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Ordinanza

Ordinanza n. 278/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione sanitaria e della contrattualizzazione, successivi atti di decadenza dall’autorizzazione sanitaria e risoluzione del rapporto contrattuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

A seguito di un controllo ispettivo congiunto, l’ASP di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio e della contrattualizzazione della struttura privata con il Servizio sanitario regionale. Dopo una precedente ordinanza cautelare favorevole, limitata al riesame, l’ASP effettuava un nuovo accesso ispettivo e rilevava il non completo superamento di carenze documentali e strutturali. Sulla base di tale esito, l’ASP esprimeva parere negativo; la Regione dichiarava la decadenza dall’autorizzazione sanitaria e l’ASP disponeva la risoluzione del rapporto contrattuale. Con motivi aggiunti, la società deduceva l’avvenuta rimozione delle criticità e contestava, in particolare, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, lamentando che la Commissione non avesse valutato la documentazione integrativa trasmessa in precedenza e diretta a comprovare il superamento delle carenze riscontrate. La società chiedeva la sospensione cautelare degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto i motivi aggiunti assistiti da sufficienti profili di fumus boni iuris, soprattutto quanto al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione. La Commissione per l’autorizzazione sanitaria non aveva considerato la documentazione integrativa trasmessa dalla società, limitandosi ad affermare che le integrazioni, relative a variazioni strutturali e ulteriore documentazione, non erano state richieste e quindi non erano state valutate. Tale omissione è stata ritenuta inidonea a sorreggere la legittimità dell’azione amministrativa, perché riguardava elementi potenzialmente decisivi, ricevuti con significativo anticipo rispetto al parere negativo. Il giudice ha inoltre ravvisato un contrasto con i principi di buona fede, trasparenza e buon andamento, nonché con i canoni di adeguatezza e proporzionalità, considerata la natura gravemente afflittiva della decadenza dall’autorizzazione e della risoluzione contrattuale. L’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini del riesame: sono stati sospesi gli atti impugnati con i motivi aggiunti ed è stato ordinato alla Commissione di procedere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a una motivata valutazione della documentazione prodotta dalla società, verificando l’eventuale superamento delle criticità. L’udienza pubblica è stata fissata per marzo 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito la sospensione degli atti impugnati ai soli fini del riesame, in presenza di fumus boni iuris con riguardo al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione.

  • art. 14 l.r. Calabria n. 24/2008

    Costituisce la base normativa dell’attività regionale e aziendale di vigilanza sulle strutture sanitarie, nell’ambito della quale sono stati adottati gli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di vigilanza sui requisiti di una struttura sanitaria, l’amministrazione deve valutare anche la documentazione integrativa tempestivamente trasmessa dall’interessato quando essa sia potenzialmente idonea a incidere sull’accertamento delle criticità e sull’esito del procedimento.
  • Un parere negativo fondato sull’accertamento di carenze strutturali e documentali è viziato da difetto di istruttoria e carenza di motivazione se omette di confrontarsi con documenti ricevuti dall’amministrazione e diretti a dimostrare il superamento delle carenze.
  • L’omessa valutazione di elementi potenzialmente decisivi contrasta con i principi di buona fede, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, anche quando l’amministrazione non abbia previamente richiesto quelle integrazioni.
  • La decadenza dall’autorizzazione sanitaria e la risoluzione del rapporto contrattuale con il Servizio sanitario regionale, in quanto misure gravemente afflittive, devono risultare da un’istruttoria completa e da una motivazione adeguata, rispettando i canoni di adeguatezza e proporzionalità.
  • In sede cautelare, quando emergano vizi istruttori e motivazionali suscettibili di essere sanati mediante una nuova valutazione amministrativa, il giudice può sospendere gli atti ai soli fini del riesame, prescrivendo all’amministrazione un’apposita rivalutazione motivata entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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