Cassazione Penale, Sentenza n. 9225/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestati in concorso ai capi 25) e 27). Le censure riguardano in particolare la identificazione del D'AMORA quale autore delle cessioni: si contesta la motivazione ritenuta carente perché avrebbe fatto riferimento a una informativa dell'08/07/2020 che non documenterebbe un controllo in quella data (ma solo del 07/08/2020), la valutazione meramente probabilistica sui tempi di percorrenza tra Mugnano e Scampia, l'eccessivo richiamo alla riservatezza per giustificare la mancata verbalizzazione di operazioni, e l'assunto che abbia invertito l'onere della prova scaricandolo sulla difesa. Quanto al secondo episodio, si evidenzia che l'autovettura del D'AMORA era solo monitorata e che a essere fermato e arrestato fu il DI MEO, non il conducente della vettura, per cui si contesta la identificazione del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui il controllo di legittimità non consente di riesaminare il materiale probatorio e rinnovare le valutazioni di merito sul 'peso' degli indizi, ma solo di verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che ha fondato l'identificazione del D'AMORA su un compendio di elementi (collegamento delle utenze telefoniche, osservazioni e servizi di o.c.p., corrispondenze di sms, analogie con precedenti controlli sulla stessa Fiat Panda), e ha considerato giustificata la mancata verbalizzazione di taluni accertamenti per esigenze di riservatezza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; non è stata disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Massima giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone)
Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438
Principio secondo cui in sede di ricorso per cassazione non è consentito riesaminare gli elementi materiali e fattuali né il peso degli indizi; il controllo è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e all'assenza di illogicità manifeste nella motivazione
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi da eseguire quando il provvedimento non determina la rimessione in libertà dell'imputato; obblighi della cancelleria a seguito della decisione
Riferimento ad adempimenti (art. 9)
Richiamo formale finale per gli adempimenti di cancelleria; nel testo non è specificato il riferimento completo, ma indica l'atto amministrativo di trasmissione previsto
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica di illogicità, contraddizione o carenza assoluta di motivazione; non è luogo per rinnovare le valutazioni di merito sugli elementi probatori
- Per l'identificazione attraverso elementi indiziari (utenze telefoniche, osservazioni su veicoli, sms e comportamenti coerenti) è sufficiente un compendio motivato di indizi convergenti; la loro valutazione rimane competenza del giudice di merito
- La mancata verbalizzazione o documentazione dettagliata di singole operazioni può essere giustificata da esigenze di riservatezza investigative, purché il giudice fornisca una motivazione plausibile che giustifichi tale carenza
- La difesa che contesta l'identificazione deve proporre censure specifiche e puntuali tali da evidenziare illogicità o lacune decisive nella motivazione; censure meramente rivisionali o ricostruzioni alternative dei fatti sono generalmente inammissibili
- La mera circostanza che solo uno dei soggetti coinvolti sia stato fermato o arrestato non esclude in sé la responsabilità di altri soggetti se sussistono elementi che collegano questi ultimi all'attività delittuosa
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