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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32449/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo, poiché la Corte d'appello si era conformata al consolidato orientamento di legittimità sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p. La decisione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Roma, formulando un unico motivo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti accertati. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 474 c.p., rilevando che la detenzione per la vendita di prodotti recanti un marchio contraffatto integra il delitto anche quando la contraffazione sia eventualmente grossolana. Secondo la decisione, la norma tutela principalmente e direttamente la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, e non soltanto la libera determinazione dell'acquirente.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto

    La detenzione per la vendita di prodotti recanti un marchio contraffatto integra il delitto previsto dalla norma anche in presenza di una contraffazione grossolana, poiché la tutela riguarda principalmente la fede pubblica e l'affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, oltre alla tutela del titolare del marchio.

Massime di principio

  • La detenzione per la vendita di prodotti recanti un marchio contraffatto integra il delitto previsto dall'art. 474 c.p. anche quando la contraffazione sia grossolana.
  • Il delitto di cui all'art. 474 c.p. tutela principalmente e direttamente la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, e non esclusivamente la libera determinazione dell'acquirente.
  • Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p., la contraffazione grossolana del marchio non esclude la rilevanza penale della condotta.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale

Testo integrale

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