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Sentenza

Sentenza del 12/04/2016 n. 477 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Imposta diregistro - acquisto prima casa - trasferimento residenza - nota II bis art. 1Tariffa I allegata al d.P.R. 131/86 - termine breve - 18 mesi dall'atto dicompravendita - non si applica - termine lungo - 3 anni - art. 76 d.P.R. 131/86- si applica - mancato termine dei lavori di ristrutturazione o completamento -rileva - impedimento oggettivo - è tale - recupero credito d'imposta - art. 7L. 448/98 - recupero imposta sostitutiva - art. 15 d.P.R. 601/73 - nonconsegue. Ai finidella concessione dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", ai sensidella nota II bis art. 1 Tariffa allegata al d.P.R. 131/86, è previsto chel'acquirente trasferisca la propria residenza nell'immobile entro il termine didiciotto mesi dalla registrazione del contratto di compravendita (cd. terminebreve) ovvero entro i tre anni dal momento della registrazione dell'attonotarile (cd. termine lungo). Il mancato termine dei lavori di ristrutturazioneo di completamento entro il termine di diciotto mesi configura impedimentooggettivo al trasferimento della residenza presso l'immobile. Qualora i lavoriproseguano per un ulteriore periodo, comunque non ostativo al trasferimentodella residenza entro il termine lungo di tre anni, l'agevolazione concessa nonpuò essere revocata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di revoca o di recupero delle agevolazioni prima casa deve essere esclusa quando il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dipende da lavori di ristrutturazione o completamento non ultimati e il contribuente trasferisce comunque la residenza entro il termine lungo di tre anni dalla registrazione dell'atto. Nel caso descritto, non conseguono né il recupero del credito d'imposta né quello dell'imposta sostitutiva.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il mancato trasferimento della residenza nell'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa entro diciotto mesi dalla registrazione dell'atto. Il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione o di ultimazione dell'immobile entro tale termine è stato considerato un impedimento oggettivo. Poiché i lavori sono proseguiti senza impedire il trasferimento della residenza entro il termine massimo di tre anni previsto per l'accertamento della decadenza, l'agevolazione non può essere revocata. Il testo richiama anche il recupero del credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 448/1998 e dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 601/1973, precisando che tale recupero non consegue.

Norme richiamate

  • Nota II-bis, art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    L'acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro diciotto mesi dalla registrazione dell'atto.

    Il termine di diciotto mesi costituisce il termine ordinario per il trasferimento della residenza ai fini dell'agevolazione prima casa, ma il mancato rispetto può essere giustificato da un impedimento oggettivo, quale l'indisponibilità dell'immobile per lavori di ristrutturazione o completamento.

  • Art. 76 del d.P.R. n. 131/1986

    Il termine triennale rappresenta il limite temporale entro il quale l'Amministrazione può procedere al recupero delle maggiori imposte in caso di decadenza dall'agevolazione; nel ragionamento riportato è anche individuato come termine lungo entro cui può essere trasferita la residenza senza revoca dell'agevolazione.

  • Art. 7 della legge n. 448/1998

    Disciplina il credito d'imposta spettante in caso di riacquisto della prima casa; nel caso descritto non ne consegue il recupero, poiché non si verifica la decadenza dall'agevolazione.

  • Art. 15 del d.P.R. n. 601/1973

    Prevede il regime dell'imposta sostitutiva per determinate operazioni di finanziamento; secondo il testo, il relativo recupero non consegue in assenza di decadenza dall'agevolazione prima casa.

Massime di principio

  • Il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi non determina automaticamente la decadenza dall'agevolazione se l'immobile è oggettivamente inutilizzabile perché ancora interessato da lavori di ristrutturazione o completamento.
  • L'impedimento deve essere oggettivo, concreto e documentabile; non è sufficiente una mera difficoltà personale o una scelta organizzativa del contribuente.
  • Se i lavori proseguono, il contribuente deve trasferire la residenza entro il termine lungo di tre anni indicato nel testo; il rispetto di tale termine può impedire la revoca dell'agevolazione.
  • È opportuno conservare permessi edilizi, fatture, contratti d'appalto, verbali di cantiere e ogni documento idoneo a dimostrare sia l'effettiva esecuzione dei lavori sia l'impossibilità di abitare l'immobile entro i diciotto mesi.
  • La mancata decadenza dall'agevolazione principale comporta, secondo il testo, anche l'assenza del recupero del credito d'imposta e dell'imposta sostitutiva collegati.

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