Sentenza n. 8107/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e del relativo allegato, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015) ed in particolare degli atti indicati in ricorso; del Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; del Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell''''art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Domolife S.r.l. il 27/7/2023: dei provvedimenti in materia di pay back dispositivi medici annualità 2015-2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali e ministeriali relativi al payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di ripiano
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo e i relativi atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti ministeriali, contestando l'attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 in materia di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti ha impugnato gli ulteriori provvedimenti in materia di payback. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere pagato la quota ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025 aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione; tuttavia, non essendo stata comunicata dalla Regione alla segreteria del TAR l'attestazione dell'avvenuto pagamento, non ricorrevano i presupposti della cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale. Il giudizio è stato quindi definito per improcedibilità, e non per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e della natura processuale dell'esito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici relativi alle annualità 2015-2018.
art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...
Il pagamento della quota del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende per le annualità considerate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali; la cessazione della materia del contendere nei ricorsi pendenti richiede però anche l'accertamento e la comunicazione dell'avvenuto versamento da parte della Regione o della Provincia autonoma.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del giudizio a seguito della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disciplina speciale sul payback dei dispositivi medici può far venir meno l'interesse alla decisione sui ricorsi relativi agli obblighi di ripiano per le annualità considerate.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale non può essere dichiarata in assenza dell'accertamento e della comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione secondo le modalità espressamente stabilite dalla legge.
- Quando il sopravvenuto pagamento determina il venir meno dell'interesse alla decisione, ma non ricorrono le condizioni formali per la cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →