Cassazione Penale, Sentenza n. 7204/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto su due motivi: 1) violazione dell'art.601, comma 5, cod.proc.pen. per mancato rispetto del termine dilatorio di quaranta giorni per la notifica del decreto di citazione in appello (notifica al difensore 28/04/2023 e all'imputato 03/05/2023 per udienza fissata il 31/05/2023); 2) violazione di norme processuali e di diritto penale in relazione alla corretta formalizzazione degli atti degli operanti (presunta mancanza o dubbio sull'avvertimento di cui all'art.114 disp.att. cod.proc.pen. e incoerenze documentali tra verbali, oltre a sottoscrizione anteriore del verbale di ritiro patente rispetto a quello di accertamenti urgenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, annullando la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila per violazione del termine dilatorio di cui all'art.601 cod.proc.pen.; il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Perugia perché provveda alla rinnovazione della citazione e alla celebrazione del giudizio nel rispetto del termine dilatorio; la Corte ha quindi disposto la ripetizione del procedimento di appello nella forma procedurale corretta.
Norme richiamate
art.187, commi 2, 2bis e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma sostanziale che punisce il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di ebbrezza; nella fattispecie ha costituito il capo di imputazione e la base della condanna di primo e secondo grado.
art.601, commi 3 e 5, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per la vocatio in iudicium in appello (termine dilatorio portato a quaranta giorni): il mancato rispetto del termine integra una nullità rilevabile se tempestivamente dedotta e può condurre all'annullamento della sentenza di secondo grado.
art.114 disp.att. cod. proc. pen.
Regola l'avvertimento all'indagato circa il diritto di farsi assistere da un avvocato; la Corte territoriale ha ritenuto che l'avviso risultasse dal verbale o che, in caso di rifiuto precedente dell'accertamento, l'avvertimento non fosse determinante.
art.23bis del d.l. n.137/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.176/2020)
Norma emergenziale che disciplina modalità 'cartolari'/camerali per l'appello; la Corte ha precisato che tale disciplina non modifica i requisiti sostanziali dell'art.601 cod.proc.pen., che restano applicabili.
art.131bis cod. pen.
Riguarda benefici penitenziari/attenuanti e composizione della pena; la Corte d'appello ha ritenuto inapplicabile il beneficio per l'oggettiva gravità del fatto.
art.180 e art.181 cod. proc. pen.
Indicano i termini/processo per dedurre nullità: art.180 (eccezione da fare prima della deliberazione della sentenza di secondo grado), art.181 (eccezione immediata dopo l'accertamento della costituzione delle parti). La Corte ha rilevato che la difesa ha tempestivamente eccepito la nullità nei termini previsti.
art.34, comma 1, lett.g), n.3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 e art.6 del d.l. 31/10/2022, n.162
Richiamate in relazione alla modificazione del testo dell'art.601 e alla decorrenza dell'applicazione delle nuove regole (applicabilità dal 30/12/2022).
artt. 624, lett.c) e 175 disp.att. cod. proc. pen.
Norme procedurali usate per individuare la Corte a cui trasmettere gli atti (designazione della Corte d'Appello di Perugia per la rinnovazione della citazione).
Massime di principio
- Il mancato rispetto del termine dilatorio per la notifica del decreto di citazione in appello previsto dall'art.601 cod.proc.pen. può costituire una nullità tale da determinare l'annullamento della sentenza di secondo grado se la difesa la eccepisce tempestivamente.
- La procedura emergenziale 'cartolare' introdotta dall'art.23bis non esonera dall'osservanza dei requisiti sostanziali dell'art.601: la vocatio in iudicium e i termini di notifica restano rilevanti anche nei procedimenti camerali.
- La difesa deve controllare e tempestivamente contestare le irregolarità formali nelle notifiche e nei decreti di citazione; la mancata eccezione nei termini previsti può comportare la sanatoria della nullità.
- Quando la Cassazione accerta una nullità di forma che incide sul diritto di difesa (es. termine dilatorio non rispettato), essa può annullare la sentenza e disporre la rinnovazione della citazione e la celebrazione del giudizio dinanzi a diversa Corte d'appello.
- Per questioni relative alla documentazione degli accertamenti (avvertimenti, firma dei verbali, incongruenze tra atti), è importante far valere immediatamente le doglianze in grado di incidere sulla regolarità del procedimento e sull'utilizzabilità degli atti probatori.
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