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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19357/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 25/01/2023 della Corte di appello di Roma che aveva riqualificato i fatti in materia di 'traffico di influenze illecite' (art. 346-bis c.p.) a seguito di vicenda del luglio 2013 in cui, detenuto nel carcere di Frosinone, Mazzarella aveva indotto un altro detenuto (De Santis) a promettergli/fornirgli 3.000 euro con il "pretesto" di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale per evitare un trasferimento mai disposto. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: a suo avviso la condotta non era idonea a incidere sull'operato della pubblica amministrazione (mancanza dei requisiti di 346-bis) e, in alternativa, la fattispecie configurabile era quella di truffa (art. 640 c.p.) o del millantato credito (art. 346, secondo comma, c.p. vigente all'epoca).

La decisione

Le Sezioni Unite hanno stabilito che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, secondo comma, c.p. (abrogato dalla legge n. 3/2019) e il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p. (modificato dalla stessa legge). Hanno enunciato i principi: (i) la fattispecie del millantato credito c.d. "corruttivo" è stata di fatto abolita rispetto alla nuova disciplina del 346-bis; (ii) i fatti che prima integravano l'abrogato art. 346, secondo comma, possono comunque essere valutati alla luce del reato di truffa (art. 640 c.p.), ma solo se tutti gli elementi costitutivi di tale reato siano stati formalmente contestati e accertati nel processo. Applicando questi principi, la Corte ha accolto il ricorso di Mazzarella, cassando la sentenza impugnata che aveva erroneamente riqualificato i fatti ai sensi del "nuovo" art. 346-bis, e dispone l'annullamento con i conseguenti effetti (con rinvio/ulteriore valutazione secondo le consequenzialità procedurali previste).

Norme richiamate

  • art. 346 cod. pen. (millantato credito), secondo comma

    La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare

    La fattispecie c.d. "corruttiva" era monosoggettiva e incentrata sul comportamento ingannatorio del millantatore che, con il "pretesto" di comprare il favore, ottiene denaro; tale figura, rispetto al nuovo assetto, è stata ritenuta abrogata (abolitio criminis) dalla riforma del 2019

  • art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)

    chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità ...

    La norma punisce un accordo plurisoggettivo (reato-contratto) tra "trafficante" e committente; il legislatore ha voluto includere sia relazioni esistenti sia asserite, ma la struttura normaiva è diversa dall'abrogato art. 346, comma 2: in particolare manca il termine "pretesto" e la norma punisce entrambe le parti dell'intesa

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Chiunque, con artifici o raggiri, induca taluno in errore, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, è punito ...

    La truffa resta applicabile ai fatti simili a quelli del millantato credito "corruttivo" purché nel processo siano contestati e accertati gli specifici elementi della truffa (induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto)

  • art. 2 cod. pen. (successione di leggi penali)

    Il principio della successione nel tempo delle leggi penali impone di verificare, con confronto strutturale, se la nuova norma mantenga o meno la punibilità dei fatti; se la nuova disciplina non ricomprende una precedente ipotesi, trova applicazione l'art. 2, comma 2 (abolitio criminis)

  • art. 15 cod. pen. (specialità)

    Per applicare il principio di specialità è necessario un confronto formale delle fattispecie: nel caso concreto non è emerso un rapporto di specialità unilaterale che giustifichi la riespansione automatica della truffa

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3 (modifiche art. 346-bis e abrogazione art. 346)

    La riforma ha formalmente abrogato l'art. 346 (secondo comma) e modificato l'art. 346-bis; le Sezioni Unite hanno interpretato la modifica come non semplicemente continuativa con la precedente ipotesi corruttiva, determinando quindi abolitio criminis per quella specifica formulazione

  • art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'enunciazione dei principi di diritto dalle Sezioni Unite

  • art. 618 cod. proc. pen.

    Norma che ha giustificato la rimessione alle Sezioni Unite da parte della Seconda Sezione per contrasto giurisprudenziale

Massime di principio

  • La continuità normativa tra una norma abrogata e una riformulata non è automatica: occorre un confronto formale e strutturale delle fattispecie astratte per verificare se la nuova norma incorpori integralmente la precedente o se sia avvenuta una abolitio criminis di una parte della fattispecie
  • Il "nuovo" art. 346-bis cod. pen. ha una struttura di reato plurisoggettivo (reato-accordo) che punisce entrambe le parti dell'intesa (trafficante e committente); pertanto non è sovrapponibile, in modo generalizzato, al precedente millantato credito c.d. "corruttivo", che era incentrato sul comportamento di un unico soggetto millantatore
  • Se i fatti si sono verificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 3/2019 e corrispondevano all'abrogata fattispecie del millantato credito "corruttivo", il giudice non può automaticamente riqualificarli come 346-bis: va applicata la regola dell'abolitio criminis per quella porzione di fattispecie non ricompresa nel nuovo testo
  • Condotte analoghe a quelle del millantato credito corruttivo possono tuttavia essere perseguite come truffa (art. 640 c.p.) se e solo se nel processo siano stati formalmente contestati e provati tutti gli elementi costitutivi della truffa (artifici/raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale e ingiusto profitto)
  • In caso di successione normativa controversa, il criterio letterale e il confronto strutturale tra fattispecie sono i metodi interpretativi primari: non è lecito basarsi soltanto sulla volontà dichiarata del legislatore espressa in atti parlamentari quando il testo normativo ha una formulazione che può avere effetti diversi
  • Per gli operatori: quando si valuta un caso simile verificare cronologia dei fatti rispetto alla riforma, confrontare formalmente le strutture delle norme (non limitarsi a criteri assiologici), e, se si vuole procedere per truffa, assicurarsi che tutti gli elementi della fattispecie di truffa siano stati contestati e provati

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