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Sentenza

Sentenza n. 3403/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento della determinazione n. 556 del 5 agosto 2025, comunicata con nota prot. gen. N. 2025-0024633 del 6 agosto 2025, avente a oggetto “Esame e approvazione del Conto Finale, dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 comma 2 DPR 207/2010 e s.m.i., del Quadro Economico a collaudo relativi all'intervento inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei fabbricati, di proprietà di Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio mediante i meccanismi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020” riferita al Lotto 4 (CIG 9239964382); per quanto e nei limiti qui di interesse, della proposta del RUP del 1° agosto 2025, di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di cui sopra, con cui il responsabile del procedimento ha proposto di ammettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dell’intervento oggetto del Lotto 4; per quanto e nei limiti qui di interesse, della nota prot. gen. N. 2025-0022509 del 22 luglio 2025, di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di cui sopra, con cui il collaudatore ha trasmesso al RUP, ai sensi dell’art. 233, comma 3, e dell’art. 234 DPR 207/2010 e s.m.i. la documentazione inerente alla conclusione delle operazioni di Collaudo Tecnico-Amministrativo e, in particolare, la relazione riservata, ai sensi dell’art. 234, comma 1, lett. d), DPR 207/2010 e s.m.i., di rigetto delle riserve apposte dall’esecutore nel certificato di collaudo; per quanto e nei limiti qui di interesse, della nota prot. gen. N. 2025-0024736 del 7 agosto 2025, con cui veniva richiesta l’escussione della garanzia definitiva; di tutti gli eventuali ulteriori atti e/o provvedimenti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché sconosciuti, comunque lesivi per la ricorrente;

Giustizia amministrativa202503767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di approvazione del conto finale e ammissione del certificato di collaudo, con autorizzazione all'escussione della garanzia definitiva, relativa all'esecuzione del lotto 4

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aggiudicataria ha impugnato la determinazione con cui l'ALER ha approvato la contabilità finale e le risultanze del collaudo tecnico-amministrativo, nonché autorizzato il recupero di un credito mediante escussione della garanzia definitiva, insieme agli atti presupposti relativi alla proposta del RUP e alla relazione riservata del collaudatore. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.m. n. 49/2018, degli artt. 200, 201, 233 e 234 del d.P.R. n. 207/2010 e delle pertinenti clausole del capitolato, in relazione alla tenuta e al perfezionamento degli atti contabili, alla formazione del conto finale, al collaudo e al rigetto delle riserve. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 7 e seguenti della l. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti, manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di proporzionalità. L'ALER ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare dell'ALER e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La contestazione delle risultanze del collaudo riguarda la fase esecutiva del contratto d'appalto, caratterizzata dall'assenza di poteri autoritativi e dalla natura paritetica del rapporto; essa concerne quindi diritti soggettivi e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La stessa conclusione vale per la controversia sull'escussione della garanzia definitiva o della polizza fideiussoria, poiché la domanda diretta a contestare la debenza dell'importo e a ottenere la manleva attiene al rapporto privatistico di garanzia e all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, entro il termine previsto dalla norma, con conservazione degli effetti processuali secondo le relative condizioni.

  • art. 234, comma 2, d.P.R. 207/2010

    È richiamato quale base normativa dell'ammissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, ma la controversia sulla relativa attività è stata ricondotta alla fase esecutiva privatistica del contratto.

  • art. 233, comma 3, d.P.R. 207/2010

    È richiamato con riferimento alla trasmissione della documentazione inerente alla conclusione delle operazioni di collaudo.

  • art. 200 d.P.R. 207/2010

    È invocato dalla ricorrente in relazione al procedimento di perfezionamento del conto finale, senza che il TAR ne esamini il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 201 d.P.R. 207/2010

    È invocato dalla ricorrente in relazione al conto finale dell'appalto, ma non viene scrutinato nel merito per il difetto di giurisdizione amministrativa.

  • art. 14 d.m. n. 49/2018

    È invocato in relazione alla tenuta degli atti contabili da parte della direzione dei lavori, ma la relativa censura non è esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Le controversie relative alle risultanze del collaudo di opere pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il collaudo si colloca nella fase esecutiva del contratto d'appalto, priva di esercizio di poteri autoritativi e caratterizzata da un rapporto paritetico disciplinato dal diritto privato.
  • Le controversie concernenti l'escussione della garanzia definitiva o della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'adempimento di obblighi derivanti da un contratto d'appalto spettano al giudice ordinario quando riguardano l'accertamento dell'inesistenza o della non debenza dell'importo richiesto e la conseguente manleva, trattandosi di questioni inerenti a rapporti privatistici.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione giuridica e della fase del rapporto cui l'atto si riferisce: nella fase esecutiva dell'appalto, in assenza di poteri autoritativi, le contestazioni attengono normalmente a diritti soggettivi e sono devolute al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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