Sentenza del 13/05/2016 n. 9853 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La banca aveva versato, per l'anno 1984, IRPEG sugli interessi maturati semestralmente sui crediti d'imposta relativi alle annualità 1977-1982 e aveva poi chiesto il rimborso dell'imposta, sostenendo che tali interessi avessero natura compensativa. Essi, infatti, non derivavano dall'impiego di capitale né costituivano interessi moratori, ma compensavano il contribuente per la temporanea indisponibilità delle somme versate in eccedenza all'Amministrazione. La banca contestava quindi che tali somme potessero essere qualificate come reddito di capitale o reddito d'impresa imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo consolidato il principio secondo cui, nel regime dei D.P.R. n. 597, 598 e 599 del 1973, gli interessi maturati sui crediti d'imposta, anche se iscritti nel conto profitti e perdite, hanno natura compensativa e non sono assoggettabili a IRPEG e ILOR. La sentenza della Commissione tributaria centrale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo integralmente il ricorso originario della banca e riconoscendo il diritto al rimborso. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei precedenti gradi sono state compensate, mentre l'Amministrazione è stata condannata a pagare alla banca Euro 5.500,00, oltre accessori, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 41, lett. i)
La norma è stata interpretata nel senso che gli interessi compensativi sui crediti d'imposta non costituiscono reddito di capitale, poiché non derivano dall'impiego di capitale produttivo di reddito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 44
La disposizione non consente di assoggettare a reddito d'impresa somme che, per la loro natura compensativa, non sono già qualificabili come redditi imponibili ai sensi delle norme speciali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 52
La regola generale secondo cui il reddito d'impresa comprende gli elementi risultanti dal conto profitti e perdite non prevale sulle disposizioni speciali che escludono dalla tassazione gli interessi compensativi sui crediti d'imposta.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56
La Commissione tributaria centrale lo aveva richiamato come elemento interpretativo, ma la Corte di cassazione ha deciso sulla base della disciplina previgente e del consolidato principio giurisprudenziale, dichiarando assorbite le relative censure.
Art. 384 c.p.c.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Gli interessi riconosciuti su somme versate indebitamente o su crediti d'imposta devono essere qualificati in base alla loro funzione economica: se compensano la perdita di disponibilità del capitale e non remunerano un investimento, possono non costituire reddito imponibile.
- L'iscrizione contabile di una somma tra i proventi o nel conto profitti e perdite non è sufficiente, da sola, a renderla imponibile se una norma speciale o la natura sostanziale della somma ne esclude la qualificazione come reddito.
- Le disposizioni speciali che escludono una determinata categoria di interessi dalla tassazione prevalgono sulle regole generali di determinazione del reddito d'impresa.
- Una disciplina normativa successiva non può essere applicata retroattivamente per fondare la tassazione di periodi precedenti, salvo che abbia effettiva natura meramente interpretativa; occorre verificarne contenuto e finalità.
- In casi analoghi, il contribuente deve documentare l'origine del credito, il periodo di maturazione degli interessi, il loro carattere compensativo e l'assenza di una funzione remunerativa del capitale.
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