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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37605/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi non erano specifici perché non si confrontavano con le ragioni della decisione impugnata, limitandosi a reiterare doglianze già esaminate e rigettate dalla Corte d'appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta da operazioni dolose. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità, contestando in particolare la sussistenza del nesso causale tra le operazioni addebitate e il fallimento dichiarato; 2) vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante contestata e alla valutazione della rilevanza della relazione redatta dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 l. fall.; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili per difetto di specificità, essendo una mera riproposizione delle censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità quando l'impugnazione non è correlata alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

  • art. 33 l. fall.

    Richiamato in relazione alla relazione del curatore fallimentare, la cui rilevanza probatoria era stata contestata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono meramente ripetitivi delle censure già formulate in appello e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il difetto di specificità del motivo ricorrente si desume dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.
  • In tema di bancarotta da operazioni dolose, la censura sulla responsabilità deve misurarsi con l'accertamento del nesso causale tra le operazioni contestate e il dissesto, ma tale profilo non può essere riesaminato in cassazione se dedotto in modo generico e reiterativo.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

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