Ordinanza n. 278/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione sanitaria e della contrattualizzazione, successivi atti di decadenza dall’autorizzazione sanitaria e risoluzione del rapporto contrattuale
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un controllo ispettivo congiunto, l’ASP di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio e della contrattualizzazione della struttura privata con il Servizio sanitario regionale. Dopo una precedente ordinanza cautelare favorevole, limitata al riesame, l’ASP effettuava un nuovo accesso ispettivo e rilevava il non completo superamento di carenze documentali e strutturali. Sulla base di tale esito, l’ASP esprimeva parere negativo; la Regione dichiarava la decadenza dall’autorizzazione sanitaria e l’ASP disponeva la risoluzione del rapporto contrattuale. Con motivi aggiunti, la società deduceva l’avvenuta rimozione delle criticità e contestava, in particolare, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, lamentando che la Commissione non avesse valutato la documentazione integrativa trasmessa in precedenza e diretta a comprovare il superamento delle carenze riscontrate. La società chiedeva la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto i motivi aggiunti assistiti da sufficienti profili di fumus boni iuris, soprattutto quanto al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione. La Commissione per l’autorizzazione sanitaria non aveva considerato la documentazione integrativa trasmessa dalla società, limitandosi ad affermare che le integrazioni, relative a variazioni strutturali e ulteriore documentazione, non erano state richieste e quindi non erano state valutate. Tale omissione è stata ritenuta inidonea a sorreggere la legittimità dell’azione amministrativa, perché riguardava elementi potenzialmente decisivi, ricevuti con significativo anticipo rispetto al parere negativo. Il giudice ha inoltre ravvisato un contrasto con i principi di buona fede, trasparenza e buon andamento, nonché con i canoni di adeguatezza e proporzionalità, considerata la natura gravemente afflittiva della decadenza dall’autorizzazione e della risoluzione contrattuale. L’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini del riesame: sono stati sospesi gli atti impugnati con i motivi aggiunti ed è stato ordinato alla Commissione di procedere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a una motivata valutazione della documentazione prodotta dalla società, verificando l’eventuale superamento delle criticità. L’udienza pubblica è stata fissata per marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione degli atti impugnati ai soli fini del riesame, in presenza di fumus boni iuris con riguardo al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione.
art. 14 l.r. Calabria n. 24/2008
Costituisce la base normativa dell’attività regionale e aziendale di vigilanza sulle strutture sanitarie, nell’ambito della quale sono stati adottati gli atti impugnati.
Massime di principio
- Nel procedimento di vigilanza sui requisiti di una struttura sanitaria, l’amministrazione deve valutare anche la documentazione integrativa tempestivamente trasmessa dall’interessato quando essa sia potenzialmente idonea a incidere sull’accertamento delle criticità e sull’esito del procedimento.
- Un parere negativo fondato sull’accertamento di carenze strutturali e documentali è viziato da difetto di istruttoria e carenza di motivazione se omette di confrontarsi con documenti ricevuti dall’amministrazione e diretti a dimostrare il superamento delle carenze.
- L’omessa valutazione di elementi potenzialmente decisivi contrasta con i principi di buona fede, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, anche quando l’amministrazione non abbia previamente richiesto quelle integrazioni.
- La decadenza dall’autorizzazione sanitaria e la risoluzione del rapporto contrattuale con il Servizio sanitario regionale, in quanto misure gravemente afflittive, devono risultare da un’istruttoria completa e da una motivazione adeguata, rispettando i canoni di adeguatezza e proporzionalità.
- In sede cautelare, quando emergano vizi istruttori e motivazionali suscettibili di essere sanati mediante una nuova valutazione amministrativa, il giudice può sospendere gli atti ai soli fini del riesame, prescrivendo all’amministrazione un’apposita rivalutazione motivata entro un termine determinato.
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