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Sentenza

Sentenza n. 14283/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia anche con misura cautelare ex art. 56 c. p.a. - del provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva (-OMISSIS-^ classe del ciclo di liceo classico, -OMISSIS-) dell’alunno in epigrafe per l’anno scolastico 2024/2025, comunicato l’11.9.2025 a mezzo consegna della pagella scolastica; - del giudizio finale di non promozione e della relativa valutazione finale di insufficienza (voto “quattro) riportata nelle materie “Lingua e Cultura Latina”, “Filosofia” e “Matematica” in sede di scrutinio finale per l’a.s. 2024/2025, come risultante dalla pagella; - dei verbali del Consiglio di classe della classe -OMISSIS-^, -OMISSIS-, non conosciuti nel loro contenuto, con i quali è stata deliberata la non ammissione dell’alunno alla classe successiva a seguito delle prove di recupero del debito formativo; - delle modalità di svolgimento delle prove di recupero del debito formativo per le materie innanzi indicate, tenutesi nel periodo estivo 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i verbali dei Consigli di classe dell’a.s. 2024/2025 relativi all’alunno e in particolare il verbale dello scrutinio di giugno 2025 con cui l’alunno è stato ammesso con debito formativo nelle suddette materie;

Giustizia amministrativa202510251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione dello studente alla classe successiva, giudizio finale di non promozione e valutazioni insufficienti nelle prove di recupero del debito formativo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la non ammissione alla classe successiva dello studente, deducendo l'illegittimità del giudizio finale e dei verbali del Consiglio di classe. Hanno rappresentato che lo studente, già interessato da bisogni educativi speciali e destinatario di un Piano Didattico Personalizzato, aveva visto peggiorare le proprie condizioni di salute durante l'anno scolastico 2024/2025. Nonostante l'evoluzione della situazione, l'istituto non avrebbe aggiornato tempestivamente il PDP né adeguato il percorso didattico e valutativo. Dopo l'ammissione con debito formativo in Lingua e cultura latina, Filosofia e Matematica, lo studente aveva riportato il voto quattro nelle tre materie a seguito delle prove estive di recupero, con media finale pari a 5,75. Sono stati dedotti eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e contraddittorietà, nonché violazione e falsa applicazione della disciplina sui BES e sul PDP, della legge n. 170/2010, del d.lgs. n. 62/2017 e della circolare MIUR n. 562 del 3 aprile 2019.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nel corso del giudizio e anche in conseguenza dell'ammissione con riserva alla classe successiva disposta in sede cautelare, lo studente ha superato gli esami di maturità. Tale sopravvenienza ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato, rendendo priva di utilità una pronuncia di merito sulla legittimità della bocciatura. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha ritenuto che, in assenza della sopravvenienza, il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento, poiché l'istituto non aveva aggiornato tempestivamente il PDP né adeguato il percorso didattico all'evoluzione della situazione dello studente. Le amministrazioni resistenti sono state condannate a rifondere le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando una sopravvenienza, anche connessa all'attività amministrativa, soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa, mentre la prima riguarda il venir meno dell'interesse senza necessariamente una integrale soddisfazione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone, ricorrendone i presupposti, l'oscuramento dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. ricorre quando una sopravvenienza soddisfa integralmente, pienamente e irretrattabilmente la pretesa del ricorrente, facendo venir meno ogni utilità concreta di una pronuncia di merito.
  • Il superamento degli ostacoli derivanti da un provvedimento di non ammissione scolastica, anche per effetto dell'ammissione con riserva disposta in sede cautelare e del successivo conseguimento del titolo di studio, può integrare il pieno soddisfacimento dell'interesse azionato e determinare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate mediante una valutazione di soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe risultata soccombente se la sopravvenienza non si fosse verificata.
  • Nella valutazione della legittimità della non ammissione di uno studente con bisogni educativi speciali, l'amministrazione scolastica deve considerare l'evoluzione della situazione individuale e aggiornare tempestivamente il Piano Didattico Personalizzato e il percorso didattico; l'omissione può fondare l'illegittimità del giudizio finale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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