emanazione del decreto di esproprio entro il termine quinquennale decorrente dalla dichiarazione di pubblica utilità, chiedendo l’accertamento dell’occupazione illegittima, l’indennizzo per il periodo di occupazione legittima e il risarcimento dei danni per la perdita del possesso e della proprietà. Hanno inoltre chiesto il ristoro dei danni relativi alla porzione residua di circa 6.091 mq, asseritamente interclusa e resa inutilizzabile dalla realizzazione del parco e dalla recinzione, nonché il risarcimento per occupazione temporanea senza titolo e per danni non patrimoniali. I ricorrenti hanno sostenuto che la domanda risarcitoria implicasse una rinuncia abdicativa alla proprietà e consentisse la liquidazione per equivalente. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità di alcune domande e chiesto il rigetto. Il TAR ha riunito i due ricorsi connessi e ha respinto l’istanza istruttoria, ritenendo completa la consulenza tecnica espletata nel giudizio civile.
La decisione
Il TAR ha accolto i ricorsi soltanto quanto alla domanda di accertamento dell’illegittima occupazione del mappale 255, rilevando che il Comune non aveva emanato il decreto di esproprio entro il quinquennio previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità; l’art. 13, comma 4, d.P.R. 327/2001 è stato ritenuto applicabile anche al procedimento in esame ai sensi dell’art. 57, comma 1, del medesimo decreto. La domanda relativa al mappale 251 proposta nel ricorso n. 682/2022 è stata dichiarata inammissibile perché estranea all’oggetto della riassunzione, limitata dalla pronuncia del giudice ordinario alla porzione di 3.291 mq del mappale 255. È stata inoltre respinta la richiesta di risarcimento per equivalente della perdita della proprietà del mappale 255: secondo il TAR, l’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 attribuisce all’amministrazione il potere di scegliere tra restituzione e acquisizione del bene, mentre il privato non può determinare unilateralmente il trasferimento della proprietà mediante una rinuncia abdicativa implicita nella domanda risarcitoria. Anche la domanda di ristoro per il periodo di occupazione è stata dichiarata allo stato inammissibile e comunque respinta, poiché, in assenza di una determinazione dell’amministrazione sull’esercizio del potere di acquisizione ex art. 42-bis, non possono essere definite le conseguenti pretese indennitarie e risarcitorie. Quanto al ricorso n. 607/2025, il primo motivo è stato ritenuto privo di una reale doglianza; le censure sull’interclusione del mappale 251 sono state respinte perché la consulenza tecnica aveva escluso l’interclusione assoluta e aveva accertato l’esistenza di un accesso diretto alla pubblica via, sebbene difficoltoso e condizionato dalla conformazione naturale, impervia e fortemente acclive del terreno. Non è stata provata l’esistenza di un precedente accesso più agevole che sarebbe stato eliminato dall’opera pubblica. Di conseguenza sono state respinte anche le domande risarcitorie per perdita del godimento e deprezzamento della porzione residua. Il TAR ha precisato che l’occupazione illegittima del mappale 255 costituisce un illecito permanente, suscettibile di produrre un danno crescente sino alla regolarizzazione giuridica della situazione o alla restituzione del bene, restando salva la possibilità del Comune di esercitare d’ufficio il potere di acquisizione ex art. 42-bis. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, d.P.R. 327/2001
Il termine quinquennale previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità per l’emanazione del decreto di esproprio era applicabile al procedimento e la sua inosservanza ha determinato l’illegittimità dell’occupazione successiva.
art. 57, comma 1, d.P.R. 327/2001
La disposizione è stata richiamata quale base dell’applicabilità dell’art. 13, comma 4, d.P.R. 327/2001 al procedimento esaminato.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
In caso di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, l’amministrazione conserva il potere autoritativo di scegliere, previa ponderazione degli interessi, tra restituzione e acquisizione del bene; le pretese patrimoniali connesse devono essere esaminate dopo la definizione del regime proprietario.
art. 133, comma 1, lettera g), c.p.a.
È stato richiamato dalle pronunce del giudice ordinario quale fondamento della giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative a comportamenti riconducibili all’esercizio del potere espropriativo.
art. 2043 c.c.
Invocato dai ricorrenti quale fondamento della responsabilità aquiliana per l’occupazione e l’asserita interclusione; il TAR non ha riconosciuto il danno richiesto per le ragioni inerenti all’art. 42-bis e all’assenza di prova dell’interclusione causata dall’opera.
art. 2058, comma 2, c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere il risarcimento in forma specifica, ma non applicato dal TAR in quanto non è stata dimostrata l’interclusione imputabile all’amministrazione.
Massime di principio
- Quando una dichiarazione di pubblica utilità stabilisce un termine per l’emanazione del decreto di esproprio e il decreto non viene adottato entro tale termine, l’occupazione del bene dopo la scadenza è illegittima; nel regime del d.P.R. 327/2001 trova applicazione il termine previsto dall’art. 13, comma 4, anche per i procedimenti soggetti alla disciplina transitoria dell’art. 57, comma 1.
- In presenza di un bene privato utilizzato per scopi di interesse pubblico senza un valido titolo ablatorio, la domanda risarcitoria del proprietario non può produrre da sola il trasferimento della proprietà all’amministrazione mediante una pretesa rinuncia abdicativa. Il trasferimento può derivare soltanto da un provvedimento amministrativo di esproprio o di acquisizione, oppure da un accordo tra le parti.
- Prima di definire le pretese indennitarie e risarcitorie connesse all’occupazione senza titolo, occorre che l’amministrazione eserciti o escluda l’esercizio del potere di acquisizione previsto dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, poiché la liquidazione dipende dalla previa definizione del regime proprietario del bene.
- L’occupazione illegittima di un bene privato destinato alla realizzazione di un’opera pubblica costituisce un illecito permanente e può determinare un danno progressivo sino alla regolarizzazione della situazione giuridica o alla restituzione del bene; l’amministrazione conserva la facoltà di attivare d’ufficio il procedimento di acquisizione ex art. 42-bis.
- L’asserita interclusione di una porzione residua di terreno non è imputabile all’amministrazione quando l’impossibilità o la difficoltà di accesso dipende dalle caratteristiche naturali del fondo e non è provato che l’opera pubblica abbia soppresso un precedente accesso effettivo e più agevole.
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