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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25654/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno contestato le modalità di esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso in data 08/10/2020 (ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) che aveva disposto il sequestro delle somme della societa' Angolana srl fino a € 2.855.453 e di Angolana Carni srl fino a € 246.446 e, in subordine, il sequestro sui beni mobili/immobili e liquidita' nella disponibilita' degli indagati. L'esecuzione era avvenuta in parte sulle liquidita' delle societa' e in parte sui conti degli indagati. I ricorrenti hanno dedotto: (i) violazione degli artt. 665 e 666 cod. proc. pen. per decisione de plano sull'incidente di esecuzione e perche' la giurisprudenza attribuirebbe al giudice dell'esecuzione il controllo sulle modalita' esecutive del sequestro; (ii) violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. per omessa motivazione circa l'illegittimità dell'esecuzione subordinata sulle liquidita' delle persone fisiche nonostante la presenza di beni societari sui quali eseguire il sequestro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi. Ha affermato il principio che, prima della pronuncia definitiva di merito, le questioni relative alla modifica del vincolo cautelare o alle modalita' esecutive che incidono sul vincolo sono di competenza del giudice cautelare (giudice della cognizione nella fase delle indagini) e non del giudice dell'esecuzione; si e' richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite (Muscari) e altra giurisprudenza di legittimità. Il provvedimento impugnato (l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione per presunta incompetenza funzionale e che nel contempo aveva integrato il decreto di sequestro) e' stato annullato. Gli atti vengono trasmessi al medesimo Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pescara affinché, quale giudice della cognizione in fase cautelare, si pronunci sulle richieste degli indagati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Norma che disciplina il sequestro preventivo in funzione della confisca per reati tributari; il decreto di sequestro impugnato e' stato adottato ai sensi di questa disposizione per le somme delle societa'.

  • cod. proc. pen., artt. 665 e 666

    Richiamati dai ricorrenti in relazione al vieto deciso de plano sull'incidente di esecuzione; la Corte ha valutato pero' che la questione posta riguarda la titolarita' a decidere sulle modifiche del vincolo cautelare nella fase delle indagini e non mera materia esecutiva.

  • cod. proc. pen., art. 125, comma 3

    Invocato per censurare la mancata motivazione circa l'illegittimità dell'esecuzione sulle liquidita' personali; la Corte ha ritenuto che la questione debba essere riesaminata dal giudice cautelare della fase delle indagini.

  • cod. proc. pen., art. 310

    Articolo indicato quale rimedio esperibile contro provvedimenti del giudice cautelare nella fase delle indagini; la Corte ha ricordato che contro il rigetto o l'inammissibilità del riesame e' esperibile l'appello cautelare ex art. 310.

  • cod. proc. pen., art. 322-bis

    Disposizione che regola l'impugnazione di taluni provvedimenti in fase esecutiva; la Corte precisa che non tutti gli atti amministrativi inerenti i beni sequestrati rientrano in tale articolo, mentre rientrano i provvedimenti che comportano una modifica del vincolo cautelare.

  • Sezioni Unite (S.U. n. 48126 del 20/07/2017, "Muscari")

    "Non si vede, invero, perché e come possa essere affidata al giudice della cognizione la procedura che il legislatore prevede per l'incidente di esecuzione; non si vede in qual modo chi ancora deve emettere una sentenza, ovvero ha già emesso una sentenza che non ha il carattere della definitività, possa comportarsi come se tale sentenza fosse venuta ad esistenza e fosse divenuta irrevocabile. L'incidente di esecuzione consente infatti la verifica del titolo esecutivo derivante dalla sentenza di condanna, si colloca nell'ambito del c.d. 'rapporto punitivo' e viene attivato per l'esecuzione e nell'esecuzione della sentenza irrevocabile."

    Principio richiamato per affermare che, prima della sentenza definitiva, il controllo sulle modalita' esecutive che incidono sul vincolo cautelare spetta al giudice cautelare (giudice della cognizione), non al giudice dell'esecuzione; ne consegue che il GIP puo' riesaminare il provvedimento di sequestro.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.3 n. 6720/2021; Sez.5 n. 37489/2021)

    Ulteriori pronunce richiamate che confermano il principio secondo cui permangono i poteri del giudice cautelare di riesaminare provvedimenti che legittimano l'ablazione del bene fintanto che non vi sia una decisione definitiva di merito.

Massime di principio

  • Quando si contesta la "modalità esecutiva" di un sequestro preventivo prima che vi sia una sentenza di condanna definitiva, la competenza a riesaminare/modificare il vincolo spetta al giudice cautelare (GIP) quale giudice della cognizione nella fase delle indagini, non al giudice dell'esecuzione.
  • L'incidente di esecuzione e gli strumenti tipici del giudice dell'esecuzione sono destinati a intervenire dopo che la sentenza di merito e' divenuta irrevocabile; prima di tale momento si utilizzano i rimedi previsti in fase cautelare (es. appello cautelare ex art. 310 c.p.p.).
  • Non tutti i provvedimenti adottati in fase esecutiva sono disciplinati dall'art. 322-bis c.p.p.: sono impugnabili ai sensi di tale articolo i provvedimenti che, eccedendo la mera gestione amministrativa dei beni, comportano una modifica del vincolo cautelare.
  • Se il sequestro e' stato eseguito su disponibilita' personali invece che (o oltre che) su disponibilita' societarie, e la questione attiene alla prevalenza dell'esecuzione sui beni societari rispetto a sequestri per equivalente sulle persone fisiche, la relativa istanza va proposta al giudice cautelare perche' questi puo' modificare o integrare il vincolo prima della definizione del processo.
  • In presenza di dubbi circa la competenza funzionale (GIP vs. giudice dell'esecuzione), e' utile richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite: se la contestazione incide sul titolo che legittima l'ablazione temporanea del bene, il rimedio va esperito nel canale cautelare, non in quello esecutivo.
  • Proceduralmente, se il GIP dichiara l'inammissibilità per incompetenza funzionale ma la questione riguarda il vincolo cautelare, il provvedimento puo' essere annullato dalla Corte e gli atti rimessi al GIP affinché si pronunci nel merito.

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